Sicurezza

SICUREZZA: ARGOMENTO FORMAZIONE

  • FAQ Accordo Stato Regioni 2025: formazione su attrezzature di lavoro

    Formazione sicurezza lavoro: le FAQ sull’Accordo Stato Regioni 59/2025 forniscono chiarimenti su: validità dei corsi, aggiornamenti, requisiti dei docenti e obblighi formativi per le attrezzature di lavoro.
    Il documento pubblicato – “FAQ – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione” – è stato elaborato da un gruppo interistituzionale composto dai rappresentanti della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti e garantire una uniformità interpretativa.
    https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026

    INTERPELLO SULLA QUALIFICA DEI FORMATORI DI SEMINARI E CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E CSE/CSP
    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce i requisiti necessari per i relatori di corsi, seminari e convegni in materia di formazione obbligatoria per l’aggiornamento delle figure del Responsabile della Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP), operando significative distinzioni
    La specifica è contenuta nell’interpello n. 1/2026 del 28/04/2026, pronunciato in seguito all’istanza promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. In breve, alla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro è stato domandato se, per rendere valido un seminario o un convegno ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, i relatori devono essere “formatori certificati” ai sensi del decreto interministeriale del 06/03/2013, al pari di quanto previsto nei casi di corsi.
    La risposta ministeriale stabilisce una distinzione fondamentale tra i percorsi formativi standard e gli eventi di aggiornamento meno strutturati. La Commissione ha infatti chiarito che, mentre per i corsi di formazione veri e propri resta obbligatorio l’impiego di docenti qualificati secondo la normativa vigente, tale rigore non si applica ai relatori che intervengono in seminari o convegni.

    Interpello in merito alle norme che regolano la formazione obbligatoria

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE

  • Sicurezza in genere

    Il 30 aprile 2026 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge approvato nella seduta n. 172 del 28 aprile 2026 del Consiglio dei ministri e successivamente presentato nel “Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 172” disponibile al seguente link:
    Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 172 | www.governo.it.

    Il nuovo decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” è stato emanato in occasione della “Festa dei lavoratori” del primo maggio e affronta temi diversi in materia di lavoro:
    •salario giusto;
    •incentivi all’occupazione (bonus donne, bonus giovani, bonus ZES 2026);
    •incentivo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro;
    •conciliazione tra famiglia e lavoro;
    •rinnovi contrattuali;
    •qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali.
    Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.

    Incentivi all’occupazione
    Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:
    •bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
    •bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
    •bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
    •bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

    Salario giusto
    La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.

    Disciplina dei rinnovi contrattuali
    Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).

    Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche
    Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:
    •la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
    •il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.

    Conciliazione famiglia-lavoro
    Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

    Trattamento di fine rapporto
    Si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

    CERTIFICATO DI INFORTUNIO TELEMATICO, DAL 13 MAGGIO NUOVA VERSIONE INAIL
    L’INAIL rende disponibile dal 13 maggio la nuova versione del servizio online per la compilazione e l’invio del certificato medico di infortunio, nell’ambito degli interventi di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici e di miglioramento della gestione delle comunicazioni con gli assistiti.
    Lo comunica lo stesso Istituto con nota dell’11/05/2026.

    https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/news/notizia.2026.05.servizi-online-dal-13-maggio-sul-portale-inail-disponibile-la-nuova-versione-del-certificato-di-infortunio-telematico.html

    L’aggiornamento prevede la riduzione dei campi obbligatori, l’eliminazione delle informazioni non essenziali e la razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato, al fine di rendere più agevole e uniforme l’inserimento dei dati. È inoltre introdotto l’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato per agevolare le comunicazioni relative alla pratica.
    Il servizio resta operativo nelle tre modalità già previste: applicativo online, invio offline tramite file in formato .xml e interoperabilità/cooperazione applicativa. Per le modalità offline e in interoperabilità è richiesto l’adeguamento dei sistemi, sulla base della documentazione tecnica aggiornata (manuali utente, specifiche e schemi XML), disponibile nella sezione di supporto e nel catalogo dei servizi di interoperabilità.
    Per l’assistenza restano attivi il servizio “Inail risponde” e il Contact Center dell’Istituto.

AMBIENTE: ARGOMENTO RIFIUTI

  • DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFUTI URBANI

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, n. 98 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2026 recante: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
    Entrata in vigore del provvedimento: 14 maggio 2026

    Nello specifico, il decreto ministeriale 26 marzo 2026 ribadisce la centralità degli enti di governo d’ambito territoriale e dei comuni, i quali hanno la responsabilità di realizzare e disciplinare tali aree in coerenza con i piani di gestione dei rifiuti. La gestione operativa, invece, viene demandata a regolamenti locali che devono dettagliare non solo le modalità di accesso e le regole di utilizzo, ma anche l’esatta individuazione delle tipologie di materiali conferibili.
    La nuova disciplina, che abroga il D.M. 8 aprile 2008 ed il D.M. 13 maggio 2009, inasprisce i requisiti tecnico-strutturali dei centri, imponendo localizzazioni idonee e infrastrutture avanzate, come pavimentazioni impermeabili e sistemi di gestione delle acque, per prevenire ogni forma di inquinamento. Sarà inoltre necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri. La sicurezza operativa è garantita dalla netta separazione tra rifiuti pericolosi e non, oltre a una regolamentazione rigorosa dei flussi per categorie sensibili quali RAEE e batterie, soggette a precisi limiti di stoccaggio. Oltre alla tracciabilità garantita da specifici allegati tecnici, la norma promuove l’economia circolare con aree dedicate al riutilizzo e concede dodici mesi alle strutture già esistenti per conformarsi ai nuovi standard.

    Decreto Ministeriale 26 marzo 2026

     

    MOZZICONI DI SIGARETTA, NUOVO CODICE EER ALBO GESTORI
    Cambia la classificazione dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. A partire dal 21 maggio 2026, le imprese che svolgono esclusivamente attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti devono fare riferimento al codice EER 20 01 99, in luogo del precedente 20 03 99.
    L’aggiornamento è stato disposto con la deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026 del Comitato nazionale dell’Albo, che recepisce le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 26 marzo 2026 in materia di centri di raccolta;

    Deliberazione (naz) 20 maggio 2026, n.2/ALBO/CN

     

    RIFIUTI ABBANDONATI, ALBO: TRASPORTO ANCHE CON MEZZI IN CATEGORIA 4 E 5
    L’Albo nazionale gestori ambientali è intervenuto sulle modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, chiarendone il corretto inquadramento ai fini dell’iscrizione.
    In particolare, nella circolare n. 3 del 21 maggio 2026 viene ribadito che, in linea con precedenti indicazioni ministeriali, tali rifiuti, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006, sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale natura anche sotto il profilo della tracciabilità. Resta inoltre fermo l’obbligo in capo ai Comuni di provvedere alla loro rimozione in caso di abbandono da parte di ignoti o di inadempienza dei responsabili, indipendentemente dalla natura originaria. Il documento richiama le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, che ammettono, al ricorrere di determinate condizioni, la cosiddetta “classificazione a vista” per quelli palesemente non pericolosi e omogenei, con esclusione delle tipologie più critiche (tra cui rifiuti combusti, contenenti amianto o non classificabili visivamente).In tale quadro, l’Albo chiarisce che, oltre ai mezzi iscritti in categoria 1, è possibile utilizzare anche veicoli iscritti alle categorie 4 (raccolta di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta di rifiuti speciali pericolosi) per il relativo trasporto. Tali categorie, infatti, garantiscono requisiti tecnici più adeguati in relazione alla natura dei materiali, consentendo una corretta identificazione mediante attribuzione del codice EER e una gestione più sicura delle operazioni di recupero o smaltimento.

    Circolare (Comitati) 21 maggio 2026, n.3

     

    CONVERSIONE DL “COMMISSARI”, OBBLIGO RIUSO FRESATO D’ASFALTO FINO A FINE 2026

    Legge 71/2026
    Fino al 31 dicembre 2026 le pubbliche amministrazioni appaltanti sono tenute a riutilizzare il materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, compreso il fresato d’asfalto, negli interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione delle infrastrutture stradali.
    Sotto il profilo operativo, la norma chiarisce che il materiale può essere qualificato come “materiale tolto d’opera” e trasportato senza ulteriori trasformazioni ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006. In tali casi, per il trasferimento verso i siti di valutazione tecnica o di riutilizzo è sufficiente il documento di trasporto (DDT), con conseguente semplificazione degli adempimenti.

    Legge 8 maggio 2026, n.71

AMBIENTE: ARGOMENTO ENERGIA – SOSTENIBILITA’

  • Consumi energetici edifici, nuove modalità di calcolo

    A partire dal 24 maggio 2026 entreranno in vigore le nuove modalità di calcolo, stabilite dall’Unione Europea, del potenziale di riscaldamento globale (GWP) lungo l’intero ciclo di vita degli immobili. La novità normativa, risiede nell’obbligo di inserire il valore del GWP all’interno dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Questo dato non sarà basato su stime teoriche generiche, ma dovrà riflettere lo stato dell’edificio così come è stato effettivamente realizzato. Per garantire uniformità a livello europeo, il calcolo verrà effettuato, tra gli altri, seguendo le prescrizioni tecniche della norma EN 15978 sulla sostenibilità delle costruzioni.

