Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE

  • Certificazione e verifica di impianti e apparecchi: online dal 27 maggio

    Pubblicata la circolare che chiarisce le modalità di utilizzo del nuovo applicativo Civa messo a disposizione dall’Istituto sul proprio sito.
    Con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019 l’Inail fornisce le istruzioni operative del nuovo applicativo telematico Civa, che a partire dal prossimo 27 maggio dovrà essere utilizzato per richiedere online, sul portale dell’Istituto, i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi.
    La novità, per il momento, riguarda le richieste relative ai seguenti servizi:
    · denuncia di impianti di messa a terra;
    · denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    · messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
    · riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
    · prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
    · messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
    · messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
    · approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
    · prime verifiche periodiche.
    Fino al completamento del processo per la gestione online di tutte le prestazioni di certificazione e verifica, ulteriori servizi – come la messa in servizio cumulativa di attrezzature a pressione, la riparazione e la taratura delle valvole – dovranno essere richiesti utilizzando i moduli disponibili sul portale Inail, da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC). La posta ordinaria o la consegna a mano saranno ammesse solo per particolari allegati per i quali le procedure di digitalizzazione risultino essere troppo complesse. Per utilizzare l’applicativo Civa sarà necessario essere registrati al portale Inail e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione, ai quali è stato aggiunto quello di “consulente per le attrezzature e impianti”.
    Circolare 13 maggio 2019, n°12

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Albo Gestori Ambientali: categoria 6

    Chiarimenti sull’iscrizione di imprese svizzere
    Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese di autotrasporto svizzere nell’apposita categoria per poter effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti.

AMBIENTE: MUD

  • MUD

    SI ricorda la scadenza del 22 giugno 2019, termine entro il quale dovrà essere presentato il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) ex Dpcm 24 dicembre 2018.

    Circolare 09 maggio 2019

AMBIENTE: TUTTI

  • TUTTI

    Le nuove modalità di redazione della relazione di riferimento da allegare alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale – AIA
    In attuazione del Testo Unico Ambientale il Ministero dell’Ambiente ha nuovamente definito, dopo una precedente bocciatura da parte del Tribunale Amministrativo del Lazio, le modalità per la redazione della relazione di riferimento da allegare alle richieste di autorizzazione integrata ambientale – AIA.
    Devono presentare tale relazione:
    • Attività soggette ad autorizzazione statale:
    o Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
    o Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
    o Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie;
    o Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all’allegato VIII, pertanto sottoposte ad autorizzazione regionale;
    o Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW se alimentate, anche parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
    • Impianti ed attività per i quali, in base alla verifica applicando la procedura prevista nell’allegato 1 al Decreto, risulta essere necessaria la presentazione della domanda di riferimento.
    Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n° 104

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PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Prevenzione incendi e CPI

    Sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
    Con il decreto in argomento vengono introdotte con decorrenza 21 ottobre 2019 (centoottanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta ufficiale) importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015.
    Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) prevedono l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco”. Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:
    1. l’ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell’allegato I al DPR 151/2011);
    2. l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.
    1. L’ampliamento del campo di applicazione
    Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l’introduzione dì alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:
    • l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice. L’introduzione dell’attività 69 nel campo dì applicazione indica l’applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
    • l’introduzione dell’attività 72, legata all’emanando RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
    • l’introduzione dell’attività 73.
    2. L’ obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dci “criteri tecnici di prevenzione incendi”.
    Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:
    • il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate dì RTV “di nuova realizzazione”;
    • il Codice si applica agli interventi dì modifica di attività esistenti, a condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
    • per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità dì continuare ad applicare i criteri generali dì prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività;
    • il Codice può essere dì riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I);
    • per le attività dotate dì RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.
    Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

    Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
    Decreto Ministeriale 12 aprile 2019

ARGOMENTO QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA: TUTTI

  • Decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”)

    E’ stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”).
    Il testo finale contiene:
    Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
    • modifiche al codice dei contratti pubblici
    • disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
    • disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
    • commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
    • norme in materia di rigenerazione urbana
    Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area etnea
    Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017
    Le principiali modifiche al Codice appalti riguardano:
    • superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
    • innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
    • il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia (5,5 milioni per lavori); la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
    • la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000 euro;
    • è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
    • l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture;
    • il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto;
    • il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa;
    • eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici;
    • vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
    • eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
    • la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
    • le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante.
    Le modifiche al Testo unico per l’edilizia
    Con l’entrata in vigore del decreto Sblocca cantieri, sono state apportate alcune modifiche anche al Testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001) in materia di:
    1. rigenerazione urbana, ed in particolare riguardo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (art.2 bis del testo unico)
    2. deposito al SUE e denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art.65 del testo unico)
    3. disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (art. 94 bis del testo unico)

    Gazzetta ufficiale N°92