Sicurezza

SICUREZZA: ARGOMENTO AGENTI CHIMICI – SOSTANZE PERICOLOSE

  • Agenti chimici Sostanze Pericolose

    Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli.
    Il 2 giugno 2022 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell’Agenzia ha adottato un parere in
    cui conferma l’esistenza di un rischio per la salute umana che non è adeguatamente controllato in relazione agli usi del 2,4-DNT in quanto componente di articoli. Il RAC ha concluso che, in termini di efficacia, praticabilità e verificabilità, la restrizione quale proposta dall’Agenzia è la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi connessi all’esposizione al 2,4-DNT individuati per i consumatori e i professionisti che lavorano al di fuori dei siti industriali.
    Pertanto è prevista l’introduzione di limiti più stringenti per l’impiego di 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT), sostanza classificata come cancerogena di categoria 1B e priva di soglia di sicurezza, a partire dall’11 maggio 2027. La restrizione interessa diverse tipologie di articoli, inclusi componenti automobilistici come airbag e pretensionatori, materiali plastici e munizioni per uso civile.

    Regolamento (UE) 20 Aprile 2026, n.859

    Attuazione del regolamento di esecuzione (UE)2025/2203 della Commissione del 31 ottobre 2025 sulla conversione nel formato elettronico del registro dei prodotti fitosanitari (e pubblicato/a su Gazzetta Ufficiale Italiana del 23 aprile 2026, n. 94).
    Nell’esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dall’art. 3 del regolamento di esecuzione (UE)
    2023/564, i registri per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul territorio italiano, sono obbligatoriamente
    convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026.

    Decreto Ministeriale 30 Dicembre 2025

SICUREZZA: CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

  • Decreto Pres. Cons. Ministri 13 aprile 2026, n. 332

    Ordinanza 27 dicembre 2024, n. 216 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”. Approvazione documentazione badge cantiere.
    Il decreto prevedere che dal 13 maggio 2026 diventa operativo l’utilizzo del badge di cantiere digitale, nei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016, pubblici e privati accompagnato da una fase di monitoraggio e analisi finalizzata all’ottimizzazione dei relativi processi di utilizzo del badge di cantiere da parte delle imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.

    Decreto Pres. Cons. Ministri 13 Aprile 2026, n.332

  • Circolare Ministeriale 10 aprile 2026, n. 77569

    Circolare avente ad oggetto il decreto ministeriale 24 novembre 2025, recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi – DM CAM Edilizia 2025”. Chiarimenti applicativi sugli articoli 1 (Oggetto e ambito di applicazione) e 2 (Disposizioni transitorie).

    In particolare:
    – con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a), relativa all’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori, rileva il momento di indizione della procedura, individuato nella pubblicazione del bando o nell’invio degli inviti, con la conseguenza che tutte le gare avviate prima del 2 febbraio 2026 sono assoggettate ai criteri ambientali di cui al D.M. 23 giugno 2022, mentre le gare avviate a partire da tale data sono assoggettate al nuovo D.M. 24 novembre 2025;
    – con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera b), relative all’affidamento dei servizi di manutenzione e lavori, nonché alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, si precisa che l’inciso “progetto validato in vigenza del presente decreto” va interpretato con riferimento alla disciplina dei CAM adottata ai fini della validazione del progetto. Esso si riferisce, pertanto, ad un progetto redatto in conformità al D.M. 24 novembre 2025, verificato e validato in coerenza con lo stesso. In tale fattispecie, rilevano quindi il momento di indizione della procedura, nonché la conformità del progetto posto a base di gara al D.M. 24 novembre 2025. Nello specifico:
    nel caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva e di lavori successivo al 2 febbraio 2026, trova applicazione il D.M. 24 novembre 2025 qualora il progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara sia stato redatto conformemente al D.M. 24 novembre 2025 e, conseguentemente, verificato e validato ai sensi dello stesso;
    nel caso di affidamento dei servizi di manutenzione e lavori successivo al 2 febbraio 2026, trova applicazione il D.M. 24 novembre 2025 qualora il progetto esecutivo posto a base di gara sia stato redatto conformemente al D.M. 24 novembre 2025 e, conseguentemente, verificato e validato ai sensi dello stesso1;
    – con riferimento, invece, alla fattispecie di cui alla lettera c), ossia l’ipotesi della progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, il nuovo decreto si applica a tutta la progettazione non ancora validata alla data del 2 febbraio 2026, anche se già formalmente avviata mediante conferimento di incarico interno o lettera di incarico. La disposizione chiarisce che in tal caso, trattandosi di progettazione interna, i progetti in corso di elaborazione devono essere adeguati ai nuovi criteri prima della loro validazione.
    ___

    1 Ne consegue che, a decorrere dal 2 febbraio 2026, le amministrazioni che dispongano di progetti redatti e validati in conformità al D.M. 23 giugno 2022 e che intendano avviare procedure per l’affidamento di servizi di manutenzione, lavori o contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori, possono avvalersi del regime eccezionale di deroga al principio del tempus regit actum, previsto dall’articolo 2 e illustrato nel paragrafo C della presente Circolare.

    Circolare Ministeriale 10 Aprile 2026, n.77569

SICUREZZA: ARGOMENTO PRODOTTO/SERVIZI

  • D.Lgs. Governo 2 aprile 2026, n. 51

    Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

    E’ stato pubblicato il D.Lgs che allinea l’Italia al diritto comunitario, introducendo un nuovo sistema di tutele per i prodotti che consente l’estensione della registrazione di manufatti artigianali e industriali con la sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta), anche in settori diversi da quello agroalimentare.

    D. L.gs. Governo 2 Aprile 2026, n.51

    Inoltre si informa che…
    Il Ministero del Lavoro, INAIL e UNI hanno firmato una convenzione triennale che apre alla libera consultazione di un insieme di norme tecniche UNI dedicate alla salute e sicurezza sul lavoro. L’iniziativa dà attuazione a quanto previsto dall’art. 30, comma 5-ter del D. Lgs. 81/2008, introdotto dal decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, e punta a rafforzare la diffusione degli standard tecnici, sostenendo, anche con questi strumenti, la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.
    La piattaforma web per la consultazione libera e gratuita sarà attivata il 28 aprile 2026, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.