Sicurezza

SICUREZZA: RADIAZIONI

  • Pubblicato il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 in tema protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

    Il 12 agosto 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117“.

    Il decreto, che abroga il D.Lgs. 230/1995, regolamenta tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, sia la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Entra in vigore il 27 agosto.

    D.Lgs. 31 luglio 2020, n° 101

SICUREZZA: AGENTI CHIMICI

  • Reach, arrivano le restrizioni sui diisocianati

    Scattano i divieti di immissione sul mercato dei diisocianati, utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
    Le restrizioni in questione sono state introdotte con il Regolamento (UE) 2020/1149 (pubblicato sulla G.U.C.E. del 4 agosto), che ha aggiunto all’elenco delle “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”, di cui all’Allegato XVII del “Regolamento REACH” (Regolamento 1907/2006/CE), la nuova voce 74, relativa, per l’appunto, ai diisocianati.
    Queste sostanze, come ricorda il considerando 1 del nuovo Regolamento, “sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento CLP)”.
    in particolare, le proibizioni si applicheranno:

    – dal 24 febbraio 2022 per l’immissione sul mercato di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, presenti in concentrazioni individuali o combinate maggiori o uguali allo 0,1% in peso, per usi industriali o professionali;
    – dal 24 agosto 2023 per gli usi industriali o professionali di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele presenti in concentrazioni individuali o combinate maggiori o uguali allo 0,1% in peso.

    Regolamento CEE/UE 3 agosto 2020, n°1149

AMBIENTE: BONIFICHE SITI CONTAMINATI

  • È stato pubblicato il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che introduce anche procedure semplificate per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e per le bonifiche nei siti di interesse nazionale (SIN).

    E’ stato pubblicato il D.L. 76/2020 (sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
    Con riferimento al tema delle bonifiche dei suoli, il decreto-legge contiene due nuovi articoli, rispettivamente:
    – Art. 52 – Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica;
    – Art.53 – Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale.
    Fra le novità in tema di semplificazione segnaliamo che l’art. 52 prevede l’inserimento, all’interno del Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), del nuovo articolo 242-ter che amplia le ipotesi in cui è possibile realizzare interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (prima previste dai commi 7, 8,9 e 10 dell’art. 34 del D.L. n. 133/2014, espressamente abrogati) in assenza di pregiudizi o interferenze con l’esecuzione/completamento della bonifica e di rischi per la salute dei lavoratori/altri fruitori dell’area. In pratica, si tratta di una particolare procedura per favorire la realizzazione di interventi e opere nelle aree che, anche se non direttamente oggetto di interventi di bonifica, rientrano però all’interno del perimetro di siti da bonificare.
    L’art. 53 prevede la possibilità di accertare, nei siti di interesse nazionale (SIN), lo stato di potenziale contaminazione mediante l’esecuzione di indagini preliminari: è cioè consentita una procedura ristretta per presentare congiuntamente gli esiti della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e dell’applicazione a scala pilota delle tecnologie di bonifiche idonee e quindi di conoscere, in tempi rapidi, le condizioni per l’approvazione del progetto operativo.
    È prevista la certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo, in assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee e di rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. In pratica, si tratta di una semplificazione delle procedure adottabile per i siti di interesse nazionale (SIN) che consente di accelerare la fase di predisposizione del progetto di bonifica e la riduzione dei passaggi amministrativi intermedi.
    Il D.L. 76/2020 è entrato in vigore il 17 luglio 2020 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, cioè entro il 14 settembre 2020.

    Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76