Sicurezza

SICUREZZA: Utilizzo attrezzature di lavoro

  • Emessa Circolare n. 5 del 3 marzo 2015 - Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011

    “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

    Argomenti trattati:
    – attrezzature di lavoro costituite da più bombole: la circolare indica che si fa riferimento alle “attrezzature di lavoro costituite da più bombole, rientranti nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. Al riguardo, considerato che la determinazione della tariffa per le verifiche periodiche è in funzione dell’energia immagazzinata (espressa in litri x bar), ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar), per il calcolo della suddetta capacità, e quindi della relativa tariffa applicabile a questa tipologia di attrezzatura, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l’alimentazione di impianti di processo”. Nella Circolare sono presenti diverse immagini esplicative;

    – generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL: “fermo restando quanto previsto al punto 4 della Circolare n. 23/2012 di questo Ministero, si ribadisce che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e cioè a quelle attrezzature di lavoro necessarie all’attuazione di un processo produttivo destinate ad essere usate durante il lavoro;

    – Decreto dirigenziale del 23.11.2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, adeguamento all’indice ISTAT delle tariffe: “si comunica che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale del 23.11.2012, le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportate in allegato al suddetto decreto dirigenziale, sono aggiornate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, pari a + 0,9%”. La circolare riporta in allegato le tariffe adeguate all’indice ISTAT;

    – segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati: “in conformità all’Allegato III del D.I. 11.04.2011 l’INAIL e le ASL, ovvero le ARPA, nei casi previsti, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell’effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati, a questo Ministero”.
    E – con riferimento a questo ultimo punto – il Ministero “per il tramite della Commissione di cui al decreto succitato, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell’Allegato III del medesimo decreto, entro il periodo di validità quinquennale dell’abilitazione, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti Soggetti Abilitati. Infine, a seguito delle suddette segnalazioni o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei Soggetti Abilitati, acquisito il parere della Commissione, l’iscrizione nell’elenco dei Soggetti Abilitati emanato con decreto dirigenziale, viene sospesa con effetto immediato o nei casi di particolare gravità viene revocata con provvedimento dirigenziale adottato da questo Ministero di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Sviluppo Economico”.

    Proprio per “fornire un utile contributo per l’individuazione delle eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell’effettuazione delle verifiche periodiche”, la circolare si conclude riportando:
    – una tabella (Allegato n. 2) relativa alle “Segnalazioni di comportamenti anomali (punto 5.3. dell’Allegato IlI del D.I. 11.4.2011) dei Soggetti Abilitati nell’effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti”: nella tabella sono inseriti vari comportamenti anomali (ad esempio: applicazione di tariffe sensibilmente diverse da quelle del Decreto dirigenziale del 23.11.2012; violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità ed integrità per attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature; effettuazione di verifiche a mezzo di personale non indicato nella matrice delle competenze);
    – un modello (Allegato n. 3) per effettuare le segnalazioni.

SICUREZZA: Segnaletica

  • Aggiornamento operatori entro il 20 aprile 2015

    Indicazioni per la formazione degli operatori che effettuano posa di segnaletica stradale in presenza

SICUREZZA: Sorveglianza sanitaria

  • COMUNICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

    Si ricorda che dal 1 gennaio al 31 marzo i medici competenti devono effettuare le comunicazioni relative all’allegato 3B attinenti la sorveglianza sanitaria dell’anno precedente.

SICUREZZA: SEVESO

  • SEVESO III scadenza 01 Giugno 2015

    Recepimento Direttiva Seveso III

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L.197 del 24 luglio 2012 è stata pubblicata la Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, cosiddetta “Direttiva Seveso III”, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che modifica e abroga la Direttiva 96/82/CE.
    Gli adempimenti stabiliti dalla direttiva Seveso III dovranno essere applicati dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, data che coincide con il temine ultimo per l’entrata in vigore definitiva della normativa europea su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (regolamento “CLP” CE 1272/2008).
    Entro tale data quindi la direttiva Seveso II dovrà essere recepita e gli strumenti attuativi nazionali dovranno essere adeguati.


AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: Agenti chimici e sostanze pericolose

  • Formaldeide: dal 1° aprile 2015 Classificazione Cancerogeni 1B

    Il primo aprile 2015 entra in vigore la classificazione della Formaldeide “cancerogena, 1/B”. L’obbligo è previsto dal “REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 06 giugno 2014, recante “modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
    Ciò comporta, in caso di lavoratori esposti che potrebbero risultare numerosi (laboratori, sanità, industria, cosmetica), l’immediato adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l’applicazione di quanto previsto dal titolo IX – Capo II del D.vo 81/08. In caso di esposizione, per il medico competente, comporta l’obbligo di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l’invio della cartella sanitaria e di rischio all’ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione, la richiesta della cartella all’ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.
    – Pubblicate due nuove modifiche al regolamento REACH
    Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due regolamenti che modificano alcuni allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

    • Regolamento (UE) 282 del 20 febbraio 2015 – Modifica allegati VIII, IX e X del regolamento n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione.

    Leggi Regolamento UE 2015/282

    • Regolamento 326 del 2 marzo 2015 – Modifica dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati.

    Leggi Regolamento UE 2015/326

AMBIENTE E SICUREZZA: Apparecchi di sollevamento

  • Nuovo decreto per la sicurezza degli ascensori

    Il 21 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8 che modifica il D.P.R. 162/99 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4046 riguardante gli ascensori in servizio pubblico.
    Il provvedimento è entrato in vigore in data 8 marzo 2015.
    In sintesi , il decreto appena pubblicato interviene su:
    1. Corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE per gli ascensori in servizio pubblico;
    2. Accordo preventivo per l’installazione di impianti di ascensori in deroga;
    3. Inquadramento degli organismi notificati di “tipo A”, limitatamente alle verifiche periodiche.
    Le verifiche e prove periodiche per gli ascensori in servizio pubblico saranno, invece, disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

    DPR 19 gennaio 2015 n°8

AMBIENTE E SICUREZZA: Trasporto

  • Autotrasporto merci: novità sul cronotachigrafo

    Il 2 marzo 2015 è entrato in vigore una parte del Regolamento Europeo n. 165 del 2014 che modifica alcune disposizioni sull’obbligo di dotare del cronotachigrafo i mezzi destinati al trasporto merci.
    Le novità più importanti riguardano l’esonero dalla normativa sui tempi di guida (e di conseguenza sull’uso del cronotachigrafo) per alcune tipologie di trasporto, che interessano soprattutto alcune fattispecie del conto proprio e i servizi postali. Lo stabilisce l’articolo 45, che modifica alcuni articoli del Regolamento 561/2006 (ossia quello che fissa le norme sui tempi di guida e di riposo). All’articolo 3 del Regolamento 561/2006 viene aggiunto un nuovo comma che esonera dall’uso del cronotachigrafo “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
    Il secondo comma dell’articolo 45 modifica l’articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 km l’esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai “fornitori di servizi universali” (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.

    La circolare del Ministero dei Trasporti numero 4409 del 27 febbraio 2015 chiarisce l’applicazione dell’articolo 45. L’interpretazione che viene data dalla circolare è molto restrittiva, Infatti puntualizza che la fattispecie di esonero a cui fa riferimento la normativa riguarda soltanto il trasporto di materiali da utilizzare nella professione che costituisce l’attività principale del conducente. Il conto terzi, quindi, viene in ogni caso escluso. Ma soprattutto la circolare spiega, attraverso un richiamo a una sentenza della Corte di Giustizia UE (la 3820/85), che l’attività principale del conducente “non può consistere nella guida del veicolo” e che tale attività deve essere principale rispetto alla persona e non rispetto all’impresa. Su questo presupposto la stessa circolare fa un esempio concreto: quello di un conducente di un veicolo che appartiene a un’impresa commerciale che, in un raggio di 100 km, guida un autocarro di massa non superiore alle 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita. Ebbene, in un caso del genere l’autista non è esentato dall’uso del cronotachigrafo e neppure lo è l’autista di un analogo veicolo appartenente a un’impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.

    Ulteriore novità del Regolamento europeo riguarda tutti gli autisti soggetti all’uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all’articolo 34, intitolato “utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione”: il testo riprende l’analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
    Ricordiamo gli altri articoli del Regolamento europeo entreranno in vigore il 2 marzo 2016 e fino ad allora rimane in vigore il testo del Regolamento 3821/1985. Solo allora il nuovo Regolamento sostituirà integralmente l’originario, apportando tutte le innovazioni previste dal legislatore.


Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • MUD

    In attesa della piena vigenza del sistema informatico di controllo dei rifiuti, gli operatori della filiera dei rifiuti devono presentare, entro il 30 aprile prossimo, il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) con i dati relativi rifiuti prodotti, trasportati e gestiti nel corso del 2014.
    Il 1° aprile entreranno poi in vigore anche le nuove convenzioni applicative dell’Accordo Quadro Anci-Conai 2014–2019 per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.