SICUREZZA: ARGOMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTI RIPETITIVI
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Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi
A maggio è stata pubblicata la nuova ISO 11228-3:2026, seconda edizione della norma dedicata alla valutazione del rischio da movimenti ripetitivi e sforzi degli arti superiori nelle attività di movimentazione manuale nei luoghi di lavoro. Il documento aggiorna il riferimento tecnico per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e sostituisce la precedente edizione del 2007, introducendo aggiornamenti metodologici significativi per chi si occupa di ergonomia e sicurezza sul lavoro.
La seconda edizione della ISO 11228-3 non stravolge ma aggiorna l’impianto generale della norma con alcune novità metodologiche in merito agli strumenti e criteri di valutazione del rischio. In particolare, viene introdotto:
•un nuovo metodo di valutazione rapido (Allegato B) strutturato con un modello operativo a domande sì/no che permette di classificare le condizioni come accettabili, critiche o intermedie senza strumenti di misura complessi né di competenze ergonomiche specifiche (sezione B.3, figura B.1);
•una rassegna comparativa di diversi metodi di valutazione dettagliata (Allegato C), tra cui OCRA checklist, OCRA index, ACGIH Hand Activity TLV, Revised Strain Index, HARM, DUET, EAWS e altri, tutti organizzati in tabelle che indicano per ciascuno, i criteri di inclusione, la validità e i settori di applicazione consigliati (tabella C.1);
•i criteri di inclusione e di validazione dei diversi metodi di valutazione (Allegato C), distinti in: metodi con validità predittiva (tabella C.2.1), con validità concorrente (tabella C.2.2) e senza validazione epidemiologica (tabella C.2.3). Questo consente agli operatori di scegliere gli strumenti con maggiore consapevolezza del loro livello di evidenza scientifica.
La norma si applica a tutte le attività lavorative che comportano compiti manuali ripetitivi degli arti superiori per almeno un’ora per turno, con un campo di applicazione che spazia dalla produzione industriale di massa alla logistica, dall’agroalimentare all’edilizia. La struttura a tre livelli prevista dalla norma: valutazione rapida, valutazione dettagliata con metodo analitico, e analisi multitask per rotazioni complesse, permette alle aziende di graduare l’impegno valutativo in funzione della complessità dei processi.
Per le imprese, la pubblicazione della nuova edizione rappresenta un’occasione concreta per aggiornare le procedure di valutazione del rischio biomeccanico e allineare le proprie metodologie allo stato dell’arte normativo internazionale.
SICUREZZA: ARGOMENTO POLVERI – AGENTI CHIMICI
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POLVERI - AGENTI CHIMICI
INAIL ha pubblicato la Guida tecnica Polveri Pericolose: strategie e misure tecniche per il contenimento e la rimozione delle polveri pericolose nei luoghi di lavoro, un nuovo documento dedicato a un rischio ancora molto diffuso in numerosi comparti produttivi. La pubblicazione si propone come supporto operativo per imprese, datori di lavoro, RSPP, tecnici della prevenzione e figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo quanto richiamato nella pubblicazione, i settori maggiormente interessati sono costruzioni, agroalimentare, legno e metalmeccanico, che da soli rappresentano oltre il 90% dei casi considerati. Le patologie più frequentemente associate comprendono pneumoconiosi, asma professionale, bronco pneumopatia cronico ostruttiva e polmoniti da ipersensibilità. La pubblicazione assume quindi rilievo non solo come documento tecnico, ma anche come richiamo alla necessità di una gestione più strutturata di un rischio spesso sottovalutato. Il documento si sofferma in particolare su:
• valutazione del rischio specifica.
• tecniche di campionamento e misurazione dell’esposizione.
• criteri per la scelta delle tecnologie di aspirazione e filtrazione.
• misure di prevenzione e protezione collettiva.
• ruolo di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
SICUREZZA: ARGOMENTO PARITA’ DI GENERE – SICUREZZA IN GENERALE – DISCRIMINAZIONI
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PARITA' DI GENERE - SCIUREZZA IN GENERE - DISCRIMINAZIONI
Il D.Lgs. n. 91/2026 – introduce dal 1° gennaio 2027 l’Organismo per la parità, autorità indipendente dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, destinato a subentrare alle funzioni della consigliera o del consigliere nazionale di parità e dell’Ufficio antidiscriminazioni razziali, accorpandone competenze e attività.
