Sicurezza

SICUREZZA: MICROCLIMA

  • Microclima

    Benché il d.lgs. 81/08 abbia inserito il microclima nei rischi fisici da valutare ai sensi del Titolo VIII, l’assenza di uno specifico capo non fornisce, alla pari degli altri rischi come rumore, vibrazioni ecc., delle univoche indicazioni su come valutare tale rischio.
    I principali riferimenti sono quindi gli standard tecnici prodotti dagli organismi di normazione nazionali e internazionali. L’opuscolo pubblicato dall’INAIL si propone quale strumento di consultazione per gli operatori della sicurezza nei luoghi di lavoro fornendo le indicazioni necessarie per giungere a una corretta valutazione del rischio microclima.

    Opuscolo INAIL

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE

  • OT/24: online il nuovo modello

    Pubblicato nel portale Inail, il nuovo OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2019 (scadenza 28 febbraio) in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2018.

AmbienteeSicurezza


QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA: SISTEMA DI GESTIONE

  • Adeguamento delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008

    Pubblicata l’edizione 2018 della Linea Guida ISO 19011
    È stata recentemente pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 19011, che specifica le linee guida per la conduzione di audit di sistemi di gestione, compresi i principi dell’attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione. È inoltre una guida per la valutazione delle competenze delle persone coinvolte nel processo di audit.
    La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che abbia l’esigenza di pianificare e condurre audit interni o esterni di sistemi di gestione o di gestire un programma di audit.
    L’aggiornamento 2018 intende rispondere alle esigenze delle organizzazioni che chiedono piena armonizzazione e, quando possibile, massima ottimizzazione, dei sistemi di gestione e dei relativi processi di audit.
    Tra le novità:
    • inserimento dell’approccio basato sul rischio fra i principi dell’audit;
    • estensione della sezione sulla conduzione dell’audit, con particolare riguardo alle fasi di pianificazione operativa e coordinamento degli audit;
    • estensione dei requisiti generali di competenza degli auditor;
    • introduzione di una guida sui nuovi e più importanti concetti e strumenti applicabili al processo

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Adeguamento delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008

    Prevenzione incendi: verso il nuovo DM 10.3.1998
    Pubblicata una nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008” – CCTS del 10 luglio 2018
    L’elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un’articolazione simile a quella del DM 10/3/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.
    La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al DM 10/3/1998 ad oggi vigente:
    Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati. In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale che “Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.” Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del DM 3/8/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.
    La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.
    La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Definite le modalità per la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici

    Deliberazione 4/2018 dell’Albo gestori che istituisce una nuova sottocategoria (2-ter) aperta alle associazioni di volontariato e agli Enti religiosi che intendono trasportare occasionalmente rifiuti metallici.
    La norma che ha definito modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di rifiuti metallici non pericolosi di provenienza urbana, dispone che per le associazioni di volontariato e gli enti religioni che effettuano tali attività per non più di 4 giorni all’anno e per un massimo di 100 tonnellate siano definite apposite modalità semplificate d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
    Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con un’apposita delibera ha definito tali modalità semplificate, introducendo la nuova categoria 2-ter.
    L’associazione / ente interessato invia la richiesta d’iscrizione utilizzando il modello “A” allegato alla delibera.
    L’iscrizione ha una validità di 5 anni e per il suo mantenimento occorre versare un diritto annuale pari a 50 euro.

    Delibera n°4 del 4 giugno 2018

    Caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»: da oggi applicabile il Reg. 2017/997
    Dal 5 luglio 2018, per determinare la caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) per i rifiuti sarà obbligatorio applicare quanto definito dal Regolamento (UE) 2017/997 che modifica all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, a seguito del completamento dello studio supplementare per “garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all’eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Quindi, i criteri per la classificazione dei rifiuti, come pericolosi per l’ambiente acquatico, saranno gli stessi della classificazione delle miscele pericolose per l’ambiente acquatico secondo il Regolamento CLP, ma con la differenza che la normativa sui rifiuti non prevede l’articolazione in diverse categorie per la tossicità cronica e non viene preso in considerazione il fattore moltiplicativo M. E’ quanto prevede l’applicazione del Regolamento (UE) 2017/997, emanato un anno fa, recante modifica all’allegato III della Direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico», per i rifiuti. Questo, ovviamente, comporterà la loro riclassificazione.

AMBIENTE: AMBIENTE E BONIFICA SITI

  • Ambiente e bonifica siti

    Dal 13 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 86/2018, sono in vigore le nuove attribuzioni del MinAmbiente in materia di promozione dell’economia circolare e di coordinamento delle azioni di lotta al danno ambientale e bonifiche.

    Decreto legge 12 luglio 2018, n°86

AMBIENTE: ARIA EMISSIONI

  • Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto attuativo della direttiva (UE) 2016/2284.

    Sulla G.U. 2 luglio 2018, n. 151 è stato pubblicato il D.Lgs. 30 maggio 2018, n. 81 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE” finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente.
    Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto sono quelli indicati nell’art. 1 dello stesso:
    a) gli obiettivi di qualità dell’aria e un avanzamento verso l’obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell’aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità;
    b) gli obiettivi dell’Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l’ambiente;
    c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell’aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.
    Il decreto prevede l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, l’elaborazione e l’aggiornamento di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni e il monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
    Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici” è abrogato ma l’applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall’articolo 1 e dall’allegato I dello stesso D.Lgs 171/2004 resta ferma fino al 31 dicembre 2019.

AMBIENTE: IMBALLAGGI CONAI

  • CONAI: commercianti imballaggi vuoti, novità sull'applicazione del CAC

    Con la Circolare CONAI del 25 giugno 2018 sono state introdotte importanti novità riguardanti l’applicazione del Contributo ambientale CONAI per i commercianti di imballaggi vuoti, a partire dal 1° gennaio 2019. Ai soli fini dell’applicazione del Contributo ambientale Conai, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del Contributo al momento del del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo “utilizzatore” (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci).
    Circolare CONAI 25 giugno 2018

INOLTRE

  • INOLTRE

    • Il 1° luglio 2018 è scattato l’aggiornamento quinquennale delle sanzioni stabilite dal Dlgs 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) che aumentano dell’1,9%.
    • Dal 16 luglio 2018 sono applicabili le nuove tariffe Ue per le richieste di autorizzazioni delle sostanze chimiche nell’ambito del Reach.
    • Il 24 agosto 2018 entreranno in vigore le nuove regole nazionali, attuative del “Codice appalti”, per il dibattito pubblico tra i cittadini sugli appalti delle opere pubbliche
    • L’Albo nazionale gestori ambientali ha pubblicato un aggiornamento dell’elenco dei quiz per le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici rifiuti.
    • Dal 1° agosto 2018 l’Autorità anticorruzione (Anac) potrà impugnare direttamente gli appalti di rilevante interesse ambientale.
    • Il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha pubblicato il Programma generale di prevenzione e gestione con gli obiettivi per il prossimo quinquennio