SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE
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SICUREZZA IN GENERE
È stato pubblicato il nuovo Bando ISI INAIL 2025, che mette a disposizione 600 milioni di euro a fondo perduto per aiutare le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo anche la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica.
Il Bando Isi è un’iniziativa annuale di INAIL che finanzia progetti per migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Per il 2025, sono stati stanziati 600 milioni di euro, portando il totale dei fondi erogati dal 2010 a oltre 4,7 miliardi di euro.
Possono fare domanda tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio e gli enti del Terzo Settore per progetti che riducono il rischio da movimentazione manuale di persone.
La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi INAIL e le date di apertura e chiusura saranno comunicate sul sito INAIL entro il 27 febbraio 2026.
SICUREZZA: AMIANTO
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AMIANTO
Pubblicato sulla GU n.6 del 09-01-2026 il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il D.Lgs 213/2025 apporta parecchie modifiche al Titolo IX (Sostanze pericolose) – Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto del D.Lgs 81/2008.
Vengono introdotti nuovi limiti di esposizione (VLEP) più cautelativi, pari a 0,01 fibre/cm3 (10 volte inferiore all’attuale limite previsto dal DL 81/2008). Il Decreto prevede inoltre l’introduzione graduale della microscopia elettronica (SEM) al fine di misurare anche le fibre più sottili e pericolose per la salute dei lavoratori. Viene anche rivista la classificazione delle neoplasie correlate nel registro nazionale. Infine c’è una modifica anche nella parte sanzionatoria.
Il provvedimento entra in vigore il 24 gennaio ed allinea l’Italia agli standard scientifici più avanzati e riguarda milioni di lavoratori.
SICUREZZA: PARITA’ DI GENERE
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Disponibili le nuove FAQ esplicative della UNI/PdR 125:2022
Accredia e UNI hanno aggiornato le FAQ riguardanti l’implementazione e la certificazione del Sistema di Gestione per la Parità di Genere all’interno delle organizzazioni ai sensi della UNI/PdR 125:2022 – Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.Le FAQ 2026 intervengono sui principali aspetti della PdR 125, fornendo chiarimenti operativi su:
• applicazione dei KPI qualitativi e quantitativi e le soglie minime di punteggio
• modalità di audit, criteri di campionamento e requisiti dei team di valutazione
• aspetti di governance, cultura organizzativa e integrazione della parità di genere nei processi aziendali.
AMBIENTE: PRODOTTO
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RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 15 ottobre 2025, n. 190663
La Commissione europea ha prorogato la validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) per cinque gruppi di prodotti – tessili, materassi da letto, mobili, calzature e rivestimenti del suolo – ritenendoli ancora adeguati rispetto agli obiettivi di sostenibilità del sistema di certificazione. La misura è contenuta nella Decisione (UE) 2026/66, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 6 gennaio, che modifica le decisioni 2014/350/UE, 2014/391/UE, (UE) 2016/1332, (UE) 2016/1349 e (UE) 2017/176.
AMBIENTE: VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DALL’EUROPA
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VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DALL'EUROPA
Il 24 gennaio 2026 entrerà ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 che introduce nel diritto italiano un nuovo e più incisivo regime sanzionatorio per le violazioni delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea.Il provvedimento dà attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata con l’obiettivo di armonizzare in tutti gli Stati membri la definizione dei reati e delle sanzioni penali connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione.
- vengono introdotte fattispecie penali autonome per la violazione diretta delle misure restrittive UE, attraverso modifiche al Codice penale;
- viene espressamente sanzionata la condotta di elusione delle misure, includendo schemi indiretti o artificiosi finalizzati ad aggirare divieti e restrizioni;
- viene rafforzato il principio europeo secondo cui le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Il D.Lgs 211/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, introduce anche rilevanti modifiche al sistema della responsabilità amministrativa degli enti.
