Sicurezza

SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI

  • Inail, prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

    L’Inail rende disponibile sul proprio sito il documento “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro“.
    Il documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del dm 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”.
    Disponibile al seguente link:
    https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-nuova-prevenzione-incendi-luoghi-lavoro.pdf

SICUREZZA: SICRUREZZA IN GENERALE

  • INTERPELLO 3/2023: ORE DI FREQUENZA OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER RLS

    Con interpello 3/2023 la Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:
    “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.
    La Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

231: ARGOMENTO SICUREZZA – omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

  • INAIL, SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ 231

    L’Inail, con delibera del C.d.A. n. 104 del 15 maggio 2023, ha approvato le “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/01″.
    Il documento è composto da sei capitoli:
    1. PREMESSA
    2. FINALITÀ
    3. PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA NEL D.LGS 231/01
    4. CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO GESTIONALE
    5. VANTAGGI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DELLO STRUMENTO
    6. CONCLUSIONI
    Le Linee di Indirizzo rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti fornendo alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’alt 25 septies del d.lgs. 231/01.
    Inoltre, sono state redatte in conformità allo standard volontario UNI ISO 45001:2018 in modo tale da offrire alle imprese la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione e di adottare un modello organizzativo e gestionale di cui al decreto legislativo n. 231/2001 che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del dlgs 81/2008
    Per scaricare le linee di indirizzo, si rimanda alla pagina del sito Inail: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/delibere-del-consiglio-di-amministrazione/delibera-del-cda-n-104-del-15-maggio-2023.html

APPALTI PUBBLICI: PARITA’ DI GENERE

  • CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE NEGLI APPALTI PUBBLICI

    Reintrodotto dal DL 57/2023, in vigore dal 30 maggio 2023, il criterio premiante della Certificazione della Parità di genere UNI Pdr 125:2022 rilasciata da organismi accreditati nell’ambito degli appalti pubblici invece dell’autocertificazione.
    Il DL 57/2023 recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico” all’art. 2, interviene sul nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) modificando le disposizioni in materia di certificazione della parità di genere.

    Decreto Legge 29 maggio 2023, n° 57

AMBIENTE

  • CAM - Criteri Ambientali Minimi, firmato il decreto direttoriale

    È stato firmato il Decreto Ministeriale 31 marzo 2023, n. 15 che stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi preliminari all’adozione dei relativi decreti ministeriali, per l’anno 2023. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica.
    La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

AMBIENTE: ACQUA

  • ACQUA

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 è stata pubblicata la Legge 13 giugno 2023, n. 68, di conversione del D.L. 14 aprile 2023, n. 39 (“Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”). Il provvedimento conferma le previsioni del decreto entrato in vigore il 15 aprile che riguardano fanghi di depurazione, impianti di desalinizzazione, riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo .
    La legge prevede misure sul rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche, l’istituzione di una cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica.
    Tra le novità della legge di conversione da segnalare le modifiche alle legge 60/2022 (c.d. “legge SalvaMare”), e l’estensione del procedimento ambientale accelerato di cui all’art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) per le opere, infrastrutture e gli impianti necessari al superamento delle procedure di infrazione Ue sulla depurazione acque.
    Legge 13 giugno 2023, n°68

AMBIENTE: ENERGIA

  • Carburanti rinnovabili, le ultime novità Ue

    Entreranno in vigore il 10 luglio i due nuovi provvedimenti Ue che integrano la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
    Il primo, il regolamento (UE) n. 2023/1184, stabilisce norme dettagliate per determinare quando l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile a prescindere dal fatto che i carburanti siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso».
    Regolamento CEE/UE 10 febbraio 2023, n°1184
    Il secondo documento (regolamento (UE) 2023/1185), definisce, invece, la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisa la metodologia di calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.
    Regolamento CEE/UE 10 febbraio 2023, n° 1185

