Sicurezza

SICUREZZA: DPI

  • Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

    Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
    Il Regolamento DPI entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018
    Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

    Campo di applicazione
    Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

    a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
    b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

    Non si applica ai DPI:
    a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
    b) progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
    c) progettati per l’uso privato per proteggersi da:
    i) condizioni atmosferiche non estreme;
    ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
    d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
    e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

    Suddivisione/Categorie di rischio
    La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):

    Categoria I
    La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
    a) lesioni meccaniche superficiali;
    b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
    d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

    Categoria II
    La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

    Categoria III
    La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
    a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
    b) atmosfere con carenza di ossigeno;
    c) agenti biologici nocivi;
    d) radiazioni ionizzanti;
    e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
    g) cadute dall’alto;
    h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    i) annegamento;
    j) tagli da seghe a catena portatili;
    k) getti ad alta pressione;
    l) ferite da proiettile o da coltello;
    m) rumore nocivo.

    Il Regolamento DPI è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:
    a) degli articoli da 20 a 36 e dell’articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
    b) dell’articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
    La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

    Regolamento (UE) 2016/425

SICUREZZA: FORMAZIONE

  • Approvata la revisione degli accordi sulla formazione RSPP

    Sancito il 7 luglio nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome l’Accordo che cambia la formazione degli RSPP e ASPP e modifica anche la formazione dei lavoratori.
    È stato approvato definitivamente il nuovo “Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

    Modifiche che riguardano dunque non solo un nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP – con precise indicazioni riguardo ai nuovi moduli, alla formazione pregressa, alle verifiche di apprendimento, all’aggiornamento e ai crediti – ma anche indicazioni relative a:

    – sistema di accreditamento;
    – requisiti dei docenti nei corsi di formazione;
    – condizioni per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione
    e protezione;
    – riconoscimento della formazione del medico competente;
    – formazione dei lavoratori somministrati;
    – mutuo riconoscimenti dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica;
    – possibilità dell’uso dell’e-learning per la formazione specifica;
    – organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Un accordo che riporta anche vari allegati che contengono, ad esempio, i requisiti della formazione in modalità e-learning e nuove indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi.

    Nuovo Accordo


AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Decreto 7 giugno 2016 del Ministero dell'Interno

    “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

    Questo l’intero articolo 7 del Decreto 5 agosto 2011, prima della modifica:
    Art. 7 – Requisiti per il mantenimento dell’ iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno
    1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.
    2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.
    3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all’art. 3.
    4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all’art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento.
    5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l’individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.
    6. Per comprovare l’effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l’interessato trasmette all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.
    7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l’elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.
    8. Il Dipartimento può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l’organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari di aggiornamento.

    Il Decreto 7 giugno 2016 interviene poi, come già accennato, solo sul comma 1 dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011.

    Ecco come appare ora il comma 1 dell’articolo 7:
    Art. 7 – Requisiti per il mantenimento dell’ iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno
    1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
    Il termine dei cinque anni decorre:
    a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
    b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
    c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.
    Per avere ulteriori informazioni sull’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, sulle regole e sui requisiti dell’aggiornamento obbligatorio, si può consultare il documento, pubblicato sul sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal titolo “ Autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006 (raccolta delle disposizioni ministeriali vigenti emanate)”.

    Decreto 7 giugno 2016

    NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIO
    Pubblicato il Decreto 8 giugno 2016 ‘Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
    Rientrano nel campo di applicazione le attività di ufficio di cui all’allegato 1 del (DPR 151/2011) n.71, nella fattispecie “edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti” esistenti alla data di entrata in vigore del presente, ovvero per quelle di nuova realizzazione.
    Le disposizioni approvate si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006 ‘Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici’.
    Il Decreto introduce quindi l’allegato V.4 (che si aggiunge alle Regole Verticali previste nel Codice di Prevenzione Incendi) dove è sviluppata la strategia antincendio per gli Uffici.
    Il decreto entrerà in vigore il prossimo 24 luglio 2016.

    Decreto 8 giugno 2016

Ambiente

AMBIENTE: FLASH RIFIUTI

  • istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)

    Dalle Regioni si segnalano le “Linee di indirizzo” della Regione Abruzzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

AMBIENTE: TERRE E ROCCE DA SCAVO