Ambiente

AMBIENTE: FGAS

  • Disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

    Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto prevede l’obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell’anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu.
    Queste modifiche intervengono sul Regolamento (UE) n.1191/2014, emanato in esecuzione dell’art.19 del Regolamento (UE) n.517/2014:
    • Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (https://bdr.eionet.europa.eu);
    • Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
    • Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
    • Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
    • Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
    • Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
    • Infine viene eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.

    Regolamento (UE) n°1191/2014

AMBIENTE: SUOLO – TERRE E ROCCE DA SCAVO

  • E' entrato in vigore il DPR 13 giugno 2017 n°120

    Il 22 agosto è entrato in vigore il DPR 13 giugno 2017 n.120 che riordina la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti. Tale norma abroga la normativa precedente (DM n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, dlgs 152/2006, artt. 41, comma 2 e 41bis dl n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013).
    Per i piani/comunicazioni già approvati/inviati prima dell’entrata in vigore di questa norma resta valida la normativa previgente, per quelli ancora in corso il proponente può presentare entro 180 giorni il piano di utilizzo delle terre ai sensi della nuova normativa.
    Il campo di applicazione differenzia le terre e rocce da scavo in 3 diverse tipologie sulla base dei cantieri di provenienza:
    • grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA;
    • piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA;
    • grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA
    La norma disciplina inoltre:
    • deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti;
    • utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti;
    • gestione terre e rocce in siti di bonifica.
    Da un punto di vista procedurale si evidenzia che:
    • per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA deve essere presentato il Piano di Utilizzo (PUT) all’Autorità Competente (AC) sull’opera ed all’ARPA, per via telematica, almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA;
    • per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi non soggetti a VIA/AIA si prevede l’invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma almeno 15 gg prima dell’avvio dei lavori, a Comune ed ARPA. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del PUT (previsto dall’art. 9 per le grandi opere soggette a VIA/AIA).
    La norma introduce elementi nuovi e/o di maggior dettaglio, rispetto alla normativa precedente, con riferimento ai siti in bonifica ed alle aree con presenza di valore di fondo naturale superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Dlgs 152/06 per i siti contaminati. Per i soli cantieri di grandi dimensioni con opere soggette a VIA o AIA, è previsto che il proponente possa chiedere ad ARPA di procedere ad una validazione preliminare del PUT, in tal caso gli oneri sono a carico del proponente. Viene inoltre introdotta la possibilità, nel caso l’ARPA non si esprima nei termini ove previsto dalla norma, che il proponente attivi il controllo equipollente con oneri a suo carico. Entro 60 gg dall’entrata in vigore del presente decreto il MATTM emette l’elenco degli enti equipollenti ad ARPA ed approva il tariffario.
    DPR del 13 giugno 2017 n° 120