Sicurezza

SICUREZZA:SICUREZZA IN GENERE

  • SICUREZZA IN GENERE

    Pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nella versione di luglio 2025. Le note, le circolari e gli Accordi Stato-Regione in materia di sicurezza del 2025.

    Novità in questa versione:

    • Corretto un refuso all’art. 41, comma 2, lett. a);

    • Spostata l’ultima frase dal comma 3 al comma 3-bis dell’art. 3 e la relativa nota a piè pagina;

    • Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici;

    • Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”;

    • Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”;

    • Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016;

    • Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”;

    • Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025;

    • Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”;

    • Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”;

    • Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO

    D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n.106

    OT23 NUOVO MODELLO PER IL 2026: sul sito istituzionale dell’Inail è disponibile la versione aggiornata del modulo OT23, con la relativa guida alla compilazione e le istruzioni operative per inoltrare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026.

SICUREZZA: AGENTI FISICI

  • AGENTI FISICI

    Stop al lavoro all’aperto nell’orario critico compreso tra le 12:30 e le 16:00, quando il sole è più caldo e intenso per i settori dell’edilizia, agricoltura, il florovivaismo, lavoro nelle cave, logistica e in generale tutte le attività. L’Abruzzo ha messo in campo misure urgenti per contrastare l’ondata di caldo estremo e tutelare così la salute dei lavoratori attraverso l’emissione dell’ordinanza n.1 del 30 giugno 2025.

    Ordinanza Pres. Reg. 30 giugno 2024, n. 1

SICUREZZA: ACQUA

  • ACQUA

    In Gazzetta Ufficiale dal 4 luglio scorso di un nuovo decreto Legislativo 102/2025 che apporta importanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

    D. Lgs. Governo 19 giugno 2025, n.102

SICUREZZA: GESTANTI E MATERNITA’ – PARITA’ DI GENERE

  • GESTANTI E MATERNITA' - PARITA' DI GENERE

    Arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nuove indicazioni su come istruire correttamente i provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.

    Le indicazioni operative, contenute nella nota ministeriale 8 luglio 2025, n. 5944 e utili a uniformare l’attività degli Uffici territoriali, forniscono la base normativa delle procedure (artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs. 151/2001) che sono finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte. La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su richiesta della lavoratrice stessa allegando il certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto o dell’autocertificazione di nascita, oltre all’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice. Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la domanda dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda e dovrà altresì indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri a cui è esposta la lavoratrice, anche mediante la trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere. 

    Per quanto riguarda invece la fase istruttoria, l’Ufficio dell’Ispettorato territoriale dovrà valutare la documentazione e la legittimità della richiesta verificando che ricorrano congiuntamente le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Nella valutazione dei rischi, l’Ispettorato verificherà quelli connessi alle mansioni svolte dalla lavoratrice e all’ambiente di lavoro. Nella fase valutativa si dovranno verificare le condizioni di lavoro della lavoratrice assumendo “il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B del decreto legislativo n. 151/2001”.

    Nota Ministeriale 8 luglio 2025, n5944

SICUREZZA: AMBIENTI E LOCALI DI LAVORO – SICUREZZA IN GENERE

  • AMBIENTI E LOCALI DI LAVORO - SICUREZZA IN GENERE

    Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, permettendo una migliore comprensione di tutte le operazioni di espletamento dei controlli.

    Nota Ministeriale 8 luglio 2025, n.5945

SICUREZZA: CANTIERI – SICUREZZA IN GENERE

  • CANTIERI - SICUREZZA IN GENERE

    Nuove funzionalità della patente a crediti sul portale dell’Inl: L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ha ufficialmente rilasciato le nuove funzionalità per la gestione della patente a crediti. Dal 10 luglio 2025 il portale dell’Inl è infatti attivo e accessibile, tramite SPID o CIE, per consultare in tempo reale i dati e richiedere, con apposita istanza, il riconoscimento di crediti supplementari.

