AmbienteeSicurezza


PREVENZIONE INCENDI

  • Prevenzione incendi: adottate le disposizioni transitorie per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

    Con decreto 10 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. 17 maggio 2018, n. 113, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il Ministero dell’Interno ha adottato una norma transitoria al fine di consentire un graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

    Tale disposizione transitoria, che si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2017, prevede che sia consentita, per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute:
    – nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 “Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” e
    – nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto”.

    Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 n.113

AGENTI CHIMICI

  • REACH: Formaldeide inserita nell'elenco di sostanze cancerogene categoria 1B

    Il regolamento (UE) n. 2018/675 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2018, n. L114 ha inserito nell’elenco delle sostanze cancerogene categoria 1B (tabella 3.1) / categoria 2 (tabella 3.2), appendice 2 dell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 1907/2006, la formaldeide. La formaldeide è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B dal regolamento (UE) n. 605/2014; la Commissione ha scelto tuttavia di escluderla dall’ultimo esercizio di aggiornamento in attesa dell’esito della valutazione che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sta effettuando per tutti gli impieghi di tale sostanza in vista di un’eventuale restrizione specifica. In occasione della riunione del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, svoltasi il 16 marzo 2017, la maggioranza degli Stati membri ha espresso una preferenza per l’inclusione della formaldeide nella voce 28 dell’allegato XVII del regolamento REACH indipendentemente da qualsiasi ulteriore proposta specifica per limitare tale sostanza.

    Regolamento CEE/UE del 4 maggio 2018 n.675

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Albo Gestori Ambientali: tre circolari importanti

    Con tre circolari, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito indicazioni riguardanti:
    • modalità d’invio delle comunicazioni riguardanti i provvedimenti di sospensione e cancellazioni in seguito al mancato versamento dei diritti d’iscrizione;
    • tempistiche per la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC;
    • modalità d’invio e di accettazione dei ricorsi.
    Circolare n.144/2018: notifica provvedimenti di sospensione e cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione
    Frequentemente non risulta possibile alle Sezioni Regionali notificare i provvedimenti di sospensione e cancellazione, in quanto le imprese non sono provviste di PEC valide e funzionanti o risultano irreperibili anche tramite invio della notifica mediante il servizio postale.
    Ciò comporta il fatto che non possono essere cancellate dall’elenco dell’imprese iscritte, a danno di quelle che hanno regolarmente versato il diritto d’iscrizione.
    Pertanto, dopo aver inviato senza successo la notifica tramite PEC, le Sezioni pubblicheranno sul sito dell’Albo l’elenco delle imprese inadempienti e quindi sospese o cancellate.
    I tempi di questa pubblicazione saranno i seguenti:
    • Decorso il termine del 30 aprile, le Sezione deliberano le sospensioni entro il 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano tramite PEC la sospensione;
    • in caso di PEC inesistente, non valido o non funzionante pubblicano l’elenco il 1° giugno.
    In caso di cancellazione si applica la medesima procedura, applicando le tempistiche previste dall’art.20 co.1 lettera f) del D.M. 120/2014, che prevede la cancellazione dopo un anno dal mancato versamento.
    Leggi circolare n.144/2018

    Circolare n.145/2018: verifica DURC
    Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n.31/2018, il Comitato Nazionale ha chiarito che nel caso in cui la verifica del DURC tramite il servizio “Durc on-line” dia esito “irregolare”, la Sezione competente dovrà effettuare un’ulteriore interrogazione all’INPS nei 3 giorni precedenti la seduta della Sezione relativa alla domanda d’iscrizione in esame.
    Leggi circolare n.145/2018

    Circolare n.146/2018: ricorsi inviati tramite PEC
    Il Comitato Nazionale dell’Albo ha disposto che saranno accettati i ricorsi inviati tramite la PEC dell’impresa ricorrente e dichiarata al Registro Imprese, anche se sprovvista della firma digitale del legale rappresentante.
    Non saranno invece accettati i ricorsi inviati con una PEC diversa da quella dell’impresa, salvo delega del legale rappresentante e firma digitale del mittente.
    Leggi circolare n.146/2018

NEWS

  • INOLTRE...

    • Si segnala la pubblicazione sulla Gu dei nuovi criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) per il servizio di illuminazione pubblica, che entreranno in vigore il 26 agosto 2018.

    • Si avvicina la scadenza “Reach” del 31 maggio 2018 entro la quale dovranno essere formalizzata la registrazione definitiva delle sostanze chimiche preregistrate nel 2017.

    • A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.