Sicurezza

SICUREZZA: ARGOMENTOCANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

  • Cantieri temporanei e mobili

    Il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili in edilizia e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l’operatività dell’impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie. Il nuovo provvedimento interviene dunque per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano nei cantieri edili. Le disposizioni iniziali sono contenute nel decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 24 del 6 marzo 2026. Con la circolare 12 del 10 aprile 2026 INAIL ha recepito le disposizioni.
    Con la nota 4634/2026 del 24 giugno, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha ora definito le linee guida operative per il funzionamento delle Commissioni territoriali e le regole per la presentazione delle domande, i percorsi formativi e gli investimenti in materia di salute e sicurezza necessari per il recupero crediti.
    Il 3 luglio l’ispettorato ha implementato una nuova sezione sul proprio sito istituzionale e pubblicato il modello di richiesta di recupero dei crediti.

    ART.5 Comma 4, D. D. n.24/2026 

SICUREZZA: ARGOMENTO PARITA’ DI GENERE – WLB

  • PARITA' DI GENERE - WLB

    UNI/PdR 192 Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie (Management system for the reconciliation of family and working life – Requirements for family well-being

    UNI/PdR 192 14 Aprile 2026

SICUREZZA: ARGOMENTO ROA

  • ROA

    Pubblicata nella sezione Radiazioni Ottiche Artificiali del Portale Agenti Fisici la nuova sottosezione contenente le FAQ. Focus sulle applicazioni/attività a rischio e sui possibili effetti a livello della cute e degli occhi.

SICUREZZA: ARGOMENTO MICROCLIMA

  • RISCHIO CALORE NEI LUOGHI DI LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE INL PER LA VIGILANZA ESTIVA 2026

    Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative agli Ispettorati Territoriali e di Area Metropolitana in materia di tutela dei lavoratori esposti al rischio da danni da calore, con riferimento specifico alle attività di vigilanza da svolgere nel periodo estivo.

    Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

    Sicurezza antincendio, nuova norma UNI

    13 luglio 2026
    La pubblicazione di una nuova norma UNI ridisegna profondamente il quadro operativo legato al controllo iniziale, alla sorveglianza, alla manutenzione e alla verifica generale dei sistemi automatici di rivelazione incendio.
    In particolare, la norma UNI 11224:2026 del 9 luglio recepisce l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni e l’esperienza maturata sul campo dagli addetti ai lavori.
    L’impatto è immediato e concreto per progettisti, manutentori e responsabili d’impianto, chiamati ora a confrontarsi con standard decisamente più stringenti e orientati alla massima affidabilità.
    Tra le novità più rilevanti spicca l’evoluzione della figura professionale del manutentore, per il quale non è più sufficiente lo status di operatore semplicemente competente, ma viene ora richiesta una qualifica ufficiale e verificata secondo la norma UNI 11744:2019.
    Cambiano radicalmente anche le modalità e le tempistiche della verifica generale. La norma decreta infatti la fine della prova reale sul campo per i rivelatori, riducendo le opzioni disponibili alla sola revisione in fabbrica o alla sostituzione diretta dei dispositivi.
    Inoltre, i tempi per concludere questi interventi vengono dimezzati, passando da sei a tre anni, mentre l’intensità dei controlli periodici diventa dinamica, basandosi su percentuali di verifica che variano in funzione dell’anzianità dell’impianto e su check-list aggiornate.
    Infine, il testo introduce indicazioni specifiche per la gestione di tecnologie evolute, come i rivelatori ad aspirazione, di fiamma, lineari e via radio, integrandosi perfettamente con le altre normative di settore, comprese quelle relative ai sistemi EVAC.