    Le imprese e i lavoratori autonomi possono, visualizzare il punteggio aggiornato della propria patente e presentare istanza per ottenere crediti supplementari. I crediti legati all’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio saranno attribuiti automaticamente. Per tutte le altre tipologie di crediti in relazione a titoli, requisiti professionali o altre condizioni previste dalla normativa, l’accredito avviene il giorno successivo alla presentazione della richiesta, che deve essere corredata dalla documentazione necessaria a supportare il diritto al punteggio aggiuntivo. Gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l’apposita applicazione “Gestione deleghe”. Gli operatori economici che invece chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono attestarsi prima sui sistemi Inl tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”. Tale procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE. Con la nota n. 288 del 15 luglio si specifica, inoltre, che i crediti aggiuntivi possono essere riconosciuti fino a un massimo di 100 crediti totali, partendo dai 30 iniziali.

    E sono attribuiti in base a criteri oggettivi:

    – l’anzianità di iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura),

    – il possesso di certificazioni di sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) conformi alla norma UNI EN ISO 45001,

    – l’asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 2008/81,

    – il possesso della certificazione SOA di classifica I e II

    – l’esito positivo di attività di consulenza e monitoraggio da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale.

    La nota dell’INL chiarisce inoltre che, qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporne, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione. Tale richiesta dovrà essere confermata/validata poi dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato.

    Il personale ispettivo dovrà indicare nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. Il Dirigente dell’Ufficio, dopo aver confermato la sottrazione del punteggio, comunicherà al rappresentante legale la sottrazione dello stesso.

    Nota Ministeriale 20 giugno 2025

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • AGENTI BIOLOGICI

    Realizzato il primo strumento normativo internazionale che tratta in modo sistematico la prevenzione dei rischi biologici sul lavoro: Il trattato, intitolato “Biological Hazards in the Working Environment Convention”, che definisce obblighi precisi per governi e imprese su formazione, prevenzione, allerta e tutela dei lavoratori dall’esposizione a virus, batteri, agenti patogeni e allergeni di origine vegetale o animale.

    Anche l’Inail, rappresentato dalla sua delegazione italiana, ha contribuito alla stesura di questo testo a cui hanno collaborato oltre 180 Paesi tra cui l’Italia. Gli Stati membri sono tenuti a integrare nella propria politica nazionale di sicurezza del lavoro una valutazione dei rischi biologici, monitorandone evoluzione e tendenze, anche in relazione al cambiamento climatico, e assicurando apposite misure di protezione e prevenzione.

    La Convenzione C192 richiede inoltre ai governi e ai datori di lavoro di mettere in atto linee guida e protocolli aggiornati, dalla prevenzione al pronto intervento in emergenza. Le imprese devono effettuare valutazioni periodiche dei rischi, collaborare con i lavoratori per adottare soluzioni, fornire dispositivi di protezione individuale gratuiti e vigilare continuamente sulle condizioni ambientali e sanitarie. Gli Stati membri devono infine istituire sistemi di reporting e registrazione per infortuni, malattie professionali e incidenti connessi a rischi biologici, compresa la pubblicazione di statistiche annuali distinte per sesso. Devono inoltre assicurare ispezioni, formazione per gli ispettori e sanzioni appropriate per chi viola le regole, garantendo così l’effettiva applicazione della convenzione.

    Convention concerning prevention and protection against biological hazards in the working environment

AMBIENTE: RIFIUTI

  • RIFIUTI

    MUD: La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2025 (o l’invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 27 agosto 2025, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

    RENTRI – ISCRIZIONE SECONDO SCAGLIONE: Dal 15 giugno al 14 agosto 2025 gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi devono iscriversi al RENTRI. Dalla data in cui viene effettuata l’iscrizione deve essere adottato il registro cronologico digitale e scatta l’obbligo di invio dei dati a RENTRI entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le annotazioni.

    Dal 16 luglio nuovi aggiornamenti per il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), pensati per semplificare e potenziare la gestione dei rifiuti da parte di enti e operatori.

    Le nuove funzionalità, descritte sul sito del RENTRI, coinvolgono sia l’area operatori sia quella degli enti, oltre all’App FIR Digitale, e mirano a migliorare l’interoperabilità, la gestione dei dati e l’esperienza utente.

    Dopo il rilascio della versione 1.1.0 per sistemi operativi iOS e Android, l’app Rentri FIR Digitale è stata aggiornata per offrire un’esperienza utente più fluida, grazie a correzioni di bug e a una compilazione dei formulari più intuitiva. Sono stati inoltre introdotti strumenti per facilitare l’iscrizione degli operatori e migliorata la gestione dei pagamenti e dei profili utente.