    Regolamento delegato (UE) 16 dicemebre 2025, n.52

AMBIENTE: ARGOMENTO SOSTENIBILITA’

  • GREENWASHING, COMMISSIONE UE AGGIORNA LE FAQ

    La Commissione Europea ha aggiornato le FAQ relative alla direttiva (UE) 2024/825, mettendo così a disposizione uno strumento sempre più utile per gli operatori, chiamati ad una interpretazione quotidiana della disciplina.
    Il documento, aggiornato al 18 maggio 2026 e teso a facilitare la corretta applicazione della cosiddetta direttiva Greenwashing, sembra tuttavia voler puntare ad escludere che si formino analisi automatizzate sull’uso di termini e colori legati alla sostenibilità nei marchi e nei nomi dei prodotti.
    In particolare, la nuova versione delle FAQ precisa che l’uso dei termini “green” o “blue”, così come l’impiego dei colori verde o blu, non costituisce automaticamente un’asserzione ambientale. Al contrario, la valutazione dipende dal contesto commerciale e da ciò che il consumatore medio può ragionevolmente percepire come promessa di beneficio ambientale.
    Al contempo, il termine “blue” viene inserito nella lista delle espressioni con capacità evocativa di sostenibilità al pari di “eco” e “natural”.

    Greenwashing

SICUREZZA ALIMENTARE: ARGOMENTO ETICHETTATURA

  • PACCHETTO VINO, UE RETTIFICA TERMINE DI APPLICAZIONE

    Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 maggio è stata pubblicata una rettifica del regolamento (UE) 2026/471 (c.d. “Pacchetto vino”), che modifica, tra l’altro, la disciplina di mercato nel settore vitivinicolo e le norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose.
    L’intervento (prot. 90408) riguarda un errore materiale contenuto nell’art. 6 del regolamento, relativo alle disposizioni transitorie. In particolare, viene precisato l’ambito applicativo temporale di una delle modifiche introdotte dall’art. 1, che interviene sul regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel testo originario si prevedeva che il punto 10) si applicasse a decorrere dal 19 settembre 2027. Con la rettifica, tale previsione viene circoscritta alla sola lettera a) del medesimo punto, chiarendo che il differimento riguarda esclusivamente tale specifica disposizione.
    Resta invece invariata l’applicazione dell’art. 1, punto 8), fissata al 19 marzo 2030.
    La rettifica assume rilievo per la corretta interpretazione delle tempistiche del regolamento, contribuendo a evitare incertezze applicative per gli operatori del settore.

    Rettifica 22 Maggio 2026, n.90408

     

    SICUREZZA ALIMENTARE, RILASCIATA NUOVA VERSIONE FSSC 22000
    La Fondazione FSSC ha divulgato la versione 7 della norma FSSC 22000, rafforzando la credibilità internazionale dello schema e allineandosi all’evoluzione degli standard globali e dei parametri di benchmarking. Il documento introduce una profonda revisione dei requisiti per i sistemi di gestione della sicurezza alimentare certificati in conformità allo standard riconosciuto GFSI. Il nuovo standard riserva maggiore spazio a temi cruciali come la sostenibilità, l’integrità e lo sviluppo di una solida cultura della sicurezza alimentare all’interno delle aziende. Per quanto riguarda le tempistiche di adeguamento, è previsto un periodo di transizione indicativo di 12 mesi per le organizzazioni già certificate.

    FSSC 22000 SCHEME 

AREA 231: ARGOMENTO DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

  • NUOVI REATI PRESUPPOSTO (ART. 25-BIS.1)

    La legge 21 aprile 2026, n. 75 ha introdotto una riforma organica del sistema di tutela agroalimentare, con impatti diretti e profondi sul D.Lgs. 231/2001
    A livello di responsabilità delle aziende, i nuovi reati non formano un nuovo articolo della 231, ma si inseriscono nell’Art. 25-bis.1 (“Delitti contro l’industria e il commercio”); tale famiglia, che prima era considerata “secondaria” o meno rischiosa, diventa ora centrale per chiunque operi nel settore food;
    In questo modo, L’Art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 raccoglie , ora, i “Delitti contro l’industria e il commercio “includendo le nuove tutele agroalimentari.
    Reati Tradizionali (Industria e Commercio)
    •Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio
    •Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
    •Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali
    •Art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio
    •Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
    •Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
    •Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

