Sicurezza

SICUREZZA: GENERATORI DI VAPORE

  • Conduzione abilitata dei generatori di vapore

    Online il nuovo servizio Civa per il rilascio dell’esonero
    Dal 1° ottobre 2021 è attivo il nuovo servizio online per il rilascio dell’esonero dalla conduzione abilitata di generatori di vapore (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2020).
    Il nuovo servizio online “Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati” consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) di richiedere all’Inail l’esonero alla conduzione abilitata per i generatori di vapore già in esercizio, attraverso il sistema informatico Civa.
    Per i generatori di vapore nuovi l’esonero è richiedibile attraverso il sistema informatico Civa in fase di dichiarazione/verifica di messa in servizio.

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

  • Sicurezza in generale

    Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 22 ottobre 2021.
    Il Capo III del DL 146/2021 è dedicato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e riporta importanti novità e modifiche del D.Lgs. 81/2008 in materia di vigilanza, di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro
    Decreto Legge 21 ottobre 2021, n°146

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AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI

  • Prevenzioni incendi

    Pubblicati due dei tre decreti in materia di valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro, che sono stati presentati nel corso della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) del 29 luglio 2020. Una volta pubblicati ed entrati in vigore tutti e tre, andranno ad abrogare definitivamente lo storico DM 10 marzo 1998.
    Dopo il Decreto 1 settembre 2021, ribattezzato fra gli addetti ai lavori Decreto controlli, che reca i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, pubblicato sulla Gazzetta n. 230 del 25 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 4 ottobre 2021, n. 237, anche il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, ribattezzato Decreto GSA, che stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

    Decreto Ministeriale 1 settembre 2021

    Decreto Ministeriale 2 settembre 2021
    Si attende a breve l’uscita DEL “Decreto mini Codice”, che recherà i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
    Pubblicata dal Ministero dell’Interno, la Circolare VVF Prot n. 14804 del 6 ottobre 2021 a chiarimento del DM 1 settembre 2021, recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

    La Circolare specifica che:
    “Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.”
    “Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:
    • Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
    • Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
    • Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificati
    Si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”. FILE 5
    Pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15472 esplicativa del DM 2 settembre 2021
    Sul sito dei Vigili del Fuoco è stata pubblicata in data 19 ottobre 2021, la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 15472 esplicativa del DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
    La Circolare 15472, composta da 5 pagine, fornisce chiarimenti in merito a:
    • PIANO DI EMERGENZA (articolo 2);
    • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (articolo 3);
    • DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (articoli 4 e 5);
    • REQUISITI DEI DOCENTI (articolo 6)
    Circolare VVF

    Pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15472 esplicativa del DM 2 settembre 2021
    Sul sito dei Vigili del Fuoco è stata pubblicata in data 19 ottobre 2021, la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 15472 esplicativa del DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
    La Circolare 15472, composta da 5 pagine, fornisce chiarimenti in merito a:
    • PIANO DI EMERGENZA (articolo 2);
    • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (articolo 3);
    • DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (articoli 4 e 5);
    • REQUISITI DEI DOCENTI (articolo 6)
    Circolare del Ministero dell’Interno n° 15472

RADIAZIONI – RIFIUTI

  • Operativo il Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi

    I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi hanno 90 giorni, a partire dal 22 ottobre data di pubblicazione del Comunicato (naz.) 22 ottobre 2021, per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema.
    L’avvio del sito STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è la risposta ad un’importante novità prevista dal D.Lgs. 101/2020, ovvero l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi.
    Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.
    Il D.Lgs. n.101/2020, entrato in vigore lo scorso 27 agosto, riordina la normativa di settore e stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai rischi connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti (in ambito industriale, medico, ricerca e da esposizione a particolari sorgenti di radiazioni naturali). Disciplina, inoltre, la sicurezza degli impianti nucleari, delle installazioni e delle attività in cui vengono impiegate materie radioattive nonché la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
    Il provvedimento adegua la normativa nazionale a quanto previsto in sede europea dalla Direttiva 2013/59/Euratom, abroga e sostituisce, in particolare, il D. Lgs. n. 230/1995.
    Comunicato (NAZ) 22 ottobre 2021

AGENTI BIOLOGICI

  • Agenti Biologici

    Si riporta di seguito la recente normativa di riferimento in materia di COVID-19:
    • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 recante “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021

    • DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Decreto Legge 21 settembre 2021 n°127

    • DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139. Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Decreto Legge 8 ottobre 2021 n°139

    • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 – Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021

    • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″». Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

    • CHIARIMENTI M_INFR. GABINETTO REGISTRO UFFICIALE (U).0037420 del 14-10-2021. I ministeri della Salute e del Mims (Trasporti) hanno diffuso i chiarimenti sul suo obbligo da parte degli autisti dei veicoli industriali esteri che operano in Italia. Lo fanno tramite la circolare 37420 che di fatto esonera tali autisti dall’obbligo del certificato, quindi della vaccinazione o del tampone. Il testo afferma che “per quanto riguarda gli equipaggi dei predetti mezzi di trasporto provenienti dall’estero che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’Ema o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del ministero della Salute), si precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale Chiarimenti M_INFR. Gabinetto Ufficiale del 14-10-2021

    • Circolare del Ministero della Salute: raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento.

    Circolare del Ministero della Salute

    • Raccomandazioni INAIL sull’infezione da Covid-19: la n. 5/2020 e la n. 8/2020. Con tali raccomandazioni la Sovrintendenza sanitaria centrale INAIL fornisce chiarimenti rispettivamente:
    • sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da COVD-19
    • sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da SARS-CoV-2
    • sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da COVID-19.
    La Raccomandazione n. 5/2020 “Istruzioni operative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da COVID-19” chiarisce che l’ITA (Inabilità temporanea assoluta), parte dal momento dell’astensione dal lavoro, viene regolarizzata con la diagnosi da COVID e termina con persona asintomatica e negativa a due test molecolari. La raccomandazione fornisce inoltre istruzioni operative in ordine alla conferma diagnostica dell’infezione. Raccomandazione n°5/2020

    Con la Raccomandazione n. 8/2020 “Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.”, invece, sono indicati i criteri medico-legali nei casi per i quali ricorre la presunzione semplice nelle infezioni da COVID-19. La presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, la verifica sistematica dei quattro criteri indicati nella nota, con particolare riguardo alla prova contraria. Raccomandazione n°8/2020


INOLTRE

  • Inoltre

    • Entrata in vigore delle Linee guida Mit per la stesura del Piano di emergenza esterna (Pee) in relazione agli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

    Piano di emergenza esterna (Pee)

    • Definiti nuovi criteri generali per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e dei nuovi Criteri ambientali minimi (Cam) per la fornitura di detergenti per le pulizie delle superfici;
    • Slittamento del termine di applicazione delle norme del Dlgs 101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica di rottami e materiali metallici.