    SPEDIZIONE RIFIUTI, NUOVE REGOLE UE SU DOCUMENTAZIONE DIGITALE: Dal 21 maggio 2026 le aziende saranno tenute a trasmettere telematicamente le documentazioni relative alle spedizioni di rifiuti e, proprio in vista di tale data, l’Unione Europea tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione individua le modalità pratiche per l’attuazione del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System), previsto dal regolamento (UE) 2024/1157, un testo che rappresenta una svolta significativa nella gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per via del suo forte orientamento verso la digitalizzazione e la tracciabilità (in vigore dal prossimo 3 agosto).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2 luglio 2025, n.190

AMBIENTE: IMBALLAGGI CONAI

  • IMBALLAGGI CONAI

    Per garantire la continuità nel ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione da parte dei Consorzi di filiera, è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre l’Accordo Quadro 2020-2024 tra Anci e Conai. L’accordo è uno strumento, attraverso cui il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

    Accordo di programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico

    Inoltre, i produttori di imballaggi nel settore della carta godranno di una riduzione del Contributo Ambientale CONAI (CAC), mentre per quelli del legno è previsto un aumento: Dal 1° ottobre 2025, il valore base del CAC per la carta si riduce da 65,00 €/t a 45,00 €/t: questa variazione al ribasso è resa possibile da un migliore andamento dei prezzi del macero dell’anno 2024 e del primo semestre 2025 rispetto alle attese, pur in presenza di un incremento delle quantità di carta e cartone provenienti dalle raccolte comunali in convenzione con Comieco. Per contro, dal 1° gennaio 2026, il CAC per il legno aumenterà da 9,00 €/t a 10,00 €/t.

AMBIENTE: RUMORE

  • RUMORE DELLE MACCHINE ALL'APERTO, NUOVE REGOLE PER LA FORMAZIONE DEI CONTROLLI

    Dal Ministero dell’Ambiente arrivano nuove disposizioni sulla formazione dei soggetti che devono controllare il rumore prodotto dalle macchine operanti all’aperto (es. escavatori,  compressori, generatori mobili, martelli demolitori, tagliaerba e decespugliatori, spazzatrici stradali e macchine per la compattazione del suolo). Il D.M. 25 giugno 2025, n. 371 apporta modifiche all’Allegato 1 del D.M. 25 gennaio 2018 e ridefinisce i contenuti minimi dei corsi di formazione rivolti al personale incaricato dei controlli sull’emissione acustica di attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

    Decreto Ministeriale 20 giugno 2025

AMBIENTE: ARIA EMISSIONI

  • ARIA EMISSIONI

    La Commissione Europea ha pubblicato una serie di rettifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2326, relativa alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Le correzioni puntano a chiarire la terminologia e uniformare l’applicazione delle norme sulle emissioni industriali, eliminando ambiguità.

    1. definizione di efficienza energetica: il termine “impianto di combustione” è stato sostituito con “unità di combustione” per maggiore precisione;

    2. riferimenti normativi: nella BAT 1, si cita ora “installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali” invece del precedente riferimento al JRC;

    3. correzioni tecniche: nella BAT 4, i rimandi alle note sono stati aggiornati (da “BAT 5” a “BAT 9”), mentre nella BAT 71, “lavaggio a umido dei fumi” diventa “lavaggio a umido degli effluenti gassosi”;

    4. specifiche operative: nella sezione 8.2 sono stati rivisti i valori per le condizioni supercritiche e ultrasupercritiche, rimuovendo il simbolo “>” davanti ai dati; nella BAT 59, è stata aggiunta la specifica “del 100%” per chiarire che i limiti BAT-AEL si applicano solo alla combustione completa dei combustibili di processo.

     

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AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • PREVENZIONE INCENDI E CPI

    Il D.M. 20 giugno 2025, pubblicato l’8 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal prossimo 8 agosto, introduce all’articolo 1 una regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

    Decreto Ministeriale 20 giugno 2025

AMBIENTE E ENERGIA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • SOSTANZE PERICOLOSE

    La Commissione europea ha approvato il regolamento delegato (UE) 2025/1399, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, con particolare riferimento all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti correlati. Il provvedimento sposta al prossimo 3 dicembre il termine per il divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti correlati nelle schiume antincendio già installate in sistemi mobili e fissi.

    Regolamento delegato (UE) 5 maggio 2025, n.1399