Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Pubblicato il decreto sul green pass nei luoghi di lavoro

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 21 settembre 2021, n. 226 il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
    Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
    Obbligatorio per Partite Iva – studi professionali e per fornitori – il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.
    I datori di lavoro, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni di tali obblighi.
    La sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di green pass non è contemplata, è prevista la contestazione di assenza ingiustificata e la perdita di stipendio se un lavoratore è sorpreso al lavoro senza una certificazione verde valida.
    Decreto Legge 21 settembre 2021, n°127

AMBIENTE: VIA – VAS

  • Nuova modulistica per la V.I.A. e Verifica di Assoggettabilità

    Aggiornata la Modulistica per la presentazione delle istanze di VIA e di Verifica di Assoggettabilità a VIA per adeguarla alle novità introdotte dal D.L.77/2021, c.d. decreto Semplificazioni, convertito con L. 108/2021 e che si arricchisce della “Lista di controllo” da allegare all’istanza. Documento quest’ultimo che costituisce fondamentale strumento di riferimento con la duplice funzione: facilitare il proponente nella ricognizione della documentazione amministrativa e tecnica da trasmettere a corredo dell’istanza; attuare la semplificazione amministrativa, snellire e velocizzare l’attività degli uffici ministeriali nella verifica della completezza della documentazione pervenuta, ai fini della procedibilità e l’avvio dell’istruttoria tecnica da parte della Commissione VIA e della Commissione PNRR-PNIEC.

    Inoltre, aggiornate, con la condivisione degli uffici competenti del Ministero della Cultura, le “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006”.
    Specifiche Tecniche VAS – VIA

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti: la firma dei giudizi di classificazione

    Sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 21/08/2021 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero della transizione ecologica secondo il quale il MiTE, con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 18 maggio 2021, in attuazione dell’art.184, comma 5, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il testo aveva ottenuto, a sua volta, parere favorevole dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021.
    Le linee guida sono contestualmente integrate dal paragrafo “3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.
    Con l’approvazione da parte del MiTE, le nuove linee guida SNPA divengono vincolanti per i produttori dei rifiuti ai fini dell’attribuzione dei codici e della loro pericolosità.
    Linee Guida SNPA

AMBIENTE: RIFIUTI

  • RECER (Registro Nazionale delle Autorizzazioni al Recupero) pienamente operativo dal 30 Settembre

    Il 16 settembre il Mite ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardate la piena operatività del REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero), a partire dal 30 settembre.

    Nel Comunicato si legge:
    “Si informano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a decorrere dalla data del 30 settembre 2021 il REcer è pienamente operativo. Pertanto, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti comunicano al momento del rilascio – mediante il portale Recer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.
    Il portale REcer è raggiungibile al seguente indirizzo: https://scrivaniarecer.monitorpiani.it
    A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 21 aprile 2020, l’ISPRA trasmette al medesimo indirizzo le autorizzazioni raccolte ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché dell’art. 14-bis, comma 9, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101”.
    REcer 30 settembre 2021

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AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Pubblicato il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021

    Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
    Decreto Ministeriale 1 settembre 2021

ADR

  • Testo dei questionari aggiornato all'ADR 2021

    Con Circolare 1 settembre 2021, n. 26866, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all’ADR 2021. Nella Circolare si specifica che le nuove schede da utilizzare per gli esami sono in fase di stampa e che quindi saranno utilizzate per gli esami degli allievi per i quali, la data di “inizio corso” sia posteriore al 14 novembre 2021, mentre per gli esami relativi ai corsi iniziati prima di tale data, verranno utilizzate le vecchie schede.
    Circolare Ministeriale 1 settembre 2021, n° 26866


SI RICORDA INOLTRE

  • Inoltre

    Il Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha sancito la definitiva attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che abroga e sostituisce le precedenti direttive in materia di radiazioni ionizzanti. Con il D.lgs. 101/2020, che riorganizza e armonizza la disciplina sulla radioprotezione, si integra in un’unica normativa sia il tema della protezione dei lavoratori in ambito professionale e sia quello della protezione della popolazione nelle abitazioni civili. In particolare l’art. 12 del D.lgs. 101/2020 fissa i livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni.

    Il D.lgs. 101/2020 stabilisce che, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l’Italia deve adottare un nuovo piano nazionale d’azione per il radon sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.
    Il datore di lavoro, in particolare, deve provvedere alla valutazione dell’esposizione al rischio radon qualora vi sia la presenza di:
    • luoghi di lavoro sotterranei
    • luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale
    • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione radon
    • stabilimenti termali.
    La valutazione deve tener conto delle caratteristiche degli ambienti di lavoro e del tempo di permanenza medio di eventuali lavoratori. Individuati i luoghi, l’attività di analisi parte dalla preparazione di un programma di campionamento, con durata almeno annuale, che permetta di misurare i livelli di concentrazione di radon.