Il nuovo ente è un organo collegiale composto da un presidente e quattro componenti, selezionati per comprovata esperienza nelle materie di competenza. Sono previsti requisiti stringenti di indipendenza e incompatibilità, oltre a vincoli rafforzati anche successivi alla cessazione dell’incarico. Sul piano funzionale, all’Organismo sono attribuite attività di prevenzione e promozione della parità, assistenza alle vittime di discriminazione, poteri di accertamento documentale, pareri e raccomandazioni. È inoltre prevista la partecipazione ai procedimenti giudiziari a tutela dei soggetti discriminati. Accanto alle funzioni di tutela, rientrano anche la gestione di procedure di risoluzione alternativa delle controversie e attività di monitoraggio basate su raccolta e analisi dei dati. L’Organismo è tenuto a tramettere relazioni periodiche sullo stato della parità di trattamento. Per l’esercizio delle funzioni è infine istituito un Ufficio alle sue dipendenze, dotato di autonomia organizzativa e contabile, mentre entro 90 giorni dall’insediamento sarà adottato il regolamento di funzionamento, comprensivo delle regole interne e del codice di condotta.
Inoltre:
ASPETTO TRASPARENZA RETRIBUTIVA IN FASE DI SELEZIONE;
novità:
– è vietato chiedere ai candidati la loro retribuzione passata.
– Gli annunci di lavoro o le comunicazioni pre-colloquio devono indicare espressamente la fascia retributiva o la retribuzione iniziale della posizione.ASPETTO DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI:
novità:
– Ogni lavoratore ha il diritto individuale di richiedere informazioni scritte sui livelli retributivi medi, divisi per sesso, dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o attività di pari valore.
– i criteri utilizzati per determinare la progressione di carriera e gli aumenti salariali devono essere accessibili a tutti i dipendenti, predeterminati, chiari e rigorosamente neutrali rispetto al genere
Un ulteriore adempimento è quello di effettuare una comunicazione ufficiale dei dati sul divario retributivo all’Organismo di Monitoraggio (istituito dal D.Lgs. n. 96/2026 in recepimento della Direttiva UE sulla trasparenza salariale) entro il 7 giugno 2027 oppure entro il 7 giugno 2031, a seconda delle dimensioni aziendali
Gli obblighi di rendicontazione sul gender pay gap e le relative scadenze periodiche sono suddivisi in tre fasce dimensionali:
Scadenze e periodicità per le aziende
• Almeno 250 dipendenti
o Prima scadenza: 7 giugno 2027
o Frequenza successiva: Ogni anno
• Tra 150 e 249 dipendenti
o Prima scadenza: 7 giugno 2027
o Frequenza successiva: Ogni 3 anni
• Tra 100 e 149 dipendenti
o Prima scadenza: 7 giugno 2031
o Frequenza successiva: Ogni 3 anni
Le aziende con meno di 100 dipendenti sono attualmente escluse da questo specifico obbligo di reporting periodico verso l’Organismo di Monitoraggio
Inoltre,
– Sono vietate le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.
– I dati trattati ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 del Decreti non sono utilizzabili per scopi diversi dall’applicazione del principio della parità’ di retribuzione. La trasmissione dei dati personali e ‘consentita nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
SICUREZZA: ARGOMENTO DPI
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DPI
La Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle norme armonizzate sui dispositivi di protezione individuale (DPI), inserendo nuovi riferimenti tecnici, revisioni di standard esistenti e avviando il progressivo ritiro delle norme sostituite.
In particolare, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 16 giugno della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, viene riallineato il quadro applicativo del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI, con effetti sulla presunzione di conformità per i prodotti immessi sul mercato. Per la EN 397:2025 sugli elmetti di protezione per l’industria, la pubblicazione è accompagnata da un’avvertenza che corregge un rinvio interno della norma e chiarisce le condizioni di applicazione della presunzione di conformità rispetto a specifici requisiti essenziali del regolamento. Il provvedimento dispone inoltre il ritiro dei riferimenti alle norme sostituite, con un regime transitorio differenziato che consente agli operatori di adeguare prodotti e processi. In alcuni casi la cessazione della presunzione di conformità è fissata fino a dicembre 2027.