AMBIENTE: ARGOMENTO RIFIUTI

  • RIFIUTI

    Delibera n. 3 del 1 luglio 2026: La delibera regola gli adeguamenti dovuti alle nuove norme sugli imballaggi (Regolamento Ue 2025/40) e sui Centri di raccolta (DM 26 marzo 2026). Il Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede che i rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti, dal 12 agosto 2026, dovranno essere classificati come imballaggi, anche laddove conferiti insieme al loro contenuto. Allo stesso tempo il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ha inoltre aggiornato l’elenco dei rifiuti conferibili a tali centri. Con la delibera vengono incluse tutte le novità introdotte dal legislatore comunitario e nazionale:
    •viene abrogata, a partire dal 12 agosto 2026, la delibera 3/2025 che consentiva la raccolta e il trasporto delle capsule di caffè o altri infusi esausti con codice EER 20 01 99 (codice non più valido dal 12 agosto 2026);
    •vengono adeguati anche i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1: (sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani) a seguito dell’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta.

    Deliberazione n.3 del 1 luglio 2026

    L’Albo ha pubblicato la Circolare n. 6 del 8 luglio 2026 recante Errata corrige Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 “Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9”. La circolare 2/2026 è abrogata.
    La Circolare chiarisce, da un lato, quali sono le attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo.

    Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9

    Albo Gestori, nuova circolare su utilizzazione codici elenco europeo
    L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito le nuove istruzioni operative per l’iscrizione dei rifiuti, attività resasi necessaria per adeguare le procedure dell’Albo alle novità introdotte dal decreto ministeriale 26 marzo 2026 che ha profondamente riformato la disciplina dei centri di raccolta abrogando le vecchie disposizioni del 2008 e del 2009. L’aspetto centrale della nuova circolare n. 7 del 14 luglio 2026, riguarda l’iscrizione nella Categoria 1. Da questo momento, è consentito utilizzare per l’iscrizione in tale categoria i codici EER non inclusi nel capitolo 20 dell’elenco europeo, purché siano espressamente contemplati dall’allegato 1 del citato decreto ministeriale. Per garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali flussi, le Sezioni regionali dovranno obbligatoriamente inserire nei provvedimenti autorizzativi una specifica annotazione che colleghi i rifiuti direttamente all’allegato del decreto ministeriale del 26 marzo 2026. Un’altra importante semplificazione tocca le Categorie 4 e 5. La circolare stabilisce infatti che determinati rifiuti urbani differenziati provenienti dal capitolo 20 – quali carta e cartone, rifiuti organici biodegradabili, oli e grassi commestibili, nonché i residui di sfalcio e potatura limitatamente alle attività di cantiere – possano essere registrati ai fini dell’iscrizione in Categoria 4 e 5 qualora, per la loro specifica origine, siano classificabili come rifiuti speciali non pericolosi. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, infine, la storica circolare n. 95 del 24 gennaio 2012 viene definitivamente abrogata.

    Circolare (Comitati) 14 luglio 2026, n.7

    RENTRI, in arrivo un aggiornamento dell’app RENTRI FIR Digitale
    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato un importante aggiornamento dell’applicazione “RENTRI FIR Digitale” che sarà rilasciato il prossimo 5 agosto 2026 nel quale si precisa altresì che questa nuova versione dell’applicazione, sviluppata per garantire la massima sicurezza e l’allineamento con i più moderni standard tecnologici, introdurrà una revisione dei requisiti minimi di compatibilità per i dispositivi mobili. A partire dalla data di rilascio, l’applicazione sarà infatti supportata esclusivamente su smartphone e tablet dotati di sistema operativo Android versione 10 o successive oppure Apple iOS versione 16 o successive. I dispositivi che utilizzano sistemi operativi più datati non saranno più compatibili e non potranno assicurare il corretto funzionamento o adeguati livelli di prestazione.

AMBIENTE: ARGOMENTO SOSTENIBILITA’ – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

  • SOSTENIBILITA' - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

    Greenwashing: la Commissione UE pubblica le FAQ sulla Direttiva 2024/825L’Unione Europea ha adottato la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT). In vista dell’imminente e piena applicazione delle nuove disposizioni, fissata per il 27 settembre 2026, la Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ha pubblicato un atteso documento di “Questions & Answers” (FAQ). Questo testo di soft law, sebbene non giuridicamente vincolante (compito che spetta esclusivamente alla Corte di Giustizia dell’UE), rappresenta la bussola interpretativa ufficiale per imprese, professionisti e autorità di vigilanza nazionali, colmando il vuoto normativo in attesa dell’aggiornamento formale delle Linee Guida europee.

    Il quadro normativo: la tutela del consumatore come leva per la sostenibilità
    La Direttiva (UE) 2024/825 non introduce nuovi standard tecnici sulle caratteristiche fisiche o chimiche dei prodotti. Il suo raggio d’azione si sviluppa all’interno della cornice della tutela dei consumatori, andando a modificare e integrare due pilastri storici del diritto europeo:
    1.La Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (UCPD).
    2.La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (CRD).
    L’obiettivo dichiarato dalla Commissione Europea nella sua sezione dedicata al consumo sostenibile è chiaro: garantire che i consumatori possano fare scelte informate, ecologiche e sicure, proteggendoli da claim ambientali ingannevoli, dall’obsolescenza precoce dei beni e dall’uso di etichette di sostenibilità non trasparenti.
    Le FAQ chiariscono in prima battuta il perimetro applicativo: la direttiva si concentra esclusivamente sulle comunicazioni Business-to-Consumer (B2C) prima, durante e dopo una transazione commerciale. Rimangono escluse le comunicazioni strettamente istituzionali, regolatorie o finanziarie obbligatorie (come i report redatti in conformità alla Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Tuttavia, la Commissione solleva un importante avvertimento: qualora un’azienda decida di estrapolare volontariamente dati o dichiarazioni da tali report per utilizzarli in campagne di marketing o pubblicità dirette al pubblico, quelle informazioni rientreranno pienamente nell’ambito della Direttiva 2024/825 e dovranno rispettarne i severissimi requisiti.

    La stretta sui “Green Claims” generici e le eccezioni ammesse
    Uno dei punti centrali del documento di Q&A riguarda la definizione e il divieto delle dichiarazioni ambientali generiche. Espressioni un tempo abusate e prive di un reale riscontro verificabile – come “eco-friendly”, “biodegradabile”, “verde”, “amico della natura” o “sostenibile” – non potranno più essere utilizzate se non supportate da un’eccellenza nelle prestazioni ambientali pubblicamente riconosciuta.
    La Commissione specifica che per poter impiegare un claim generico, l’operatore deve dimostrare la conformità a schemi di certificazione ufficiali riconosciuti a livello europeo o internazionale, come il marchio EU Ecolabel o sistemi di certificazione ufficiali equivalenti conformi alla norma EN ISO 14024.
    Il documento offre esempi pratici per comprendere il confine tra lecito e illecito:
    •Vietato: Un claim del tipo “imballaggio a basso impatto climatico”, formulato in modo vago e senza ulteriori dettagli.
    •Consentito: Un’affermazione specifica e misurabile come “il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili”, a patto che l’operatore sia pronto a documentarlo e che la dicitura sia facilmente accessibile al consumatore.
    Il bando alle promesse di “neutralità climatica” basate sulla compensazione
    Le FAQ affrontano con particolare severità una delle pratiche di greenwashing più diffuse: la promozione di prodotti o servizi pubblicizzati come “a impatto zero”, “carbon neutral” o “con emissioni compensate”.
    La Direttiva (UE) 2024/825 vieta esplicitamente le dichiarazioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra (i cosiddetti carbon offsets) per sostenere che un prodotto ha un impatto nullo, ridotto o positivo sull’ambiente. Comprare crediti di carbonio piantando alberi in un altro continente non permette più di definire un prodotto commercializzato nell’UE come “climaticamente neutrale”. Questo perché tali claim inducono in errore il consumatore, facendogli credere che il prodotto stesso non generi emissioni durante il suo ciclo di vita. Le aziende potranno comunque menzionare i propri investimenti in progetti di compensazione, ma solo come informazioni societarie separate e trasparenti, senza associarli direttamente alle qualità ambientali del singolo prodotto venduto.

    Certificazioni e marchi di sostenibilità: stop all’anarchia delle etichette
    Il mercato attuale è saturo di loghi e bollini che richiamano la sostenibilità, molti dei quali creati autonomamente dalle stesse aziende produttrici. Per porre fine a questa autoproclamazione, la nuova normativa stabilisce che i marchi di sostenibilità saranno ammessi solo se basati su sistemi di certificazione terzi indipendenti o se istituiti da autorità pubbliche.
    I sistemi di certificazione dovranno soddisfare requisiti minimi stringenti di trasparenza, accessibilità e conformità alle norme di accreditamento europee (Regolamento CE 765/2008). Le FAQ sottolineano che dal 27 settembre 2026 i distributori, i dettaglianti e i buyer commerciali dovranno pretendere dai propri fornitori la massima chiarezza e la prova di tale conformità.

    Garanzie, durabilità e contrasto all’obsolescenza
    L’estensione della tutela del consumatore tocca anche la vita utile dei beni. La Direttiva impone nuovi obblighi informativi sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti, introducendo un’etichetta armonizzata a livello europeo per evidenziare le garanzie commerciali di durabilità offerte dai produttori oltre la garanzia legale di conformità. Sarà inoltre vietato omettere informazioni sulla presenza di funzionalità introdotte per limitare intenzionalmente la durata del bene (obsolescenza precoce) o indurre il consumatore a sostituire i materiali di consumo (es. cartucce per stampanti) prima del necessario.

    Tempistiche e impatto sul mercato: aziende italiane a un bivio
    La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 27 settembre 2026. Da quel momento, le sanzioni e i controlli delle autorità nazionali si applicheranno a tappeto. Le FAQ della Commissione chiariscono un aspetto cruciale per la logistica e la gestione delle scorte: le nuove regole si applicheranno anche ai prodotti già presenti sul mercato alla data di decorrenza, se destinati a transazioni B2C. Questo significa che non vi sarà un periodo di tolleranza per lo smaltimento dei vecchi imballaggi recanti claim non conformi. Se un prodotto esposto sullo scaffale il 28 settembre 2026 riporta una dicitura generica non dimostrata o un claim di neutralità climatica vietato, l’azienda produttrice e la catena di distribuzione saranno passibili di sanzioni immediate e pesanti (le normative nazionali in via di definizione prevedono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato). Le imprese hanno dunque una finestra temporale ristretta per censire le proprie etichette, rivedere le campagne di marketing e allineare la propria comunicazione ai nuovi standard di trasparenza europei.

AREA QAS: ARGOMENTO REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

  • REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

    Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act per determinati sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dalle imprese. L’intelligenza artificiale è ormai presente in molti processi aziendali e con l’avvicinarsi del 2 agosto, le organizzazioni devono verificare non soltanto quali sistemi utilizzano, ma anche se e come rendono riconoscibile il ricorso all’IA nei confronti delle persone interessate. Aziende e professionisti che utilizzano IA nei rapporti con clienti, utenti, lavoratori o pubblico devono quindi verificare se i propri strumenti rientrano nei casi che impongono di rendere L’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, introduce specifici obblighi di trasparenza per i fornitori e per i soggetti che impiegano determinati sistemi di intelligenza artificiale. La finalità è evitare che persone, clienti, lavoratori o utenti siano indotti a ritenere umano un interlocutore automatiz

    zato oppure autentico un contenuto generato o manipolato artificialmente.

    Situazione da verificare entro il 2 agosto 2026 Adempimento principale previsto da art. 50
    Chatbot o assistenti virtuali rivolti a persone fisiche Informare che l’interazione avviene con un sistema di IA, salvo quando ciò sia evidente
    Deepfake utilizzati o diffusi dall’azienda Rendere nota la generazione o manipolazione artificiale del contenuto
    Testi generati o manipolati dall’IA per informare il pubblico Dichiarare l’uso dell’IA, salvo revisione umana e responsabilità editoriale
    Riconoscimento emozioni o categorizzazione biometrica Informare le persone esposte prima o al momento della prima esposizione

    Per i fornitori di sistemi di IA capaci di generare o manipolare testi, immagini, audio o video, l’art. 50 prevede inoltre che tali sistemi siano progettati affinché i contenuti prodotti possano essere riconosciuti come artificialmente generati o manipolati, mediante marcature tecniche leggibili meccanicamente, nei limiti della fattibilità tecnica e dello stato dell’arte.

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio