SICUREZZA: ARGOMENTO ELETTRICO
-
−
Lavori su impianti elettrici e CEI 11-27: nuove correzioni e modifiche
Nel mese di ottobre 2025 è stata pubblicata una nuova edizione, della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” la sesta edizione (CEI 11-27:2025);la nuova versione:- è in vigore dal primo novembre 2025
- sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026
- presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva.
La norma, come indicato in premessa, riguarda le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse e le operazioni vicino agli impianti. E si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Rispetto alla precedente versione, è stato introdotto un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1:2024, nuove definizioni e per le figure professionali coinvolte e attività lavorative. Oltre a nuove indicazioni per le distanze di lavoro e nuovi allegati sui pericoli degli archi elettrici e sulle procedure d’emergenza. L’Errata Corrige della Norma CEI 11-27:2025 si è resa necessaria per aggiornare alcuni rimandi all’interno del testo normativo senza introdurre modifiche sostanziali di carattere tecnico, procedurale o prescrittivo.
Le principali correzioni segnalate riguardano:
- terminologia: ad esempio con la sostituzione in tutto il testo normativo del termine “gestore dell’impianto elettrico” con “gestore dell’impianto” (inclusi titoli e definizioni);
- valori numerici: in alta tensione (AT) viene variato il valore da “35 000” a “36 000” V;
- rimandi e riferimenti: sono diverse le note e i rimandi rettificati o variati. Ad esempio, per le distanze di lavoro minime (rettificata nota 3 e nota 4), per le condizioni di lavoro, per le prescrizioni specifiche riguardo alle condizioni atmosferiche.
SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE
-
−
Salute e sicurezza sul lavoro, operativo il Piano integrato 2026
È entrato in vigore il Piano integrato 2026 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato a rafforzare prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d’impresa nella gestione del rischio infortunistico e delle malattie professionali. Il provvedimento, adottato con DM 12 febbraio 2026, n. 20 si inserisce nel quadro delle misure di riforma introdotte dal DL 31 ottobre 2025, n. 159, che ha aggiornato in modo organico la disciplina antinfortunistica, con interventi su valutazione dei rischi, qualificazione delle imprese e sistemi di incentivi legati ai risultati di sicurezza. Il Piano prevede il coordinamento tra Ministero, INAIL e INL, nonché l’adozione dei decreti attuativi previsti dal DL 159/2025 per rendere operative le nuove disposizioni, inclusi gli strumenti di monitoraggio dei mancati infortuni. Tra le iniziative previste vi è anche la costituzione di un Tavolo tecnico dedicato a campagne informative e attività di sensibilizzazione, con il coinvolgimento congiunto di istituzioni, parti sociali, imprese e lavoratori. L’ obiettivo del Piano 2026 è consolidare e diffondere una cultura della sicurezza capace di ridurre in modo sistematico gli incidenti sul lavoro, rafforzando la collaborazione tra tutti gli attori del sistema nazionale di prevenzione.Decreto ministeriale 12 febbraio 2026, n.20
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha illustrato le novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. La circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 chiarisce l’impatto delle nuove disposizioni ; tra le principali novità vi sono
- l’obbligo per i lavoratori dei cantieri di dotarsi di un badge di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione,
- l’aggiornamento delle regole sulla patente a crediti, comprese decurtazioni in caso di lavoro “in nero” e sospensioni cautelari per infortuni gravi.
- L’aggiornamento dei requisiti dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto,
- termini e modalità per la formazione e l’aggiornamento dei responsabili della sicurezza, estesi anche alle imprese con meno di quindici lavoratori.
- Previsione della computazione dei controlli nell’orario di lavoro, programmi di prevenzione oncologica e accertamenti per uso di alcol o sostanze stupefacenti nelle attività a rischio.