SICUREZZA: ARGOMENTO CANTIERI
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CANTIERI
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha aggiornato le linee guida dedicate alle travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, un documento imprescindibile per progettisti, direttori dei lavori, imprese e produttori.
L’aggiornamento delle linee guida, realizzato mediante l’approvazione del decreto 18 giugno 2026 n. 169, introduce importanti novità per la filiera, uniformando le verifiche e definendo regole stringenti per l’intero ciclo di vita del prodotto, dal calcolo fino alla posa in opera. La normativa disciplina nel dettaglio sia le travi tralicciate di acciaio-calcestruzzo, sia quelle in calcestruzzo armato normale o precompresso, risalendo fino ai sistemi costruttivi più complessi o non standardizzati.
AMBIENTE: ARGOMENTO 231
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ARGOMENTO: SOSTENIBILITA- ESG- REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1) -2. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)- DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FRODI NEI FINANZIAMENTI (ART. 24)- REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)
Il Dlgs 30/2026, che recepisce la direttiva europea 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition, nota come direttiva “EmpCo”), modifica il Codice del consumo introducendo nuovi criteri di ingannevolezza dei green claims e integrando la cosiddetta black list delle pratiche commerciali vietate con dodici nuove fattispecie automaticamente illecite.
Il primo elemento da tenere presente è l’ampiezza della nozione di “asserzione ambientale”. Vi rientra qualsiasi messaggio o rappresentazione — in qualunque forma, compresi testi, immagini, loghi, colori e nomi di prodotto — che asserisca o anche solo implichi un impatto positivo o nullo sull’ambiente. Non rileva il canale di diffusione: pubblicità televisiva, packaging, sito web, social media, bollettini tecnici. Anche comunicazioni apparentemente innocue — una foglia verde sul packaging, uno slogan vagamente “naturalistico” — possono rientrare nell’ambito applicativo della disciplina.
Restano fuori le informazioni obbligatorie per legge, come le etichette energetiche o i marchi biologici.
I contenuti dei bilanci di sostenibilità, pur non qualificabili di per sé come asserzioni ambientali, diventano rilevanti ai fini della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nel momento in cui vengono utilizzati in campagne pubblicitarie rivolte ai consumatori. La principale novità strutturale è l’estensione della black list: dodici nuove pratiche sono ora vietate per se senza che l’Agcm debba dimostrare, caso per caso, l’idoneità della condotta a fuorviare il consumatore medio.
Tra le condotte ora esplicitamente vietate spiccano alcune particolarmente rilevanti sul piano operativo. Ad esempio:
• È vietato esibire etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione trasparenti, aperti e indipendenti: sono inutilizzabili le etichette di “tipo II”, basate su autodichiarazioni aziendali.
• È vietato formulare asserzioni ambientali generiche — “ecologico”, “verde”, “biodegradabile” — senza specificazioni chiare rese attraverso lo stesso mezzo di comunicazione.
• È vietato estendere all’intero prodotto un beneficio ambientale che riguarda solo un componente specifico.
• È vietato affermare, sulla base di meccanismi di carbon offsetting, la neutralità climatica di un prodotto: tali affermazioni sono lecite solo se fondate sull’impatto effettivo del ciclo di vita.
• A questi divieti si aggiunge un catalogo di pratiche connesse all’obsolescenza precoce, tra cui la falsa rappresentazione della durabilità o riparabilità dei beni.
Le dichiarazioni su obiettivi ambientali futuri — “Net Zero entro il 2050”, impegno all’utilizzo esclusivo di energie rinnovabili — sono considerate ingannevoli se non supportate da un piano di attuazione dettagliato, con obiettivi misurabili, scadenze precise e risorse stanziate, sottoposto a verifica periodica da parte di un organismo terzo indipendente i cui risultati siano accessibili ai consumatori.
La circolare Assonime individua le misure che le imprese sono chiamate ad adottare, delineando un modello di presidio interno che si integra con i sistemi di compliance già esistenti — inclusi quelli richiesti dal Dlgs 231/2001 — e con le strutture Esg.
AMBIENTE: ARGOMENTO IMBALLAGGI CONAI
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IMBALLAGGI CONAI
Il Consiglio di amministrazione CONAI ha definito i nuovi valori del Contributo ambientale per gli imballaggi in plastica, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2026. Comunicato stampa Imballaggi in plastica: definiti i nuovi valori del Contributo ambientale CONAI – Conai
AMBIENTE: ARGOMENTO 231
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REATI AGROALIMNETARI
La Corte di cassazione ha pubblicato una relazione sulle novità della legge 21 aprile 2026, n. 75 in materia di reati agroalimentari, che ridisegna le fattispecie di frode e introduce il “patrimonio agroalimentare” come nuovo bene giuridico tutelato.
AMBIENTE: ARGOMENTO CONSUMI ENERGIA
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CONSUMI ENERGIA
Pubblicato nella GU il Dm 15 aprile 2026, che disciplina le modalità di adempimento dell’obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia.
Il provvedimento stabilisce come le società che vendono energia termica (calore/raffrescamento) in quantità >500 TEP/anno devono aumentare la quota di energia rinnovabile termica venduta, in attuazione dell’art. 27 del dlgs 199/2021.
Il provvedimento, inoltre, disciplina le modalità di gestione e verifica dell’obbligo, la ripartizione dei relativi costi e il versamento di un contributo compensativo in caso di inadempimento.
Ogni soggetto obbligato deve raggiungere una quota minima di energia rinnovabile termica, secondo le traiettorie annuali dell’Allegato I.
La quota dipende dalla media 2022–2024 di ciascun operatore.
I nuovi entranti seguono regole specifiche basate sugli incrementi cumulati.
I soggetti obbligati devono:
• Registrarsi entro il 30/09/2026 sul Portale OIERT.
• Comunicare annualmente:
• energia termica venduta;
• dati per il calcolo della quota rinnovabile;
• impianti utilizzati.
• Conservare documentazione per 5 anni.
SICUREZZA ALIMENTARE: ARGOMENTO SISTEMI DI GESTIONE
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SISTEMI DI GESTIONE
La Fondazione FSSC ha divulgato la versione 7 della norma FSSC 22000, rafforzando la credibilità internazionale dello schema e allineandosi all’evoluzione degli standard globali e dei parametri di benchmarking. Il documento introduce una profonda revisione dei requisiti per i sistemi di gestione della sicurezza alimentare certificati in conformità allo standard riconosciuto GFSI. L’aggiornamento alla versione 7 nasce dal bisogno fondamentale di adeguare lo schema a un contesto in costante evoluzione, puntando a rafforzare la gestione dei rischi emergenti, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare e alle complessità della supply chain globale. Il nuovo standard riserva inoltre maggiore spazio a temi cruciali come la sostenibilità, l’integrità e lo sviluppo di una solida cultura della sicurezza alimentare all’interno delle aziende.
AREA QAS: ARGOMENTO SISTEMI DI GESTIONE
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SISTEMI DI GESTIONE
Pubblicata la nuova edizione dello standard internazionale UNI EN ISO 19011:2026, la norma che fissa le Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione, compresi i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001). La UNI EN ISO 19011, in vigore dal 27 maggio 2026, fornisce una guida sull’audit di sistemi di gestione, compresi:
• i principi dell’attività di audit,
• la gestione dei programmi di audit e
• la conduzione degli audit di sistemi di gestione, così come
• una guida per la valutazione delle competenze delle persone coinvolte nel processo di audit.
Tali persone comprendono chi gestisce il programma di audit, auditor e gruppi di audit.
Le principali novità della ISO 19011 riguardano principalmente quattro aspetti che concernono:
• i processi di audit
• i contenuti
• le competenze (ruoli e responsabilità) delle persone che operano nel settore
• la valutazione dei risultati di questa attività.
• il rafforzamento dell’uso strutturato di metodi di audit a distanza e delle tecnologie digitali.
• Maggiore focus sulla sicurezza e riservatezza dei dati,
• un ampliamento delle competenze richieste a chi gestisce programmi di audit e infine
• una specifica attenzione non solo alla conformità formale ai requisiti ma ai risultati pratici in termini di efficacia e prestazioni del sistema.