Viene introdotto il nuovo art. 25-octies. 2 del D.Lgs. 231/2001, che aggiunge tra i reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I):
- Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-bis)
- Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’U.E. (art. 275-ter)
- Violazione delle condizioni di autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater)
- Violazione colposa di misure restrittive UE (art. 275-quinquies)
Viene estesa anche la disciplina del Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) alle segnalazioni relative a violazioni delle misure restrittive UE.
Modifica al sistema sanzionatorio: Insieme al già esistente meccanismo per quote, viene aggiunta una sanzione pecuniaria calcolata in percentuale del fatturato globale dell’ente (0,5% – 5%), con soglie da 3 a 40 milioni di euro quando il fatturato non risulti accertabile.
AMBIENTE E SICUREZZA: ANTINCENDIO – CONSUMI – ENERGIA
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Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Il dl 200/2025, composto da 17 articoli e in vigore dal 31 dicembre 2025, proroga termini in materia di:
• antincendio istituti e luoghi della cultura (art. 8)
• fonti rinnovabili termiche (art. 13)
• polizze catastrofali (artt. 15 e 16)
• rinnovabili strutture turistiche o termali (art. 16)
Antincendio
L’articolo 8 proroga il termine:
• al 31 dicembre 2026 per l’adeguamento antincendio di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela.
Fonti rinnovabili termiche
L’articolo 13, di competenza del MASE, proroga:
• al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore di obblighi connessi all’incremento delle fonti rinnovabili termiche.
A tal riguardo, l’articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024), le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell’energia venduta sia rinnovabile. Tale termine con la norma in esame viene prorogato al 1° gennaio 2026.
Polizze catastrofali
L’articolo 15, comma 2, e l’articolo 16, comma 2 intervengono sul tema delle polizze assicurative obbligatorie contro i rischi catastrofali.
La norma, in particolare, proroga al 31 marzo 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi per:
• le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
• gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
• le imprese turistico-ricettive.
Procedure autorizzative e rinnovabili
L’articolo 16, comma 1, proroga:
• al 31 dicembre 2026 le procedure autorizzative semplificate per impianti da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali.
A tal riguardo, il comma proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.
AMBIENTE E SICUREZZA: ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA – CONSUMI
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ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA - COSNUMI
La legge di bilancio 2026, legge n. 199 del 30/12/2025, pubblicata in Gazzetta a fine anno, è intervenuta a modificare alcune misure ambientali, introducendo diverse novità che spaziano dalla gestione dei rifiuti alla tutela del clima e delle risorse idriche.Acque destinate al consumo umano
Rinviata di sei mesi (dal 13 gennaio 2026 al 13 luglio 2026) l’applicazione degli obblighi imposti dal decreto legislativo 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano che prevedevano per Regioni, Autorità sanitarie e gestori degli impianti di assicurare il rispetto dei valori limite per la somma di 4 PFAS, le molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4 – acido perfluoroottanoico (Pfoa), acido perfluoroottansolfonico (Pfos), acido perfluorononanoico (Pfna) e acido perfluoroesano sulfonico (Pfhxs).
Confermato, invece, l’obbligo dal 13 gennaio 2026 di osservare i valori limite nelle acque destinate al consumo umano per bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di Pfas e uranio.RENTRI
Sostituito l’art. 188-bis, c. 3-bis del D.Lgs. 152/2006. Si riduce il numero di soggetti obbligati ad iscriversi iscriversi al Registro nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Non più tenuti all’iscrizione i Consorzi di recupero/riciclaggio e introdotta l’esclusione per i sistemi di gestione (individuali o collettivi) ex art. 237 e per i produttori di rifiuti che ricadono nelle semplificazioni ex art. 190, c. 5 e 6.Qui i comunicati ufficiali.
https://www.rentri.gov.it/news
Terre e rocce da scavo
Estesa l’applicazione della disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo (art 48 D.L. 13/2023) ai residui di lavorazione dei materiali lapidei, terre e rocce con amianto naturale e sedimenti escavati da alvei, zone golenali, spiagge e fondali marini, portuali o lacustri derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
Rottami acciaio
Stanziato un contributo economico di 35 milioni €/anno per il 2026-2028, per la produzione di acciaio con almeno il 70-90% di rottami e materiali di riciclo.
