Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • COVID-19 E PROTOCOLLO: PERMANE LA VERSIONE DEL 30 GIUGNO 2022

    Gli incontri al Ministero del Lavoro non hanno portato alla revisione del Protocollo condiviso. pertanto, resta la versione del 30 giugno 2022.

    RACCOMANDAZIONE UE: COVID-19 NELL’ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
    La Commissione europea, con la Raccomandazione (UE) 2022/2337, pubblicata sulla Gazzetta L309 del 30 ottobre, ha inserito la malattia legata al Covid-19 nell’elenco delle malattie professionali.
    In particolare, sostituendo la precedente raccomandazione (2003/670/CE), ha aggiunto nella lista prevista dall’Allegato I (“Elenco europeo delle malattie professionali – 1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici”), la voce 408, che così recita: «COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione».
    La decisione si è resa necessaria visto che, come spiegano da Bruxelles, «dall’inizio del 2020 la pandemia da Coronavirus ha causato gravi perturbazioni a tutti i settori e servizi e ha avuto ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori in tutta l’Unione europea. La relativa situazione epidemiologica è oggi migliorata […] ma rimane problematica, in particolare in considerazione di possibili nuove ondate del virus e dell’emergere di varianti, nonché dei casi di sindrome post-Covid».
    Raccomandazione CE 30 novembre 2022, n° 2337

AMBIENTE: IMBALLAGGI

  • Etichettatura ambientale imballaggi, nuove Linee Guida

    Il Ministero della Transizione Ecologica ha aggiornato le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi.
    Il provvedimento (Decreto Ministeriale 28 settembre 2022, n. 360), abroga e sostituisce il precedente decreto n. 114/2022, ed è stato elaborato tenuto conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI) per rispondere alle esigenze dei diversi settori produttivi e recepire le indicazioni normative nazionali e comunitarie.
    Le indicazioni – finalizzate al corretto adempimento degli obblighi informativi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 (sul corretto smaltimento e sulla natura del materiale di imballaggio utilizzato), nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del Codice ambientale per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile – potranno essere aggiornate o modificate periodicamente alla luce di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni ed evoluzioni tecnologiche.
    Nel documento viene specificato, inoltre, che le informazioni obbligatorie previste dalla Linee Guida sono rese con modalità tecniche (anche digitali) che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
    Si ricorda che i nuovi obblighi di etichettatura si applicheranno dal 1° gennaio 2023.
    Decreto Ministeriale 28 settembre 2022, n°360

AMBIENTE: RIFIUTI

  • END OF WASTE INERTI - SONO ESCLUSE LE TERRE E ROCCE DA SITI CONTAMINATI OGGETTO DI BONIFICA

    Confermata dal Ministero dell’Ambiente l’esclusione dalla disciplina “End of waste” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ex Dm 152/2022 per le terre e rocce da scavo da siti contaminati oggetto di bonifica.
    La risposta del Dicastero ambientale (interpello 25 novembre 2022, n. 147877) arriva a fronte di un quesito posto dalla Città metropolitana di Milano. Secondo il Ministero la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto ex articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 relativa ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione (normata dal Dm 152/2022) non è applicabile ai rifiuti di cui al codice Eer 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” se provengono da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
    Il Ministero ha anche ribadito come per i rifiuti, come quelli sopra citati, che non rientrano nel campo di applicazione del Dm 152/2022, devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione End of waste ai sensi dell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 “caso per caso”, nel rispetto della procedura prevista da tale articolo.
    Infine, se i suddetti rifiuti (Codice Eer 17 05 04) hanno cessato di essere tali attraverso una autorizzazione End of waste “caso per caso” appare condivisibile, per il Ministero, la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alla tabella 1 allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del Dlgs 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. In questo caso è opportuno utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell’eluato, le metodiche e i limiti relativi al test di cessione di cui al Dm 5 febbraio 1998

    REGOLAMENTO POP, NOVITÀ SU RIFIUTI
    Il regolamento 2022/2400/Ue modifica gli allegati IV (Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e V (Gestione dei rifiuti) del regolamento (UE) 2019/1021UE sugli inquinanti organici persistenti (Regolamento POPs) per inserirvi alcune sostanze e i relativi limiti di concentrazione.
    Il regolamento, che si applica dal 10 giugno 2023, in particolare tra l’altro prevede:
    • l’introduzione di disposizioni transitorie sui valori limite per dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB);
    • l’inserimento di quattro nuove sostanze all’elenco degli inquinanti organici persistenti (Allegato IV regolamento (UE) 2019/102): Pentaclorofenolo, Dicofol, Acido perfluoroottanoico (PFOA), Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS).
    Inoltre, la Commissione europea è tenuta a valutare se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti o la decisione 2000/532/CE (Elenco europeo dei rifiuti), o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell’allegato IV del regolamento 2019/1021/Ue devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, presentare una proposta di modifica delle relative norme citate.
    Regolamento (UE9 2022/2400

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 SETTEMBRE 2022, N. 177
    Emanato regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso.
    Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n°177