SICUREZZA E AMBIENTE: ARGOMENTO ADR
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ADR
L’Inail ha definito il calendario delle scadenze relative al Bando Isi 2025, destinato al finanziamento di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’incremento della sostenibilità delle attività produttive.
SICUREZZA E AMBIENTE: ARGOMENTO PREVENZIONE INCENDI
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PREVENZIONE INCENDI
Il Ministero dell’Interno, con l’adozione di una nuova circolare, ha tracciato le linee della strategia per il Piano controlli della sicurezza antincendio, in Italia, nel corso dell’anno 2026, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 139/2006.In particolare, la circolare n. 0010910 del 04 giugno 2026 stabilisce un obiettivo molto ambizioso per l’anno in corso: l’esecuzione di novemila controlli mirati su tutto il territorio nazionale da parte dei Vigili del Fuoco, con ispezioni che potranno concentrarsi anche solo su aspetti specifici della sicurezza.
Il focus sarà posto in modo particolare sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi, ma non verranno trascurate le attività industriali, commerciali e artigianali che caratterizzano l’economia delle diverse regioni. Durante le visite, gli ispettori metteranno sotto la lente d’ingrandimento elementi cruciali come la resistenza al fuoco delle strutture, l’efficienza delle vie d’esodo e la corretta gestione dei piani di emergenza.
Circolare Ministeriale 04/06/2026 n.10910
Sicurezza antincendio, aggiornata norma UNI su installazioni fisse e sistemi automatici a sprinkler
Dal 04 giugno 2026 è in vigore la nuova edizione della norma UNI in materia di installazioni fisse antincendio e sistemi automatici a sprinkler, che ne disciplina la progettazione, l’installazione e la manutenzione (nuova edizione della norma UNI EN 12845:2026)
SICUREZZA E AMBIENTE: ARGOMENTO SOSTANZE PERICOLOSE
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SOSTANZE PERICOLOSE
Con un nuovo provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 giugno 2026, la Commissione europea è intervenuta sulla disciplina delle microparticelle di polimeri sintetici nel quadro del REACH, modificando l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. In particolare, il regolamento (UE) 2026/1168 incide sulla voce 78 introdotta nel 2023 in materia di restrizioni all’immissione sul mercato delle microplastiche con l’obiettivo di chiarire e riallineare alcune previsioni rispetto alla finalità originaria della disciplina. Sul piano temporale, il provvedimento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta , con applicazione retroattiva al 17 ottobre 2023 per le disposizioni relative a medicinali e PPORD e decorrenza differita al 22 giugno 2028 per la disciplina della durata dell’incorporazione in matrice solida.
AMBIENTE E SICUREZZA: ARGOMENTO ADR
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ADR
Il Ministero dell’Interno ha diramato una nuova circolare per correggere il Decreto interministeriale del 13 aprile 2026 (pubblicato in G.U. il 1° giugno 2026) con cui l’Italia ha completato l’iter di recepimento della Direttiva (UE) 2022/1999 e della Direttiva delegata (UE) 2025/1801. Il Decreto 13 aprile 2026, dando seguito alla Circolare 7988 del 19 marzo 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’articolo 4, prevede infatti che per l’effettuazione dei controlli sui trasporti stradali di merci pericolose, deve essere utilizzata, a decorrere dal 24 giugno 2026, esclusivamente la nuova lista di controllo di cui all’Allegato I al medesimo decreto. Con la nuova circolare 17221 del 16 giugno 2026, il Ministero annuncia che, “alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, la lista di controllo informatizzata, allegata alla procedura operativa già condivisa con la sopra richiamata nota, è stata modificata al fine di renderla conforme a quella allegata al decreto interministeriale del 13 aprile 2026.”
La nuova lista di controllo informatizzata, allegata alla circolare, da utilizzare dal 24 giugno 2026, è in sostituzione della precedente.
AMBIENTE E SICUREZZA: ARGOMENTO AMIANTO
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AMIANTO
L’Inail ha pubblicato un documento di approfondimento delle regole a tutela dei lavoratori esposti all’amianto. Il documento fa chiarezza sulle novità apportate dalla direttiva (UE) 2023/2668, introdotte nel nostro ordinamento tramite il D.Lgs. 213/2025 – di modifica del D.Lgs. 81/2008.Direttiva Europea 2023/2668 Rischi Amianto







