AmbienteeSicurezza


PREVENZIONE INCENDI

  • Prevenzione incendi negli edifici scolastici

    Il Ministero dell’Interno con Decreto 21 marzo 2018 ha dato indicazioni per l’applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

    Decreto Ministeriale 21 marzo 2018

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2018

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018” contenente il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2018, con riferimento all’anno 2017, da parte dei soggetti interessati.
    Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:
    • Comunicazione Rifiuti
    • Comunicazione Veicoli fuori uso
    • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
    • Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio
    La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
    Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell’Allegato 4 al DPCM.
    Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4.
    Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
    Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti Internet:
    • del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it),
    • del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it),
    • dell’Unioncamere (http://www.unioncamere.it),
    • di Infocamere (http://www.infocamere.it)
    • di Ecocerved (http://www.ecocerved.it).
    Il Consorzio Nazionale degli imballaggi presenta la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it.
    La Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it
    La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.
    Si evidenzia, inoltre, che i soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM. La comunicazione va compilata esclusivamente inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata. L’accesso al portale avviene tramite credenziali che vengono rilasciate a conclusione di una semplice registrazione: non è necessaria la firma digitale. A conclusione della compilazione il dichiarante deve stampare la dichiarazione in formato pdf. La comunicazione va firmata con firma autografa o con firma digitale. Il dichiarante deve versare, per ogni dichiarazione, i diritti di segreteria.
    Non è più possibile compilare manualmente la Comunicazione Rifiuti semplificata.

NEWS

  • SI RICORDA INOLTRE CHE

    REACH:
    Il 31 maggio 2018 terminerà l’ultima fase transitoria prevista dal Regolamento REACH, quella relativa alla registrazione delle sostanze soggette a pre-registrazione (cosiddette “phase-in”) fabbricate o importate in quantità inferiori a 100 tonnellate/anno, già pre-registrate entro il 31 maggio 2017.I potenziali dichiaranti che non procederanno con la registrazione delle sostanze soggette entro tale data, non potranno più importare/produrre tali sostanze senza dover ricorrere alla loro registrazione attraverso la procedura di “Inquiry”.Contrariamente a quanto molti possono pensare, terminando il regime transitorio, gli obblighi e le responsabilità degli importatori/fabbricanti di sostanze divengono più stringenti.La registrazione, quindi, continuerà ad essere obbligatoria ma dovrà seguire una diversa procedura (Inquiry), così come resteranno obbligatorie l’Autorizzazione, le Restrizioni e le Informazioni lungo la catena di approvvigionamento. L’inclusione delle SVHC nella cosiddetta “candidate list” seguirà il solito iter come del resto l’inserimento delle sostanze nell’Allegato XIV (autorizzazione) e nell’Allegato XVII (restrizioni).
    DPI
    Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).Il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2018, lo stesso stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione. L’obiettivo del Reg. 2016/245, è assicurare che i DPI sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno; tale obiettivo, tuttavia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione. L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere resi disponibili sul mercato, il Parlamento ed il Consiglio della Unione Europea hanno ritenuto necessario rivedere e migliorare alcuni aspetti. A tal proposito, poiché l’ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è praticamente alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale di una direttiva basata sui principi del nuovo approccio. Il legislatore ha, dunque, ritenuto opportuno sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri.
    Per facilitare il passaggio alla nuova legislazione e ai conseguenti obblighi, è previsto un periodo transitorio dal 21 aprile 2018 al 20 aprile 2019, durante il quale gli attori della catena distributiva avranno tempo di adeguare la certificazione dei DPI al nuovo Regolamento e quindi di smaltire i prodotti a magazzino.
    I DPI progettati e fabbricati conformemente alla Direttiva 89/686/CEE potranno essere immessi sul mercato per la prima volta sino al 20 aprile 2019. Questo vuol dire che si possono progettare, fabbricare e quindi certificare nuovi DPI secondo la Direttiva anche dopo l’applicazione del Regolamento purché entro e non oltre la data del 20 aprile 2019. Inoltre i DPI messi a disposizione sul mercato ossia quelli progettati, fabbricati e certificati secondo la Direttiva, manterranno comunque la validità dei propri certificati CE sino al 21 aprile 2023, salvo che non cambi la classificazione di rischio del DPI, che non cambi la progettazione e/o la fabbricazione dall’ultimo esame CE del tipo e non cambino le norme armonizzate di riferimento che forniscono presunzione di conformità.