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE, DAL MINISTERO LE ISTRUZIONI PER L'ABILITAZIONE

    La Commissione Ue, con direttiva 2022/2407 del 20 settembre 2022, ha modificato la Direttiva 2008/68/CE conformemente alle disposizioni stabilite negli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN).
    In particolare, la Direttiva apporta modifiche alla Direttiva 2008/68/CE, allegato I, capo I.1, allegato II, capo II.1, e allegato III, capo III, al fine di tenere conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite negli accordi europei relativi al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN) a decorrere dal 01/01/2023 con un periodo transitorio fino al 30/06/2023.
    Gli Stati membri devono recepire tali disposizioni entro il 30/06/2023, che per l’Italia consiste nell’adeguare il Dlgs 35/2010 di recepimento della direttiva 2008/68/CE.
    Direttiva (UE) 2022/2407
    Nota del MITE del 21.12.2022, esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose
    Il Ministero dei Trasporti, in data odierna, ha rilasciato una Nota esplicativa in merito alla nomina del Consulente Sicurezza trasporti – regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR – da parte degli Speditori, da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
    La nota specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
    Dice testualmente la Nota:
    “Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
    Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
    • Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
    • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

    Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”
    Nota Ministreriale 21 dicembre 2022 n° 40141

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI

  • Agenti Chimici

    Sono entrate in vigore il 17 dicembre le ultime modifiche che il regolamento (UE) 2021/2204 ha apportato al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach).
    Il documento, approvato dalla Commissione europea il 13 dicembre 2021, ma applicabile con riferimento ad alcune parti, a seconda dei casi, a decorrere dal 1o marzo 2022 e dal 17 dicembre per l’appunto, va ad integrare gli elenchi delle sostanze che non possono essere immesse sul mercato in quanto cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). In particolare, Bruxelles, attraverso la integrazione delle appendici dell’all’allegato XVII del Reach ha vietato la vendita di una trentina di sostanze, tra cui il tetrafluoroetilene, il diisottilftalato e il diclorodiottilstannano.

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • ANTINCENDIO, NORME TECNICHE SPETTACOLI PUBBLICI

    Con Dm 22 novembre 2022 il Ministero dell’Interno ha emanato specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, nell’ambito delle norme tecniche di cui al Dm 3 agosto 2015.
    Applicazione
    Le norme tecniche, in vigore dal 1° gennaio 2023, si possono applicare, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Dm 19 agosto 1996, a:
    attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto (anche a carattere temporaneo), di cui all’allegato I del Dpr 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
    Di conseguenza, il Dm modifica il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, in particolare all’allegato 1, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e’ aggiunto il capitolo «V.15 – Attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico»
    Esclusione
    Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
    • i luoghi non delimitati;
    • gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare);
    • le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18/03/1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
    Decreto Ministeriale 22 novembre 2022


INOLTRE

  • Inoltre

    Inoltre tra le principali novità normative si segnala:
    • Il biossido di titanio in polvere contenente particelle con diametro ≤ 10 μm in quantità ≥ 1% non è una sostanza cancerogena per inalazione. Lo ha stabilito il Tribunale Ue con la sentenza cause riunite T-279/20 e T-288/20 e T 283/20 dello scorso 23 novembre. Il giudizio trae origine dalla decisione nel 2017 dell’Agenzia Ue per le sostanze chimiche – su un caso sottoposto dall’autorità francese – che aveva ritenuto la classificazione della sostanza, appunto, cancerogena. Sulla base di tale conclusione la Commissione aveva adottato un regolamento (il 2020/217) che la riconosceva «sospettata di essere cancerogena per l’uomo, per inalazione». Di qui il ricorso di alcuni produttori, importatori, utilizzatori a valle e fornitori; ricorso accolto dai Giudici di Bruxelles che, nell’annullare il regolamento citato nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzata del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena per inalazione sotto determinate forme in polvere, hanno argomentato spiegando che la Commissione era incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio sul quale era basata la classificazione e, dall’altro, aveva violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro.
    • il primo via libera del Governo ad uno schema di Dlgs che, preceve la riscrittura del Codice appalti e il rafforzamento dell’obbligo dei criteri ambientali minimi (Cam) nei bandi di gara
    • il recepimento della direttiva 2019/1937/Ue sulla protezione dei “segnalatori di illeciti” (cd. whistleblowers);
    • la pubblicazione della direttiva che aggiorna le istruzioni dell’Ue per la rendicontazione societaria di sostenibilità, con l’introduzione di nuovi obblighi per le aziende anche in un’ottica di lotta al greenwashing (Pubblicata la Direttiva CSR (Corporate Sustainability Reporting Directive: Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.
    Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:
    o al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;
    o al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;
    o al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.)

    Direttiva CEE/CEEA/CE 14 dicembre 2022
    • le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per le emissioni in atmosfera degli stabilimenti chimici sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) approvate dalla Commissione europea;
    • la firma del nuovo Accordo di programma sulle condizioni di servizio dei Raee di origine domestica presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione;