Sicurezza

SICUREZZA: ATTREZZATURE DI LAVORO

  • Pubblicata Circolare n°11

    Pubblicata la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 nella quale vengono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008.

Ambiente

AMBIENTE: Halon – CFC – HCFC

  • Entro il 31 maggio la dichiarazione 2017

    Tali dichiarazioni (“dichiarazioni F-Gas“) sono disciplinate dall’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, in attuazione dell’obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra previsto originariamente dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 842/2006, ed attualmente dall’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 517/2014. In concreto, le dichiarazioni F-Gas devono essere trasmesse entro il 31 maggio di ciascun anno, in riferimento all’anno solare precedente, con modalità telematica attraverso la rete SINAnet dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

AMBIENTE: AIA

  • Nuovo Regolamento per autorizzazione ambientale AIA

    La rassegna della settimana si apre segnalando la pubblicazione in Gu del DM Ambiente 58/2017, nuovo regolamento di disciplina delle tariffe per l’autorizzazione integrata ambientale (Aia), in vigore a partire dal 26 maggio 2017.

    DM Ambiente 58/2017

AMBIENTE: RUMORE

  • Attivato il portale per la comunicazione annuale 2017

    Modificate le norme sull’inquinamento acustico dell’ambiente esterno

    Due decreti sulle emissioni acustiche di macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto e sui nuovi criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

    In attuazione di diverse normative europee, sono state modificate le principali norme riguardanti la valutazione e la mitigazione dell’impatto acustico nell’ambiente esterno.

    In particolare:

    – il primo decreto è intervenuto sulle disposizioni riguardanti le emissioni acustiche ambientali di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;

    – il secondo decreto, in attuazione della legge europea 2013- bis è intervenuto sulla norma riguardante la determinazione e la gestione del rumore ambientale. In particolare viene modificata la Legge Quadro sull’inquinamento acustico e vengono definiti nuovi criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

    Emissioni acustiche di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

    Con il D.Lgs.41/2017 sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs.262/2002:

    • Viene stabilito che qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione Europea e non abbia individuato un mandatario, gli obblighi previsti dal decreto sono a carico di chi, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e le attrezzature nel territorio italiano;
    • Sono apportate diverse modifiche alle disposizioni riguardanti gli organismi di certificazione, comprese le modalità per il loro accreditamento e le caratteristiche minime che devono possedere per ottenere tale accreditamento. In particolare viene previsto tra i requisiti, alternativi tra loro, del personale incaricato dei controlli anche la frequentazione di un corso i cui contenuti dovranno essere definiti con un apposito D.M. entro il 17/8/2017;
    • Viene prevista una nuova sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro a carico dei soggetti che immettono sul mercato o mettono in servizio macchine ed attrezzature per le quali è riscontrato il superamento del livello di potenza sonora garantito.

    Tecnico competente in acustica

    Tra le diverse modifiche introdotte dal D.Lgs.42/2017, segnaliamo in particolare che sono stati rivisti i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

    In particolare:

    • Viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente un unico elenco nominativo nazionale, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998 dovranno presentare, alla regione, la richiesta d’inserimento in questo elenco entro il 19/04/2018. Nell’allegato 1 al D.Lgs.42/2017 sono riportate le procedure per l’iscrizione e la cancellazione da questo elenco;
    • Per ottenere l’iscrizione è necessario aver conseguito la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nella parte A dell’allegato 2, e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
      • Aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica;
      • Aver superato con profitto l’esame finale di un corso di acustica per tecnici competenti;
      • Aver ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica;
      • Aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

     

    Per un periodo transitorio di 5 anni, pertanto sino al 19/04/2022, l’iscrizione all’elenco sarà possibile anche con il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica se però si è svolta attività professionale in materia di acustica applicata per almeno 4 anni e si è superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti.

    Segnaliamo infine che nella parte B dell’allegato 2 è riportato lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica.

    Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n°41

    Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n°42