Sicurezza

SICUREZZA: SORVEGLIANZA SANITARIA

  • Interpello 8/2019: Medico competente e comunicazione dati al SSN

    L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere Della Commissione in merito ai quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare: “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”; “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
    La Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
    Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
    Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.

    Interpello n°8/2019

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

  • Testo unico salute e sicurezza

    Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si rende disponibile la versione del Decreto aggiornata a gennaio 2020 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’aggiornamento alle ultime norme.

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

AMBIENTE: GAS SERRA

  • Gas Serra

    Di rilievo anche il Dlgs 163/2019, in vigore dal 17 gennaio 2020, nuovo regime sanzionatorio nazionale per la violazione delle regole Ue sui gas fluorurati ad effetto serra.
    Sono in vigore dal 17 gennaio 2020 le sanzioni per le violazioni in materia di F-gas. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 2 gennaio 2020, n. 1 il tanto atteso D.lgs. Governo 5 dicembre 2019, n. 163, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
    Diverse le sanzioni previste, come ad esempio quelle in materia di:
    • prevenzione delle emissioni;
    • controllo e sistemi di rilevamento perdite;
    • tenuta dei registri conservati nella Banca Dati;
    • recupero di gas fluorurati a effetto serra;
    • etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature;
    • iscrizione al registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
    D.Lgs. Governo, 5 dicembre 2019, n°163

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Rifiuti

    Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha chiarito le modalità di iscrizione delle “macchine operatrici” con la Circolare n. 11 del 17 dicembre 2019.
    Circolare 11 del 17 dicembre 2019

    L’Albo nazionale gestori ambientali ha integrato l’elenco dei quiz per le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti – Circolare n. 1 del 7 gennaio 2020
    Circolare n°1 del 7 gennaio 2020

    MUD
    Il Ministero dell’Ambiente con una nota pubblicata in data 9 gennaio 2020 ha confermato il modello allegato al D.P.C.M. 24 dicembre 2018, utilizzato per il MUD 2019.
    Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.
    La modulistica è articolata in sei Comunicazioni che devono essere presentate dai seguenti soggetti:
    1. Comunicazione Rifiuti:
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (trasportatori);
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (impianti);
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
    Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221/2015, le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
    2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003.
    3. Comunicazione Imballaggi:
    • SEZIONE CONSORZI: CONAI e i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/2006 per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti;
    • SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti di imballaggio.
    4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:
    • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
    5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione:
    • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
    6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, iscritti nel Registro AEE, e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
    La trasmissione del MUD deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, ad eccezione dei produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 tipologie di rifiuto e, per ogni tipologia di rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari, che potranno compilare la Comunicazione Rifiuti Semplificata unicamente utilizzando la procedura disponibile sul sito di Ecocerved e spedendo la stessa via PEC.

ARGOMENTO QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA: CONSUMI RIFIUTI ENERGIA

  • Consumo rifiuti energia

    La legge di conversione del Dl “Fiscale”, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, proroga l’utilizzo del criterio “medio ordinario” per la Tari (ed equipara gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito), reca inoltre novità in materia di tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) .
    Decreto Legge 26 ottobre 2019, n°124
    Legge 19 dicembre 2019, n°157


INOLTRE

  • Inoltre

    Tra le novità normative, spiccano poi:
    1) la legge di bilancio 2020 entrata in vigore il 1° gennaio, che istituisce un’imposta sui manufatti di plastica monouso (da luglio 2020) e detta la disciplina sull’utilizzo agronomico del “digestato equiparato”;
    2) Dal 1° gennaio 2020 sono scattati gli aumenti del contributo ambientale per gli imballaggi di carta, plastica e legno
    3) CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SNPA
    Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata sul sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente la Delibera n. 61 del Consiglio SNPA del 27 novembre 2019: Approvazione del manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”.
    L’obiettivo delle Linee Guida è quello di definire dei criteri omogeni di classificazione dei rifiuti, le stesse sono suddivise in quattro capitoli:
    Inquadramento normativo, nel quale vengono riportati i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche, descrizione dei criteri di valutazione delle varie caratteristiche di pericolo e della procedura di attribuzione del codice dell’elenco europeo ai sensi della normativa comunitaria;
    Definizione di uno schema procedurale per fasi, ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità del rifiuto;
    Descrizione dell’elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti;
    Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e dei POPs (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).
    Delibera n°61/2019
    4) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.
    Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder.
    Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 è uno strumento fondamentale che segna l’inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione.
    Il Piano si struttura in 5 linee d’intervento, che si svilupperanno in maniera integrata: dalla decarbonizzazione all’efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell’energia, della ricerca, dell’innovazione e della competitività.
    L’obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.
    L’attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell’elettricità e del gas, che saranno emanati nel corso del 2020.

    Piano Nazionale integrato per L’energia e il clima

    5) Candidate List: aggiunte quattro nuove sostanze
    L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, raggiunge il numero di 205 SVHC.
    L’ECHA ha aggiunto tre nuove sostanze alla candidate list a causa della loro tossicità per la riproduzione, ed una quarta sostanza a causa combinazione di altre proprietà problematiche e per i probabili e gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente, dando origine a un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (CMR), persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
    La decisione di includere l’acido perfluorobutano solfonico (PFBS) e i suoi sali, è stata presa con il coinvolgimento del Comitato degli Stati membri (MSC).