Sicurezza

SICUREZZA: Seveso

  • Direttiva Seveso 3

    Dal 1° giugno 2015 diventa operativa in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea la nuova Direttiva SEVESO 3 (2012/18/UE del 4 luglio 2012) per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
    La nuova Direttiva introduce significative novità:
    – classificazione delle sostanze e delle miscele allineata al Regolamento CLP (CE n. 1272/2008);
    – obbligo di valutare anche gli scenari incidentali derivanti da eventi naturali (terremoti, inondazioni, ecc.);
    – maggior obblighi per l’informazione alla popolazione (chiara, comprensibile e tempestiva);
    – definizione di piani di ispezione e controllo per tutti gli stabilimenti soggetti (frequenze e procedure per le ispezioni)

SICUREZZA: Cadute dall’alto

  • Pubblicata la nuova norma UNI sugli ancoraggi permanenti. Si tratta della norma UNI 11578:2015

    I dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto sono, da tempo, oggetto di discussione a causa di carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. L’uscita della nuova norma UNI 11578 dal titolo “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova” contribuisce alla risoluzione di una parte delle problematiche.
    La pubblicazione della norma UNI 11578:2015 mira a risolvere lacune e problematiche determinate dalla UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 in relazione al campo di applicazione e alla determinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto, separando definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non destinati a non esserlo e, nel contempo, migliora i requisiti e i relativi metodi di prova dei suddetti dispositivi, senza creare barriere commerciali nei confronti dei dispositivi già conformi alla norma UNI 11578:2015 e alla norma UNI 11560:2014.
    La norma UNI 11578 mantiene un’analogia con le norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 e descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati esclusivamente per l’uso con i DPI contro le cadute dall’alto. Esse sono:
    • dispositivo di ancoraggio di tipo A – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;
    • dispositivo di ancoraggio di tipo C – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;
    • dispositivo di ancoraggio di tipo D – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: Prevenzione incendi e CPI

  • Nuova regola tecnica per le strutture sanitarie

    Pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 inerente l’Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002″.

    Il Decreto 18 settembre 2002 mantiene i i Titoli I e II, mentre i Titoli III, IV e V sono del tutto nuovi:
    – I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.
    – E’ approvato l’Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.
    Novità di rilievo è l’introduzione del sistema di gestione finalizzato all’adeguamento antincendio che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.
    A tal fine è stata prevista una nuova figura: quella del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che dovrà essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011.
    L’allegato III “TITOLO V – Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio” indica che il sistema dovrà contenere:
    -il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
    – l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
    – il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
    – il piano per la gestione delle emergenze;
    – il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera c;
    Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio.
    Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)”.

    Decreto 19 marzo 2015

AMBIENTE E SICUREZZA: Sostanze pericolose

  • La classificazione della Formaldeide come “cancerogeno, 1/B” che doveva entrare in vigore da oggi, 1° aprile 2015, è stato posticipata al 1° gennaio 2016

    Di conseguenza anche l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio viene rinviato a tale data. In caso di lavoratori esposti (laboratori, sanità, industria, cosmetica) è quindi prorogato al 01.01.2016 l’obbligo di:
    – datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l’applicazione di quanto previsto dal titolo IX – Capo II del D.vo 81/08
    – medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l’obbligo di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l’invio della cartella sanitaria e di rischio all’ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione, la richiesta della cartella all’ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.
    Il rinvio si è reso necessario in quanto “A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all’applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate.

    Regolamento UE 491/2015

AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • Merci pericolose: adeguamenti per ADR e RID

    Recepita la direttiva 2014/103/UE. Da giugno operativo il nuovo ADR 2015
    Piccole variazioni sul trasporto di merci pericolose in attesa dell’ADR/RID 2015. E’ l’effetto della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2015, n. 78), con il quale è stata recepita la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 «che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose».
    Leggere modifiche, quindi, per ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario) e ADN (trasporto per vie navigabili interne), in attesa dell’entrata in vigore definitiva, a giugno, dei regolamenti 2015.

    Direttiva 2014/103/UE della Commissione


Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • SISTRI-MUD

    Si ricorda che a partire dal 1° aprile 2015, saranno applicabili le sanzioni per la mancata Iscrizione al Sistri e l’omesso pagamento del contributo da effettuare entro al data del 30/04/2015.
    È ormai vicinissima la scadenza del 30 aprile entro cui i soggetti individuati dal Dpcm 17 dicembre 2014 devono presentare il “Mud”.
    Inoltre, come anticipato nelle nostre precedenti newsletter, dal 18 febbraio 2015 i rifiuti speciali identificati da CER “a specchio”, in base al principio di precauzione introdotto dal legislatore italiano, se non dotati di analisi chimica possono essere ritenuti Pericolosi da parte delle autorità di controllo.
    È pertanto consigliabile che ogni produttore di rifiuti di questo genere si premunisca prima possibile, specialmente là ove non ne avesse ancora o fossero datate, di analisi di conferma della classificazione a CER non pericoloso.
    Per affrontare questa classificazione appare consigliabile ispirarsi ad alcuni concetti molto pratici:
    • Rapportarsi con il gestore finale del proprio rifiuto (smaltitore o recuperatore che sia) in modo da farsi confermare i parametri indispensabili da fare analizzare affinché non solo sia confermata la classificazione di “non pericoloso” ma continuino a essere garantite le condizioni di concreto ritiro del rifiuto;
    • Avere l’avvertenza di chiedere al laboratorio chimico incaricato che la classificazione sia formulata in “doppia versione”, ovvero la lettura dei risultati analitici dovrebbe produrre 2 conclusioni:
    o La prima che tenga conto delle norme vigenti;
    o La seconda rivolta ad anticipare la conformità alle norme che subentreranno dall’oramai prossimo 01 giugno 2015, data in cui entrano contemporaneamente in vigore sia il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione UE n. 2014/995) sia i nuovi criteri di attribuzione delle classi di pericolo HP (Regolamento UE n.1357/2014).
    Si evidenzia che dal cambiamento di classificazione in Pericoloso potrebbero scaturire varie conseguenze, tra cui certamente:
    • obbligo di iscrizione al SISTRI, nel caso di produttore con più di 10 dipendenti;
    • ridefinizione della gestione del deposito temporaneo nel luogo di produzione;
    • aggiornamento delle registrazioni ambientali;
    • verifiche del tipo di gestione (recupero o smaltimento) e del destinatario finale.
    Sebbene la criticità sia maggiore per i CER “a specchio” è comunque evidente che, in generale, tutti i produttori di rifiuti nonché i gestori a vario titolo, dovranno confrontarsi con le nuove disposizioni in vigore dal 01 giugno, e con l’interpretazione che di queste norme daranno le varie Autorità pubbliche, competenti per l’autorizzazione e il controllo.

AMBIENTE: IPPC – AIA

  • Relazione di Riferimento

    Entro il 7 gennaio 2016, (un anno dall’entrata in vigore del DM 272/2014) i gestori di impianti in possesso di AIA statale esercenti attività di cui all’allegato XII Dlgs 152/2006, c.d. Codice Ambientale, devono presentare all’autorità competente (Ministero Ambinte) la relazione di riferimento; sono esclusi da tale adempimento le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale .

    Si ricorda inoltre la passata scadenza relativa alla verifica di sussistenza di obbligo di presentazione relazione di riferimento entro 7 Aprile 2015 per AIA statale

    Il DM 272 prevede, infatti, una procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento secondo lo schema guidato “ad albero” riportato nell’allegato I DM 272/2014 per i seguenti soggetti :
    • gestori di impianti in possesso, alla data del 7 Gennaio 2015, di Autorizzazione Integrata Ambientale, non rientranti nell’allegato XII, parte II Dlgs 152/2006, esercenti attività elencate nell’allegato VIII, parte II, Codice Ambientale (soggetti ad AIA regionale/provinciale) e i gestori di centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale (AIA statale).
    • Per le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale, la scadenza per effettuare la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento è stabilita, dal DM 272/2014, al 7 aprile 2015 (entro tre mesi dall’entrata in vigore del DM 272/2014);
    • Per i soggetti esercenti attività elencate nell’allegato VIII, parte II, Codice Ambientale (soggetti ad AIA Regionale/Provinciale) i termini di presentazione della suddetta verifica sono determinati dalle autorità locali competenti.
    In caso di esito positivo, gli stessi soggetti devono presentare la relazione di riferimento entro il 7 gennaio 2016.

    La Direttiva dispone, infatti che, qualora un’attività coinvolga l’uso, la produzione o lo scarico di rilevanti sostanze pericolose e qualora possa verificarsi una contaminazione del suolo o della falda, l’operatore deve presentare, prima di avviare l’attività, o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione, una Relazione di Riferimento con informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, rispetto all’eventuale presenza di sostanze pericolose.
    Alla cessazione definitiva dell’attività, l’operatore dovrà raffrontare lo stato del suolo e della falda con quello “fotografato” dalla relazione di riferimento.

    Il decreto 272/2014, entrato in vigore il 7 gennaio 2015 (comunicato Min Ambiente pubblicato sulla GURI del 7/1/2015) , stabilisce le modalità e le tempistiche di presentazione della relazione di riferimento, per le attività interessate dall’adempimento, riportate nell’All XII alla parte seconda del Dlgs 152/2006, Testo Unico Ambientale (AIA statale).

    Le linee Guida relative alla relazione di riferimento (di cui all’articolo 22.2 della Direttiva 2010/75/UE, c.d. “Nuova Direttiva Emissioni Industrial Emission Directive”) adottate dalla Commissione Europea, chiariscono i criteri da seguire per determinare se una relazione di riferimento debba o meno essere redatta e illustrano le modalità di elaborazione del documento.

    Linee guida relative alla Relazione di Riferimento

AMBIENTE: VIA

  • VIA regionale, in Gazzetta le linee guida per la verifica di assoggettabilità

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11.4.2015 è stato pubblicato il decreto del 30 marzo 2015 del Ministero del Lavoro e della tutela del Territorio e del Mare recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
    Il decreto, composto da 4 articoli entrato in vigore dal 26 aprile 2015, contiene nell’Allegato le Linee Guida citate, le quali forniscono indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).
    Le regioni e le province autonome, fermo restando quanto previsto nell’allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri previsti dalle stesse sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali.
    Le linee guida si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Linee guida

AMBIENTE: IMBALLAGGI CONAI

  • Nuove convenzioni tra Conai e Comuni

    Passando al tema degli imballaggi, si ricorda che dal 1° aprile sono in vigore le nuove convenzioni tra Conai e Comuni o Autorità di governo del servizio rifiuti, in applicazione dell’Accordo quadro Anci-Conai 2014-2019. A partire dalla stessa data, inoltre, si sono ridotti i contributi ambientali Conai per gli imballaggi in acciaio e legno.