Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI-AGENTI BIOLOGICI-PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Entrata in vigore del Dl 244/2016, cd. ``Milleproroghe``

    Una modifica dell’articolo 3, comma 2 del DL 244/2016 secondo cui fino ai 12 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).

    Una modifica riguarda il pagamento dei lavori per la ristrutturazione degli edifici scolastici: i Comuni potranno utilizzare le risorse già stanziate per interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici e spostare il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017.

    Un’altra modifica, riguarda invece l’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole: con la nuova proroga l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola è possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).

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231: RAPPORTI CON LA PA

  • Entrata in vigore del Dl 244/2016, cd. ``Milleproroghe``

    Proroga in materia di appalti, di 24 mesi dei termini per l’intervento delle regioni nella definizione delle stazioni appaltanti per l’affidamento delle reti di distribuzione del gas (prima era di 18 mesi).

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI SOSTANZE PERICOLOSE

  • Pubblicata nell’Unione Europea una rettifica del regolamento CLP

    Pubblicata sulla GUUE (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) L 349/1 del 21 dicembre 2016 la Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).

    Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

ADR

  • ADR 2017: recepita la Direttiva (UE) 2016/2309

    E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 345/48 del 20.12.2016 la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

    Direttiva (UE) 2016/2309

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • L'Albo nazionale gestori ambientali ha ufficializzato i nuovi criteri per l'iscrizione dei trasportatori di rifiuti

    L’Albo nazionale gestori ambientali, ha ufficializzato i nuovi criteri e requisiti richiesti per l’iscrizione dei trasportatori di rifiuti e ha chiarito i requisiti di idoneità tecnica necessari per le bonifiche:
    Requisiti per iscrizione consorzi nelle categorie 9 e 10
    Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto che i Consorzi d’imprese possono iscriversi nelle categorie 9 (bonifica siti) o 10 (bonifica beni contenenti amianto) per effettuare direttamente queste attività di bonifica. Per dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, possono dimostrare la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati, i quali cedono tali attrezzature al consorzio tramite contratti di locazione.
    Requisiti per iscrizione consorzi nelle categorie 9 e 10

     

    Nuovi requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5.
    Requisiti per iscrizione nella cat.1
    Con questa delibera sono stati in particolare rivisti i requisiti di mezzi e personale necessari per l’iscrizione nella cat.1. Inoltre, sempre per questa categoria, è stata mantenuta la suddivisione in sottocategorie, con i relativi requisiti, con alcune modifiche rispetto alla struttura precedente.
    Le sottocategorie mantenute sono quelle riguardanti le seguenti attività:
    a) spazzamento meccanizzato;
    b) raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale (ex tab.1B);
    c) raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani (cer 20 01 10, 20 01 11, 20 01 33*, 20 01 34 ecc…) (ex tab. 1-bis);
    d) raccolta e trasporto di rifiuti vegetali da aree verdi (ex tab.2B);
    e) trasporto rifiuti urbani da impianti di stoccaggio / centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento (ex tab.3B);
    mentre sono state inserite le seguenti nuove sottocategorie:
    f) raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali;
    g) raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade;
    h) raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

    Tra le principali novità:
    – per l’iscrizione nella cat.1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani e nella sottocategoria a) (spazzamento meccanizzato), l’ammontare minimo di personale è già indicato e non è più necessario calcolarlo tramite formule;
    – in tutte le sottocategorie la dotazione minima di veicoli è individuata come portata utile complessiva e non in numero di veicoli: solo nelle sottocategorie g) ed h) occorre rispettare entrambi i parametri;
    – nelle sottocategorie d), e), f), g) ed h) le relative classi sono individuate in base ai quantitativi annui massimi gestibili di rifiuti e non in base alla popolazione servita.

    Requisiti per iscrizione nelle cat.4 e 5
    Per quanto riguarda i requisiti per l’iscrizione nelle categorie 4 e 5, la principale novità riguarda l’individuazione dei veicoli necessari, definiti ora in base alla portata utile complessiva e non più in base alla massa massima complessiva.

    Capacità finanziaria
    In merito al requisito di capacità finanziaria, per tutte le categorie sono stati mantenuti gli importi minimi di 9.000 € per il primo veicolo e di 5.000 € per ogni veicolo successivo.

    Iscrizioni attive e domande presentate entro il 1/2/2017
    Le iscrizioni nelle cat.1, 4 e 5 effettuate entro il 1° febbraio 2017 rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Pertanto solo al momento del loro rinnovo dovrà essere verificato il rispetto dei nuovi requisiti. Restano valide anche le domande presentate entro tale data.

    Tali disposizioni saranno in vigore dal 1° febbraio 2017.

    Si ricorda l’entrata in vigore del Dl 244/2016, cd. “Milleproroghe”, che fa slittare al 2018 l’applicabilità delle pene per l’omesso tracciamento Sistri dei rifiuti e proroga, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo per gli operatori di osservare (dietro sanzioni) il tradizionale regime costituito da registri e formulari.

    Decreto Legge 30 dicembre 2016 n°244

    SISTRI: Aggiornamento Sezione Documenti
    Nella Sezione Manuali e Guide del sito del Sistri è stato pubblicato l’aggiornamento del documento:
    CASO D’USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI (Ver. del 7 dicembre 2016)