La disciplina dei modelli di organizzazione e gestione è aggiornata alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, con l’integrazione dei dati formativi nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Inoltre, per il volontariato della protezione civile, il decreto definisce i soggetti interessati e i relativi obblighi formativi, informativi e di sorveglianza sanitaria, escludendo l’applicazione dell’apparato sanzionatorio del D.Lgs. n. 81/2008. La circolare conferma inoltre la partecipazione dei rappresentanti dell’INL negli organi di indirizzo, nelle commissioni consultive permanenti e nella Commissione per gli interpelli, rafforzando il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Circolare ministeriale 23 febbraio 2026, n. 1
AMBIENTE: F-GAS
-
−
F-Gas, rettifica sui limiti per i refrigeratori fino a 12 kW
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 febbraio 2026 una rettifica al regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (F-Gas). Il provvedimento corregge un passaggio dell’allegato IV, relativo ai refrigeratori fissi (chillers). La modifica (prot. 2026/573) riguarda in particolare la tabella dell’allegato, punto 7), lettera b), dove viene precisato l’ambito di applicazione del divieto di utilizzo di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150. Nel testo originario si faceva riferimento ai refrigeratori con capacità nominale pari a 12 kW. Con la rettifica, l’espressione viene sostituita con “fino a 12 kW”, chiarendo quindi che il limite si applica a tutti i refrigeratori con capacità nominale non superiore a tale soglia, salvo i casi in cui l’impiego dei gas fluorurati sia necessario per soddisfare specifici requisiti di sicurezza nel sito di attività.Rettifica 7 febbraio 2026, n.573
La Commissione europea ha poi autorizzato una deroga temporanea ai divieti previsti dal regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) per alcune tipologie di refrigeratori utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori. Il provvedimento è contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/286, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 febbraio.
Il regolamento (UE) 2024/573 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2027, sarà vietata l’immissione sul mercato di chiller fino a 12 kW contenenti gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 e di chiller oltre 12 kW con GWP pari o superiore a 750, salvo specifiche esigenze di sicurezza nei siti produttivi. Come detto, la deroga riguarda esclusivamente i chiller impiegati nella fabbricazione di semiconduttori, ritenuti essenziali per il controllo della temperatura dei wafer e delle componenti delle apparecchiature durante il processo produttivo. Il regolamento di esecuzione autorizza, fino al 31 dicembre 2029, l’immissione sul mercato dei chiller fino a 12 kW con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 e dei chiller oltre 12 kW funzionanti a temperature inferiori a –50 °C con GWP pari o superiore a 750, limitatamente alle apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori e a condizione che siano etichettate secondo la normativa europea.
La deroga sarà applicabile dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.Regolamento di esecuzione (UE) 10 febbraio 2026, n.286
AMBIENTE: RIFIUTI
-
−
RENTRI e geolocalizzazione dei mezzi, INL: nessun controllo sui lavoratori
L’installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) sui veicoli impiegati nel trasporto di rifiuti pericolosi, quando prevista dalla normativa sulla tracciabilità, non richiede il preventivo accordo con i sindacati né l’autorizzazione dell’INL ai sensi dell’art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro con nota del 28 gennaio 2026. Secondo il documento (prot. n. 831) , la geolocalizzazione costituisce una condizione necessaria per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore della gestione dei rifiuti pericolosi e non può essere considerata uno strumento di controllo diretto dei lavoratori.Nota Ministeriale 28 gennaio 2026, n.831
RENTRI, definite le procedure d’emergenza degli xFIR
Il Ministero dell’Ambiente ha stabilito le modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale (xFIR) in caso di disservizi del Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) o di temporanea interruzione della connessione internet e dei servizi di autenticazione digitale.
Decreto Ministeriale 5 febbraio 2026, n.25
Nel frattempo la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 che posticipa al 15 settembre 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo dei formulari digitali xFIR da parte dei produttori e trasportatori di rifiuti, nonché delle relative sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
Fino alla nuova scadenza, le imprese potranno continuare a utilizzare i formulari cartacei o adottare progressivamente il formato digitale nelle filiere già operative. La proroga è stata motivata dalla necessità di affrontare i disservizi tecnici verificatisi a metà febbraio nel sistema RENTRI e di consentire alle imprese un passaggio graduale verso la gestione digitale completa dei formulari. L’Albo Gestori Ambientali ha confermato che i formulari cartacei mantengono validità fino all’entrata in vigore del nuovo termine, garantendo continuità operativa. Il testo approvato dalla Commissione e sottoposto al voto dell’Aula della Camera è stato trasmesso al Senato per l’approvazione definitiva.
AMBIENTE: IMBALLAGGI – CONAI
-
−
IMBALLAGGI - CONAI
Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ha reso disponibile la Guida 2026 rivolta alle imprese per la gestione del contributo ambientale previsto dal D.Lgs n. 152/2006. Ogni produttore di imballaggi è tenuto a sostenere i costi derivanti dalla gestione dei propri prodotti una volta divenuti rifiuti. Per ottemperare a tali obblighi, le aziende possono avvalersi dei Consorzi di filiera coordinati da Conai, versando il contributo previsto e accedendo, dove applicabile, a eventuali agevolazioni per specifici flussi di materiali. La guida aggiornata segnala alcune novità per il 2026, tra cui incrementi dei contributi per legno, plastica e vetro a partire da gennaio e per i materiali biodegradabili e compostabili da luglio. Tra le modifiche operative, CONAI introduce una nuova procedura di rimborso o esenzione dagli oneri per le esportazioni interne a un medesimo gruppo aziendale, oltre a una semplificazione nel calcolo del contributo forfettario per etichette in carta, alluminio e plastica.Guida CONAI all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale
AMBIENTE: ENERGIA
-
−
ENERGIA
In tema di Energia da Fonti rinnovabili (FER), è stato convertito nella legge 15 gennaio 2026 n. 4, il DL n.175 2025, confermando sostanzialmente le previsioni. Col nuovo documento il Governo ha apportato alcune modifiche alla disciplina precedente, dettata dal D.Lgs.199/2021, inserendo all’interno del c.d. Testo unico rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) le indicazioni sulle zone del territorio idonee alla installazione di impianti di produzione di FER.Decreto legge 21 novembre 2025, n. 175
Pubblicato il 20 gennaio il D.Lgs che attua la direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III, la terza revisione della direttiva europea sulle fonti rinnovabili). Il D.Lgs. 5/2026 si compone di 51 articoli, suddivisi in 6 Capi che raggruppano le modifiche alla normativa previgente: Il numero maggiore di modifiche riguardano il D.Lgs 199/2021, rendendolo più coerente con l’impostazione della RED III.
SICUREZZA ALIMENTARE: ETICHETTATURA
-
−
Origine alimenti in etichetta, obbligo prorogato al 31 dicembre 2026
Slittano al 31 dicembre 2026 i regimi sperimentali nazionali che impongono l’indicazione dell’origine in etichetta per alcune categorie di alimenti. Lo stabilisce un nuovo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2026, adottato dai Ministeri dell’Agricoltura, delle Imprese e della Salute. La proroga, contenuta nel Decreto 26 dicembre 2025, estende di un anno l’efficacia delle disposizioni transitorie introdotte negli anni precedenti per garantire trasparenza sull’origine delle materie prime. In particolare, il provvedimento interessa:– riso;
– paste alimentari di grano duro;
– derivati del pomodoro e sughi a base di pomodoro;
– latte e prodotti lattiero-caseari;
– carni suine trasformate.
AREA ETICA: ETICA
-
−
SA8000 EDIZIONE 2026: PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DELLO STANDARD SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Social Accountability International (SAI) ha pubblicato la nuova versione SA8000:2026, aggiornamento dello standard internazionale nato nel 1997 come iniziativa multi-stakeholder per promuovere i diritti dei lavoratori e oggi utilizzato come riferimento per misurare e migliorare le performance sociali in organizzazioni e filiere, con lo scopo di garantire ambienti di lavoro equi, sicuri e rispettosi della persona. La revisione che ha portato alla SA8000:2026 è il risultato di un processo multi-stakeholder pluriennale che ha coinvolto molteplici organizzazioni certificate con l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide sociali e allineare lo standard alle migliori pratiche internazionali in materia di business e diritti umani, in particolare agli UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) e alle OECD Due Diligence Guidelines for Responsible Business Conduct. La versione 2026 conferma l’impostazione basata su sistema di gestione e miglioramento continuo, ancorata a strumenti internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). La novità sostanziale è che SAI chiarisce in modo più esplicito che la responsabilità sociale non riguarda solo le attività interne, ma anche operazioni e relazioni di business lungo la catena del valore: l’organizzazione è chiamata a prevenire, mitigare e gestire rischi e impatti sui diritti umani dei lavoratori anche quando questi siano collegati alle proprie business relationships, tramite un approccio di governance e due diligence integrato nel sistema di gestione.
AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI
-
−
Il n-esano entra in Candidate List
Le SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze che potrebbero avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente. In data 4 febbraio 2026 sono state aggiunte due nuove sostanze in Candidate List: il n-esano e il 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi sali. Il n-esano (CAS 110-54-3) è stato inserito in Candidate List a causa della sua tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta – H373 – ai sensi dell’Articolo 57, lettera f) – salute umana. Ad oggi la Candidate List contiene ben 253 voci.







