Sicurezza

SICUREZZA: Attrezzature a pressione

  • Classificazione delle attrezzature a pressione

    Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE.
    Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

    CIRCOLARE 15 MAGGIO 2015
    Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
    “Articolo 13 – Classificazione delle attrezzature a pressione

    1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.

    Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
    a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
    i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
    ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
    iii) gas comburenti, categoria 1;
    iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
    v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
    vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
    vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
    viii) liquidi piroforici, categoria 1;
    ix) solidi piroforici, categoria 1;
    x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
    xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
    xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
    xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
    xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
    xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
    xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
    xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.

SICUREZZA: Seveso

  • Seveso III: approvato il decreto attuativo della direttiva 2012/18

    CONTROLLO INCIDENTI E SOSTANZE PERICOLOSE
    Attuazione della direttiva europea relativa al controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (decreto legislativo – esame definitivo).
    Su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare Gian Luca Galletti, è stato approvato in via definitiva, il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2012/18, la cosiddetta “Seveso III”, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
    Le principali novità riguardano:
    · le misure di controllo degli stabilimenti interessati semplificandone l’attuazione e riducendone gli oneri amministrativi;
    · garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali e su come comportarsi in caso di incidente, nonché un’efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante;
    · garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, la possibilità di avviare azioni legali.

    Attuazione della Direttiva 2012/18/UE


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AREA 231: Reati Ambientali

  • Nuovi reati ambientali e societari nel 231: da aggiornare ora i Modelli

    I nuovi delitti contro l’ambiente, dall’inquinamento al disastro ambientale, sono già dal 29 maggio nel codice penale e nell’art. 25-undecies del D.Lgs.231/01; da metà giugno in vigore le modifiche al 231 in materia di reati societari.
    Durante lo scorso fine settimana sono state introdotte massicce e importanti modifiche al decreto legislativo 231/01 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due distinte leggi, entrambe recanti modifiche e integrazioni a tale Decreto e in particolare all’elenco dei cosiddetti “reati- presupposto”, cioè dei reati atti a far scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
    Le due leggi – pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 28 e del 30 maggio – che hanno modificato in maniera importante il decreto 231/01 sono:
    1) La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.
    N.B. E’ da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all’interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare – nel caso dei reati-presupposto del 231 – un giudizio per la responsabilità amministrativa dell’impresa.

    2) La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che – all’articolo 12 – ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari” e che, a differenza della legge sui reati ambientali che è già efficace, entrerà in vigore il 14 giugno 2015.

    E’ consigliabile dunque che le aziende che hanno implementato il sistema 231, adottando e attuando il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto da tale decreto, nominando l’Organismo di Vigilanza e attuando tutti gli adempimenti che tale regime normativo prevede, valutino attentamente l’opportunità di aggiornare tempestivamente e adeguatamente i propri modelli organizzativi alla luce dei nuovi reati-presupposto introdotti nel 231, che di seguito verranno schematicamente illustrati e che, si ribadisce, quantomeno per la parte ambientale sono già in vigore.

    Legge 22 maggio 2015 n°68

    Legge 27 maggio 2015n°69


Ambiente

AMBIENTE: Rifiuti

  • Nuove norme comunitarie per la classificazione dei rifiuti

    Dal 1° giugno 2015 è scattata la integrale applicabilità delle nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti alla luce delle nuove regole europee, nei giorni scorsi il MinAmbiente ha rilasciato l’applicazione aggiornata di movimentazione Sistri in ambiente di esercizio (“procedura nuova classificazione rifiuti”), mentre dall’Albo nazionale gestori ambientali è arrivato – ma deve ancora entrare in vigore – il nuovo regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell’iscrizione.

AMBIENTE: Sostanze pericolose

  • Regolamento 2015/830/UE

    Il 1° giugno 2015 è entrato in vigore anche il regolamento 2015/830/Ue che detta prescrizioni aggiornate per la compilazione delle schede di dati di sicurezza delle sostanze chimiche nell’ambito della disciplina “Reach”.

AMBIENTE: Consumi-Energia