AMBIENTE: RIFIUTI

  • DECRETO CORRETTIVO RIFIUTI E IMBALLAGGI

    Con decreto legislativo n. 213 del 23 dicembre 2022 sono apportate una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenute, rispettivamente, nei titoli I e II della Parte IV del dlgs 152/2016 (Codice dell’ambiente).
    Il d lgs 213/2022, in vigore dal 16 giugno 2023 e composto da 11 articoli, reca altresì modifiche al titolo III della medesima Parte IV relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti:
    • Disposizioni generali (art. 1). L’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina generale dei rifiuti recata dal capo I del titolo I della parte IV del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).
    • Competenze (art. 2). L’art. 2 interviene sulla disciplina delle competenze in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (disposizioni previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 152/2006).
    • Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti (art. 3). L’art. 3, che interviene sulle disposizioni relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006), modifica l’art. 205 del Codice che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti.
    • Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 4). L’art. 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l’articolo 208 che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure.
    • Semplificazioni per il recupero di rifiuti (art. 5). L’art. 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs. 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l’esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.
    • Gestione degli imballaggi (art. 6). L’articolo 6 consta di 10 commi e novella taluni articoli (gli artt. 218, 219, 219-bis, 220, 221, 221-bis, 222, 223, 224 e 225) del D. Lgs. n. 152 del 2006, afferisce alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo II (Gestione degli imballaggi).
    • Gestione di particolari categorie di rifiuti (art. 7). L’articolo 7, che si compone di tre commi, reca novelle agli articoli 230, 232 e 237 del Codice dell’Ambiente in materia di particolari categorie di rifiuti.
    • Elenco dei rifiuti (art. 8). L’articolo 8 modifica l’Allegato D (recante l’Elenco dei rifiuti) della Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D. Lgs. 152/2006. Ciò al fine – rileva la Relazione illustrativa – di allineare il contenuto dell’Allegato in parola alla decisione 2014/955/UE, consentendo agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.
    • Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali (art. 9). L’articolo 9 contiene disposizioni transitorie e finali.
    • Abrogazioni (art. 10). L’articolo abroga alcune parti dell’articolo 6 rubricato Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. In particolare, si interviene sui commi 3 e 3-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 135/2018.
    Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n° 213

    RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE DI AREE VERDI PUBBLICHE
    La circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.1 del 14/02/2023
    In merito al trasporto dei rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche, o private ma ad uso pubblico, e che in base alle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale sono ora classificati come rifiuti urbani, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito che se il trasporto viene effettuato dallo stesso soggetto che ha l’appalto / concessione per queste attività di manutenzione, questo può considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e, quindi, per effettuare questi trasporti potrà iscriversi nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e non nella categoria 1 necessaria per il trasporto di rifiuti urbani.
    Circolare 14 febbraio 2023, n° 1

    SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (RENTRI), PUBBLICATO IL DECRETO
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 31 maggio 2023, n. 126 l’atteso Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
    Il regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
    Il DM 59/2023 disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
    • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
    • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
    • il funzionamento del RENTRI;
    • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione;
    • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
    • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
    • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
    • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
    Il Decreto entra in vigore il 15 giugno 2023, secondo l’art.13, l’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata nei primi 60 gg a partire da:
    • 15/12/2024 per i gestori ed i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 50 dipendenti
    • 15/06/2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 10 dipendenti
    • 15/12/2025 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi
    Decreto 4 aprile 2023, n° 59

    MASE, INTERPELLO N. 91980 DEL 6 GIUGNO 2023
    Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’ambito di applicazione del DM 27 settembre 2020, n. 152 recante disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

    Interpello n°91980 del 06 giugno 2023

    GESTIONE RIFIUTI ALIMENTARI DEI MEZZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALI, NUOVE NORME

    Novità in materia di rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 dello scorso 23 giugno è stato, infatti, pubblicato il Decreto Ministeriale 9 maggio 2023 che si occupa di definire le nuove misure relative alla gestione e alla distruzione di tali rifiuti.

    Il provvedimento abroga il precedente decreto 22 maggio 2001 e si pone l’obiettivo di prevenire il rischio di infezioni per gli animali, determinato dall’eventuale ingresso nella catena alimentare dei rifiuti in parola; il documento, per l’appunto, parte dal considerare la presenza di diverse e specifiche criticità nazionali rappresentate da discariche non fornite di reti di protezione per animali selvatici, volatili compresi, «in forza delle quali risulta necessario assicurare un maggiore livello di cautela sanitaria relativamente ai rischi di trasmissione di possibili malattie agli animali».

