AMBIENTE E SICUREZZA: ADR
-
−
ADR
Deroghe al trasporto in ADR di leghe metalliche UN 3077 contenenti piombo massivo o piombo in polvere, con l’Accordo Multilaterale M366: Il MIT si è attivato nella redazione di un Accordo Multilaterale per una sospensione temporanea degli effetti di una applicazione indiscriminata ed ingiustificata delle disposizioni RID/ADR, al trasporto del piombo. L’Accordo Multilaterale M366 è stato pubblicato sul sito dell’UNECE e si attende la sua formalizzazione per l’entrata in vigore.
Di seguito il testo dell’Accordo tradotto in italiano:
Accordo Multilaterale M366, ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell’ADR, relativo al pericolo per l’ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo.
1) Il presente accordo si applica solo alle leghe metalliche assegnate alla sostanza pericolosa per l’ambiente UN 3077, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità con 2.2.9.1.10.6 come conseguenza di 2.2.9.1.10.51 contenenti: a. ≥0,25% di piombo massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm); b. ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).
2) Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
b. le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
c. sono trasportati:
• i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e sono a tenuta di polveri e resistenti all’acqua o sono dotati di un rivestimento a tenuta di polveri e resistente all’acqua;
• o ii. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
3) Una copia del presente accordo deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
4) Il presente accordo è valido fino al 31.08.2027 per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo.
AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI E SOSTANZE PERICOLOSE
-
−
REACH: NUOVE RESTRIZIONI SU SOSTANZE CMR
La Commissione Europea ha introdotto nuove restrizioni all’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) con un nuovo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 agosto; il provvedimento – regolamento (UE) 2025/1731– modifica l’allegato XVII del regolamento REACH (n. 1907/2006) per recepire le nuove classificazioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come aggiornato dal regolamento delegato (UE) 2024/197. Nelle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato vengono inserite diverse sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1B, tra cui diuron, tetrabromobisfenolo-A, 4-metilimidazolo, dimetil propilfosfonato e vari composti organostannici.
Le nuove restrizioni si applicheranno dal 1° settembre 2025, in linea con l’entrata in vigore della nuova classificazione.
Il regolamento introduce inoltre una modifica all’appendice 11, prevedendo una deroga per il cumene (CAS 98-82-8) quando presente come componente di carburanti per l’aviazione conformi a specifici standard internazionali (DEF STAN, ASTM) e destinati ad aeromobili di piccole dimensioni. La misura è stata introdotta per allineare il trattamento del cumene nei carburanti per l’aviazione a quello dei combustibili per motori stradali, che già beneficiano di un’esenzione.
Regolamento (UE) 8 agosto 2025, n.1731
PFAS, in arrivo il decreto per la tutela di salute e ambiente
È in fase di adozione il decreto che istituisce il Fondo nazionale per il monitoraggio e la ricerca sui PFAS, sostanze chimiche persistenti e dannose per la salute e l’ambiente.
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI
-
−
PREVENZIONE INCENDI E CPI
Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato un nuovo provvedimento che modifica il DM 1° settembre 2021 sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
Tra le novità del decreto 15 luglio 2025:
• la proroga del termine per la qualificazione dei tecnici manutentori: la scadenza originaria del 25 settembre 2025 viene posticipata al 25 settembre 2026, per consentire una più ampia partecipazione degli operatori del settore;
• l’aggiornamento delle denominazioni istituzionali: viene modificata la denominazione della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, che ora diventa “Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica”, in linea con i recenti riassetti organizzativi.
Le modifiche sono in vigore dal 19 agosto 2025.
Decreto Ministeriale 15 luglio 2025
La Conferenza Unificata ha approvato un nuovo Accordo, che introduce modifiche alla modulistica per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) in materia edilizia. L’accordo, frutto del lavoro congiunto tra Governo, Regioni, Province Autonome, ANCI e UPI, mira a semplificare e standardizzare le procedure, in linea con le recenti novità legislative . Il testo (Accordo 30 luglio 2025, n. 92/CU) interviene in particolare sulla Sezione B (attestazioni del direttore dei lavori o del professionista abilitato) e sulle Sezioni A e C (informativa sul trattamento dei dati personali). Le regioni dovranno adeguare i moduli entro il 30 settembre 2025, mentre i comuni avranno tempo fino al 30 ottobre 2025 per recepire le modifiche.
Accordo 30 luglio 2025, n.92/CU
AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: ESG
-
−
ESG
L’entrata in vigore dei nuovi obblighi di redazione e pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità (ESG) per le imprese è stata posticipata di due anni, offrendo più tempo per adeguarsi ai requisiti introdotti.
Il rinvio è contenuto nella legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha convertito il DL 95/2025 sulle misure a sostegno delle attività economiche, in vigore dal 10 agosto.
Le nuove scadenze previste sono:
• per le grandi imprese e le società madri di gruppi di grandi dimensioni non qualificate come enti di interesse pubblico, l’obbligo scatta dal 2028 (esercizio finanziario avviato il 1° gennaio 2027) e non più dal 2026;
• per le Pmi quotate – incluse banche e assicurazioni – l’entrata in vigore è rinviata al 2029 (esercizio finanziario avviato il 1° gennaio 2028), anziché al 2027

SICUREZZA ALIMENTARE: TRACCIABILITA’
-
−
TRACCIABILITA'
Sulla Gazzetta n. 195 del 23 agosto è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025 che aggiorna e sostituisce le normative del 2005 e del 2016 (Decreto 21 settembre 2005 e Decreto 26 maggio 2016), uniformando le regole in un unico testo per garantire maggiore trasparenza del mercato, sicurezza alimentare e corretta informazione al consumatore. Il decreto definisce in modo dettagliato le caratteristiche, gli ingredienti ammessi, i processi produttivi e le modalità di commercializzazione di alcuni dei principali salumi italiani:
• prosciutto cotto (con categorie “scelto” e “alta qualità” e limiti stringenti su umidità e additivi);
prosciutto crudo stagionato (durata minima di stagionatura 7 mesi, solo salagione a secco, divieto di affumicatura e maturazioni accelerate);
• salame (carni suine macinate e stagionate, senza carni separate meccanicamente);
• culatello (stagionatura minima 9 mesi, forma tradizionale “a pera” e divieto di utilizzo del termine per prodotti non conformi);
• bresaola (ottenuta esclusivamente da bovino, equino o cervo, con precisi limiti sui tagli consentiti e parametri compositivi);
• speck (coscia di suino rifilata, salata e affumicata a basse temperature, con minimo 12 settimane di lavorazione).
Le nuove disposizioni tutelano le denominazioni tradizionali, distinguendole dai salumi DOP e IGP, che restano regolati dai rispettivi disciplinari.
Decreto Ministeriale 8 agosto 2025
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha istituito “BioTrac“, la nuova infrastruttura digitale pubblica per garantire la trasparenza, la provenienza e la qualità dei prodotti biologici. La piattaforma, introdotta con decreto 24 luglio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta del 22/08), è gestita dal Ministero tramite il Sistema informativo biologico (SIB) nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Consentirà agli operatori biologici, agli organismi di controllo e alle autorità competenti di inserire e verificare i dati relativi agli scambi commerciali di prodotti biologici.
Il sistema prevede una conferma obbligatoria da parte dell’operatore acquirente, creando così una tracciabilità certificata e puntuale per ogni passaggio della filiera. I consumatori avranno accesso libero e gratuito a un portale pubblico per consultare le informazioni sulla tracciabilità, anche tramite QR Code in etichetta, che identificherà in modo univoco ogni lotto di produzione.