Energia e Fonti rinnovabili
Modificato l’art. 14 del D.Lgs. 190/2024: per gli interventi di revisione della potenza di impianti esistenti su aree di demanio civico è ora necessaria la preventiva sdemanializzazione. Gli interventi devono adottare le BAT senza incrementare il consumo di suolo, con indennità di esproprio per il Comune titolare dei diritti.
Inquinamento e prevenzione
Stanziati fondi per programmi di screening sanitario per diagnosi di patologie legate all’inquinamento ambientale, con focus sui Siti di Interesse Nazionale (SIN).
Rifiuti urbani e TARI
Prorogato dal 30 aprile al 31 luglio il termine per l’approvazione da parte dei Comuni dei piani finanziari (PEF), delle tariffe e dei regolamenti relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva.
Plastic TAX
Nuova proroga di un anno – al 1° gennaio 2027- per l’entrata in vigore dell’imposta sui prodotti di plastica a singolo uso (MACSI).
Rifiuti e macerie nei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017
Nuovamente prorogata di un anno (al 31 dicembre 2026) la gestione agevolata di rifiuti e macerie nei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017.
AMBIENTE E SICUREZZA: RIFIUTI
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RIFIUTI
Il legislatore italiano ha ridefinito la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), recependo la direttiva (UE) 2024/884. La novità principale riguarda la ripartizione dei costi di gestione e smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita.Con il nuovo D.Lgs. n. 2026/2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio, i produttori sono responsabili dei costi di smaltimento solo per i pannelli immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012, data di entrata in vigore della normativa europea che ha incluso questi apparecchi tra i RAEE (direttiva 2012/19/UE). Resta confermata l’esenzione per i pannelli incentivati nel quadro del “Conto energia”: in questi casi, la gestione a fine vita ricade sul titolare dell’impianto. Il decreto chiarisce anche il trattamento dei RAEE storici. Rientrano in questa categoria i rifiuti derivanti da apparecchiature immessi sul mercato fino al 13 agosto 2005, ma anche quelli inclusi nella normativa a partire dal 15 agosto 2018 e originariamente commercializzati prima di tale data. Per questi beni, i costi di gestione gravano sul produttore solo se il rifiuto deriva dalla sostituzione con un apparecchio nuovo; negli altri casi, il costo resta a carico del detentore o dell’impresa.
Per tutte le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 15 agosto 2018, la responsabilità economica della gestione dei rifiuti è interamente a carico del produttore.Il documento aggiorna infine i riferimenti tecnici e standard di gestione dei RAEE, sostituendo le vecchie norme CEI EN 50419:2006-05 e CENELEC EN 50419:2006-03 con le versioni CEI EN 50419:2023-02 e CENELEC EN 50419:2022.
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI
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PREVENZIONE INCENDI E CPI
Una nuova Circolare del Ministero dell’Interno chiarisce l’assoggettabilità al D.P.R. 151/11 delle attività di bar ristorante rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo).
Bar e ristoranti non sono soggetti a condizione che non siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, e pertanto debbano osservarne le relative prescrizioni.
Restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. L’individuazione delle misure di prevenzione e antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021.
Sono soggetti, invece, a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, come discoteche e sale da ballo con attività prevalente di intrattenimento, con oltre 100 persone
Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:
– il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
– il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
– il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e intrattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.
La Circolare chiarisce anche la differenza tra valutazione del rischio ex art. 17 D.Lgs. 81/2008, che riguarda i soli lavoratori, dalla valutazione del rischio di incendio che deve tener conto anche di tutte le persone presenti, quindi i clienti.
Viene, infine, richiamata l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività.






