AMBIENTE: ARIA

  • ARIA

    Si segnala il via libera del Governo al “Decreto Clima”, ovvero il decreto-legge recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi Ue in materia di qualità dell’aria.

    Al fine di adottare una politica nazionale volta a fronteggiare l’emergenza climatica, sono state introdotte, con il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229“.
    Il decreto legge prevede l’approvazione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, che sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati.

    Decreto Legge 14 ottobre 2019, n°111

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Albo Gestori Ambientali: chiarimenti in merito al legale rappresentante - responsabile tecnico

    La circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali prot.10 del 16/10/2019

    Il Regolamento dell’Albo prevede che siano esentati dalle verifiche per ricoprire l’incarico di responsabile tecnico i legali rappresentanti delle imprese richiedenti l’iscrizione che, al momento della presentazione della domanda, dimostrino di aver maturato almeno venti anni d’esperienza nel settore d’attività oggetto dell’iscrizione. In risposta ad una richiesta di chiarimento, il Comitato Nazionale ha disposto che in caso di integrazione dell’iscrizione con ulteriori categorie riguardanti attività non precedentemente effettuate dall’impresa, il legale rappresentante non potrà beneficiare di tali agevolazioni in quanto non in possesso della necessaria esperienza. Pertanto, per ricoprire la funzione di Responsabile Tecnico dovrà sostenere la verifica inziale costituita dal modulo obbligatorio e da almeno un modulo specialistico.

    Circolare 16/10/2019

AMBIENTE: AIA

  • NUOVA MODULISTICA AIA STATALE

    Con Decreto 10 ottobre 2019, n. 311, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata adottata la nuova modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.
    La riformulazione della modulistica generale per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione integrata ambientale (AIA) statale si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte in materia. Restano ferme le indicazioni specifiche per i procedimenti di riesame che erano state definite con Decreto 25 marzo 2016, n. 86.
    I moduli da compilare per la presentazione della domanda sono contenuti nei seguenti allegati del decreto:
    Allegato 1 – Domanda
    Allegato 2 – Informazioni generali
    Allegato 3 – Dati e notizie sull’installazione attuale
    Allegato 4 – Dati e notizie sull’installazione da autorizzare
    Allegato 5 – Applicazione delle BAT ed effetti ambientali
    Allegato 6 – Attuazione delle prescrizioni e PMC
    E’ stata approvata, al fine di facilitare l’utilizzo della modulistica, una Guida alla compilazione, riportata nell’Allegato 7 al decreto.

    Decreto Ministeriale 10 ottobre 2019, n°311

AmbienteeSicurezza


AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Agenti chimici e sostanze pericolose

    La Commissione europea ha esentato il digestato dagli obblighi di registrazione previsti dal regolamento “Reach” 1907/2006/Ce. Sempre in tema sostanze pericolose, lo stesso Esecutivo Ue ha presentato una proposta di aggiornamento della classificazione e dell’etichettatura “Clp” per una trentina di sostanze e miscele pericolose.

    Digestato, esenzione “Reach” al via. La Commissione europea ha ampliato l’elenco delle sostanze che sono esentate dagli obblighi di registrazione e dalle prescrizioni in materia di informazione stabiliti dal Regolamento 1907/2006/Ce, il Regolamento “Reach”

    La novità è stabilita dal Regolamento (UE) 2019/1691 del 9 ottobre, che ha modificato il punto 12 dell’Allegato V della normativa concernete “la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche», e prevede l’introduzione del digestato nell’elenco delle sostanze la cui registrazione è considerata «non opportuna o non necessaria» ai sensi dell’art. 2 dello stesso provvedimento. Questo sulla scorta della considerazione che: «il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche”. «Pertanto», si legge nella disposizione della Commissione, «è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione».
    Il digestato va così ad affiancarsi al biogas (ottenuto mediante il medesimo processo di trattamento ed altri processi di digestione anaerobica) e al compost (derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili) nell’elenco dell’Allegato V.

    Regolamento CEE/UE 9 ottobre 2019, n°1691

PREVENZIONE INCENDI

  • Entrata in vigore DM 12 aprile 2019

    Il Ministero degli interni con la circolare n. 15406 del 15 ottobre 2019, ricorda che il 20 ottobre è entrato in vigore il DM 12 aprile 2019, evidenziando i principali elementi di novità introdotti dal decreto:
    – Art. 2 del DM 12/04/2019 con il quale è stato ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del DPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incedi, evidenziando che per tali attività di nuova realizzazione le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.

    – Art. 3 del DM 12/04/2019 che ha introdotto nel DM 03/08/2015 l’art. 2 bis che definisce le modalità applicative alternative.

    Circolare Ministeriale 5 ottobre 2019

    Decreto Ministeriale 12 aprile 2019

    Imminenti novità riguardanti il DM 03/08/2015

    Si segnala che è imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un nuovo Decreto Ministeriale che andrà a sostituire l’Allegato tecnico del D.M. 03-08-2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”, meglio conosciuto come “Codice” di prevenzione incendi.
    Il nuovo Decreto andrà quindi a sostituire le seguenti sezioni dello storico Allegato tecnico, pubblicato sul Suppl. ordin. alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n° 192:
    – Sezione G – Generalità
    – Sezione S – Strategia antincendio
    – Sezione V – Regole tecniche verticali ed in particolare i capitoli V1, V2, V3.
    – Sezione M – Metodi
    Questo Decreto si inserisce nel processo di evoluzione tecnico-legislativa associata alla sicurezza antincendio in Italia, avviato nel 2015 con il “Codice”.

ADR

  • CISTERNE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA

    Sono stati definiti, con Circolare 9 settembre 2019, n. 27566 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli spessori minimi delle cisterne per il trasporto di merci pericolose su strada ad esclusione di quelle destinate al trasporto di merci della classe 2.

    Fra i materiali da costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada è stato esplicitamente previsto, con l’edizione 2013 dell’ADR, l’utilizzo di acciai austeno-ferritici, con l’indicazione dello spessore minimo di riferimento.

    Nella presente circolare si sottolinea però che “Il dibattito in ambito internazionale in merito all’introduzione della nuova tipologia di materiale, ha indotto qualche progettista ad utilizzare acciai austeno-ferritici prima dell’entrata in vigore dell’edizione 2013 dell’ADR utilizzando impropriamente gli spessori minimi previsti dall’edizione 2011 dell’ADR per gli acciai austenitici inossidabili“.

    La conseguenza è che alcune cisterne potrebbero presentare uno spessore inferiore a quello minimo ammesso per lo specifico materiale impiegato: qualora lo spessore non fosse compatibile con il materiale utilizzato, la cisterna dovrà essere declassata per essere adibita al trasporto di merce non pericolosa.

    Circolare Ministeriale 9 settembre 2019 n°27566

RADIAZIONI IONIZZANTI, AEE, AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI, RIFIUTI , IMBALLAGGI

  • LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018

    Sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245 è stata pubblicata la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018“.
    Con la presente Legge, che entrerà in vigore il 2 novembre 2019, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea.
    Diversi sono gli argomenti per cui il Governo è delegato ad adottare i decreti di recepimento delle direttive elencate nell’Allegato A della legge; si segnalano in particolare:
    – la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom)
    – la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva (UE) 2017/2102)
    – la sicurezza della navigazione (direttiva (UE) 2017/2108, direttiva (UE) 2017/2109 e direttiva (UE) 2017/2110)
    – la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (direttiva (UE) 2017/2398)
    – il sostegno di una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e la promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (direttiva (UE) 2018/410)

    In materia di rifiuti, nell’elenco delle direttive da recepire nell’ordinamento italiano, sono indicate le seguenti:
    – direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
    – direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
    – direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
    – direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

    Legge 4 ottobre 2019, n°117