AMBIENTE: RIFIUTI

  • NOVITÀ EMERGENZA COVID-19

    Il 23 aprile 2020 è entrato in vigore il regolamento di disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu), approvato ai sensi dell’articolo 228 del “Codice ambientale”.

    Regolamento
    Di rilievo, in tema di “appalti verdi”, si segnalano le nuove regole per gli affidamenti “green” previste dai criteri ambientali minimi (“Cam”) per gli appalti della ristorazione e della manutenzione del verde (in vigore dal 2/8/2020).

    NOVITÀ EMERGENZA COVID-19
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 il DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Sull’intero territorio nazionale sono consentite tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’allegato 3.
    Diventa obbligatoria, così come definito dall’art. 2 comma 6, l’applicazione del:

    • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 – Allegato 6;
    • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri – Allegato 7;
    • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica – Allegato 8.

    Anche l’INAIL ha ufficializzato il suo “documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio; La seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici
    Sempre l’INAIL ha pubblicato l’elenco dei DPI validati

    Visualizza scadenze prorogate causa COVID-19

    *Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari
    La consegna dei documenti sanitari che il Medico addetto alla sorveglianza sanitaria avrebbe dovuto effettuare entro la data del 23 febbraio 2020 o in scadenze successive ad essa, in via eccezionale potrà essere ugualmente effettuata entro il 31 luglio 2020.
    Pubblicato il chiarimento fornito dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, in merito al differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
    Infatti, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale – che ha determinato l’adozione di misure straordinarie sull’intero territorio nazionale per il contenimento del contagio da COVID-19 – la consegna dei documenti sanitari che il Medico addetto alla sorveglianza sanitaria avrebbe dovuto effettuare entro la data del 23 febbraio 2020 o in scadenze successive ad essa; in via eccezionale potrà essere ugualmente effettuata entro il 31 luglio 2020.

    F- GAS
    Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare del 6 aprile 2020, n. 24526 chiarisce gli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, in particolare:
    • La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.
    • Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 maggio 2020.
    Albo Nazionale Gestori ambientali: circolare relativa all’applicazione del D.L. “Cura Italia”
    Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali con Circolare 23 marzo 2020, n. 4 fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

    Il comma 2 dell’art. 103 stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
    La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:
    a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
    b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo
    Viene comunque specificato che rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.”
    In ultimo, considerato quanto disposto nel comma 1 dell’art. 103 del D.L. 18/2020. la circolare precisa che “per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette”.

    ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – elenco completo disponibile al seguente indirizzo
    https://www.regione.abruzzo.it/content/ordinanze-del-presidente

    Si riporta l’ Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020
    Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019 – Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti

    Ordinanza n°42 del 20 aprile 2020

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • Modifica allegato XIV del Regolamento REACH

    Pubblicato il Regolamento (UE) n. 2020/171 che aggiunge 11 sostanze nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione.
    Pubblicato il Regolamento (UE) n. 2020/171, che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH per inserire 11 sostanze nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione; il numero di sostanze soggette ad autorizzazione è quindi ora pari a 54.

    Regolamento (UE) 2020/171