Sicurezza

SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • GAS TOSSICI: REVISIONE DELLE PATENTI

    Le aziende che producono o importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantitativi tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie sostanze entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/importazione e comunque non oltre il 31 maggio 2017 per poter beneficiare dell’ultima scadenza di registrazione del 31 maggio 2018
    Le imprese che non hanno pre-registrato entro il 31 maggio 2017 dovranno inviare un fascicolo di richiesta all’ECHA e registrare le proprie sostanze per avviare con la propria attività o procedere con attività esistente.

    GAS TOSSICI: REVISIONE DELLE PATENTI
    Pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 6 febbraio 2017 – Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012. La patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell’art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; […]
    È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012.

    Decreto 6 febbraio 2017


Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • MUD 2017

    Resta vigente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016” che conferma la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015. La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. Essendo la scadenza del 30 aprile un giorno festivo, la stessa viene prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.
    La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
    ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
    La rassegna della settimana si apre segnalando due circolari pubblicate dall’Albo nazionale gestori ambientali che fanno chiarezza sui termini per il rinnovo delle iscrizioni e sui cambi di classe dei trasportatori di rifiuti.
    Lo stesso Albo, tramite delibera, modifica le prescrizioni contenute nei provvedimenti d’iscrizione già rilasciati in formato elettronico. Queste prescrizioni, che verranno riportate nei nuovi provvedimenti d’iscrizione ma che comunque sono applicabili anche per i provvedimenti già emessi, indicano che i provvedimenti rilasciati elettronicamente devono essere conservati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo, per le iscrizioni:

    – dalla cat.1 alla 6, sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti;
    – nella cat.1 per i centri di raccolta operanti ai sensi del D.M. 8/4/2008, presso il centro di raccolta;
    – nella cat.8, intermediazione di rifiuti senza detenzione, presso la sede legale;
    – nella cat.9, bonifica siti, e 10, bonifica di beni contenenti amianto, presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione.

    Prot. 413/Albo/Pres

    Prot. 04/Albo/CN

    Prot 411/Albo/Pres

AMBIENTE: RUMORE

  • MUD 2017

    Entreranno in vigore il 19 aprile 2017 le disposizioni dei due Decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri che attengono all’armonizzazione delle normative nazionali con quelle comunitarie, al fine di superare le procedure di infrazione e inserire le altre attività fonte di rumore ambientale finora escluse. Definiti anche i criteri generali per l’esercizio di tecnico competente in acustica.
    Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017 sono stati pubblicati i 2 Decreti legislativi in materia di inquinamento acustico, approvati dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017 su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e attuativi dell’articolo 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 che delega al Governo il riordino dei provvedimenti legislativi in vigore relativi alla tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’ inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

    I due provvedimenti, che entreranno in vigore il 19 aprile 2017, prevedono, rispettivamente:
    – Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008;
     Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n°41
    – Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.
    Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n° 42

    Il primo Decreto legislativo razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo all’ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.
    Il secondo Decreto mira a ridurre le procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.
    L’intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione.

    Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali:
    – gli impianti eolici
    – le aviosuperfici
    – le elisuperfici;
    – le idrosuperfici
    – le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.
    In sintesi, questi sono gli aspetti principali contenuti nel D.Lgs. n. 42/2017:
    1) si stabiliscono i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed articolazione dei corsi di formazione (almeno 180 ore di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche) e di aggiornamento (almeno 30 ore ogni 5 anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni, applicabili da subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi già avviati;

    2) viene istituito presso il MATTM, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
    3) i dipendenti pubblici non iscritti nell’elenco e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza;

    4) nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono la mappatura acustica entro il 30/06/2017, e successivamente ogni 5 anni;

    5) negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono i piani di azione e le sintesi entro il 18/07/2018, e successivamente ogni 5 anni;

    6) istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa – compresa tra 30.000 e 180.000 euro per ogni mese di ritardo – nei confronti delle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all’elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;

    7) nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature acustiche e i piani d’azione;

    8) nella determinazione dell’impatto acustico di ciascuna infrastruttura di trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;

    9) gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi dell’art. 11 della L. 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti;

    10) introduzione di una apposita disciplina a tutela dall’inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante regolamenti ministeriali;

    11) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici.

AMBIENTE: GAS SERRA CFC – HCFC

  • Attivato il portale per la comunicazione annuale 2017

    ISPRA ha comunicato l’apertura del portale per l’invio della comunicazione annuale f-gas, relativa ai dati 2016: l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti. La comunicazione dev’essere inviata entro il 31 maggio 2017.

AMBIENTE: INOLTRE

  • Proroga del termine per partecipare al bando di finanziamento degli interventi di bonifica dell'amianto edifici pubblici

    Il Ministero dell’Ambiente ha prorogato al 30 aprile 2017 il termine per partecipare al bando di finanziamento degli interventi di bonifica dall’amianto degli edifici pubblici. Il Ministero dello Sviluppo economico ha ricordato la scadenza del 31 maggio 2017 per la pre-registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio “Reach”.