    Decreto Ministeriale 09 maggio 2023

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Agenti chimici e sostanze pericolose

    Il regolamento (UE) 2023/1132 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di recepire la nuova classificazione delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Il Regolamento, in particolare, modifica l’allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento Reach (Reg. 18/12/2006, n. 1907) sostituendo o aggiungendo alcune voci nelle appendici 1, 2, 5 e 6.
    A tal riguardo, le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/692.
    La nuova classificazione delle citate sostanze si applica dal 1° dicembre 2023 e quindi, anche la restrizione introdotta dal regolamento in parola per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692 come CMR si applica dalla medesima data.
    Regolamento (UE) 2023/1132

    DUE NUOVE SOSTANZE INSERITE DALL’ECHA NELLA CANDIDATE LIST
    Il 14 giugno 2023 ECHA ha aggiunto 2 nuove sostanze SVHC nella Candidate List:
    – Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (EC 278-355-8; CAS 75980-60-8) classificata come tossica per la riproduzione
    – Bis(4-chlorophenyl) sulphone (EC 201-247-9; CAS 80-07-9) per le sue proprietà di persistenza e bioaccumulo (vPvB).
    La Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide viene utilizzata in Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare; Mentre Bis(4-chlorophenyl) sulphone viene utilizzata nella produzione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma.
    La Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti contiene ora 235 voci.

AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • Anche l'Italia sottoscrive l'Accordo Multilaterale M351 che propone l'esenzione della nomina del Consulente Sicurezza trasporti, per gli ``speditori occasionali``.

    Anche l’Italia ha aderito, nel mese di maggio, all’accordo multilaterale M351, presentato il 10 gennaio scorso dalla Gran Bretagna ha presentato.

    L’ Accordo prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli “speditori occasionali, le aziende che ricoprono il ruolo di speditore di merci pericolose ai sensi dell’attuale paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, cioè gli speditori: “che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.
    L’accordo sarà valido, per i Paesi che lo sottoscriveranno, fino al 31 dicembre 2024. Si rammenta, a tal proposito, che dopo tale data a seguito dell’entrata in vigore dell’ADR 2025, sarà valida la modifica proposta proprio dalla Gran Bretagna (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166) in merito all’esenzione della nomina del consulente da parte degli speditori “occasionali” (comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso).
    Con l’edizione 2025 dell’ADR il paragrafo 1.8.3.2 sarà così modificato: “Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
    • le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
    • che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.”
    ESENZIONE CONSULENTE ADR, LA BOZZA DEL DECRETO

    È composta di nove articoli la bozza del decreto ministeriale che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose su strada sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza prevista dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
    Dopo la prima parte dedicata alle definizioni e all’oggetto, nello specifico il documento prevede:
    – all’art. 3 i “Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali”;
    – all’art. 4 i “Casi di esenzione per trasporti in colli”;
    – all’ art. 5 i “Casi di esenzione per spedizioni occasionali”;
    – all’ art. 6 i “Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione”.
    La parte finale della bozza è dedicata, poi, alle “Prescrizioni di sicurezza” (art. 7), “Relazione di incidente” (art. 8), e alle “Disposizioni finali” (art. 9).

    ADR/ADN/RID, AGGIORNATE LE DEROGHE NAZIONALI
    Nuove deroghe nazionali in materia ADR/ADN/RID. Sulla Gazzetta UE del 21 giugno, n. L158 la Commissione ha, infatti, pubblicato la decisione (UE) n. 2023/1198 che modifica la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali.
    Le novità riguardano 12 Stati membri (non è compresa l’Italia), nello specifico:
    – Austria;
    – Belgio,
    – Danimarca,
    – Finlandia,
    – Francia,
    – Germania,
    – Irlanda,
    – Portogallo,
    – Paesi Bassi,
    – Spagna,
    – Svezia,
    – Ungheria,
    e riguardano l’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 68 cit.
    Decisione CEE/CEEA/CECA 21 giugno 2023, n° 1198