Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI, SUOLO, CANTIERI, CONSUMI

  • Il 30 ottobre 2014 la Camera dei Deputati ha approvato il Ddl per la conversione del decreto ``Sblocca Italia`` (Dl 133/2014), Sblocca Italia: la Legge di Conversione.

    Il 12 novembre 2014 è entrata in vigore la legge di conversione del decreto-legge “Sblocca Italia”, con tante disposizioni verdi che spaziano dal campo della gestione dei rifiuti (spiccano le previsioni relative al nuovo sistema “adeguato ed integrato” per la gestione dei rifiuti urbani) a quello delle bonifiche dei siti inquinati, dal settore energetico alla tutela del territorio, e molto altro ancora. Non mancano anche in questo caso le modifiche al “Codice ambientale”.

AMBIENTE: ACQUA

  • Nuova direttiva qualità delle acque (2014/101/Ue)

    Da Bruxelles è arrivata la nuova direttiva relativa alla qualità delle acque (2014/101/Ue), che aggiorna i riferimenti tecnici per il monitoraggio degli elementi di qualità biologica e dovrà essere recepita entro il 20 maggio 2016.

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Sistri: proroga a fine 2015 moratoria sanzioni

    Approvato l’emendamento che prevede l’allungamento del cd periodo del “doppio binario” fino al 31/12/2015.
    Le sanzioni si applicheranno dal 1° gennaio 2016.
    Il provvedimento è ora al vaglio del Senato per l’approvazione definitiva.
    In settimana è stato pubblicato sulla Guee il regolamento 1234/2014/Ue (applicabile a partire dal 26 maggio 2014) che aggiorna, in aderenza agli impegni internazionali, la disciplina Ue in materia di import-export di rifiuti.


Sicurezza

SICUREZZA: IN GENERALE

  • legge 161/2014

    Promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.

    La legge 161/2014 affronta svariati temi – disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, disposizioni a tutela della concorrenza, … – e contiene anche modifiche al D.Lgs. 81/2008 conseguenti alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.

    La procedura riguarda in particolare i temi della:

    – deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);

    – proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente (violazione dell’articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)”.

    Dunque con il nuovo provvedimento, entrato in vigore il 25 novembre 2014, il processo della valutazione dei rischi farà riferimento agli articoli 28 e 29 come modificati dalla legge 161/2014.

    Pertanto in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado i novanta giorni per l’elaborazione del DVR, deve dare immediata evidenza documentale:

    – dell’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

    – del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

    – dell’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

    – dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

    Rimane invece irrisolta la questione della deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega.

     

     Legge 30 ottobre 2014, n°161

SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Pubblicate dalla Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi” due norme di grande interesse. Si tratta della nuova UNI 10779 (che sostituisce la vecchia edizione del 2007) e della UNI 9494-3.

    La UNI 10779:2014 “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio” specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, sono fissati in relazione alle caratteristiche dell’attività da proteggere.

    La norma si applica agli impianti da installare o da modificare, a seguito della valutazione del rischio di incendio, nelle attività sia civili sia industriali.

    Scopo del documento è dunque stabilire le caratteristiche che una rete di idranti deve avere e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita. Non è invece compito della norma definire in alcun modo i casi in cui la rete di idranti deve essere realizzata né definirne la relativa tipologia di protezione: tale decisione deve essere presa a seguito del processo di analisi e valutazione del rischio di incendio per l’attività in esame.

    La norma UNI 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC. Si applica ai sistemi realizzati secondo le UNI 9494-1 e UNI 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti per operare secondo la regola dell’arte.

    La norma è un riferimento per l’applicazione del DM 10 marzo 1998 (Allegato VI) e del DM 20 dicembre 2012 (punto 2.3 dell’Allegato) per quanto guarda i controlli e manutenzione dei Sistemi Antincendio di Protezione Attiva.