    Nuovi Reati Agroalimentari (Legge 75/2026)
    Questi articoli sono stati inseriti o modificati dalla riforma per proteggere il patrimonio agroalimentare:
    •Art. 517-sexies c.p. – Frode alimentare: punisce chi importa, esporta o mette in circolazione alimenti non genuini
    •Art. 517-septies c.p. – Commercio di alimenti con segni mendaci: sanziona l’inganno sull’origine, provenienza o qualità dell’alimento
    •Art. 517-octies c.p. – Aggravanti specifiche e Agropirateria (quando le frodi sono commesse in modo sistematico o organizzato)

    Reati Abrogati
    •Art. 516 c.p. – La “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” è stata formalmente abrogata e assorbita dalle nuove fattispecie più severe (517-sexies)

    Reati modificati
    •Tutela rafforzata DOP e IGP: modifica dell’Art. 517-quater c.p. per proteggere più efficacemente le indicazioni geografiche

    Inoltre, mentre i reati tradizionali (come il 513 o il 515) prevedono sanzioni in quote “fisse”, i nuovi reati alimentari attivano il calcolo della sanzione basato sul fatturato aziendale; infatti:
    •Superamento del “sistema a quote”: per i nuovi reati alimentari, la sanzione può essere parametrata al fatturato globale totale dell’ente (fino al 5%).
    •Sanzioni minime elevate: introdotte soglie edittali molto alte (fino a 40 milioni di euro se il fatturato non è determinabile) per scoraggiare il profitto illecito.
    •Misure interdittive: estensione della durata delle sanzioni interdittive (fino a 6 anni) che possono portare al blocco totale dell’attività produttiva

    Legge 21 Aprile 2026, n. 75

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: ARGOMENTO ADR

  • Trasporto merci pericolose, deroghe nazionali ADR/RID/ADN

    La Commissione europea ha adottato il provvedimento che aggiorna il quadro delle deroghe temporanee applicabili agli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN) per il periodo 2026-2028. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1041 (G.U.U.E. del 12 maggio), in modifica della direttiva 2008/68/CE, individua un insieme di eccezioni che consentono, in presenza di specifiche condizioni, l’adozione di modalità operative alternative rispetto agli standard tecnici previsti dai tre sistemi internazionali, tenendo conto di esigenze applicative circoscritte a determinati contesti nazionali. Le deroghe riguardano, tra l’altro, il trasporto di contenitori vuoti non bonificati e la movimentazione di rifiuti pericolosi in colli, oltre ad altre ipotesi connesse a operazioni di carattere limitato o locale, con scadenze comprese tra il 30 giugno 2027 e il 31 dicembre 2028.
    Le eccezioni autorizzate trovano applicazione esclusivamente nel territorio degli Stati membri autorizzati – tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania e Spagna – e non riguardano l’Italia.

    Decisione di esecuzione (UE) 5 maggio 2026, n. 1041

AMBIENTE E SICUREZZA: ARGOMENTO SOSTANZE PERICOLOSE

  • NUOVO REGOLAMENTO REACH SULLE MICROPLASTICHE – OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE 2025

    La commissione Europea ha recentemente aggiornato il Regolamento REACH (tramite il Reg. UE 2023/2055), introducendo nuove restrizioni sull’uso delle microplastiche e un nuovo obbligo di rendicontazione annuale all’ECHA.
    La scadenza per la rendicontazione relativa all’anno 2025 è fissata al 31/05/2026.

    Le microplastiche sono particelle di plastica inferiori a 5 mm
    Le linee guida aggiornate dall’ECHA forniscono uno strumento concreto per la precisa identificazione dei soggetti tenuti a presentare il report annuale, ossia i fabbricanti di microplastiche, gli utilizzatori a valle che operano a livello industriale e i fornitori, inclusi gli importatori e i distributori, che immettono sul mercato prodotti contenenti queste sostanze in regime di deroga.
    Dal punto di vista pratico, le imprese coinvolte sono chiamate a calcolare e comunicare le emissioni stimate di microplastiche nell’ambiente relative all’anno civile precedente. Oltre alle stime sui rilasci, la dichiarazione deve includere informazioni dettagliate sull’uso specifico, sulla quantità e sull’identità dei polimeri impiegati, l’indicazione dei siti industriali interessati e la specifica deroga applicata.

    Si precisa, infine, che queste informazioni dovranno essere trasmesse in formato IUCLID e inviate in via telematica attraverso la piattaforma REACH-IT.
    Il calendario della conformità è già avviato e prevede una precisa tabella di marcia a scaglioni. Il primo vero banco di prova è fissato per il 31 maggio 2026, data entro la quale i produttori e gli utilizzatori industriali di pellet, fiocchi e polveri destinati alla produzione di plastica devono inviare il loro primo reporting con i dati raccolti nel corso del 2025. L’anno successivo, precisamente entro il 31 maggio 2027, l’obbligo uscirà dai confini della prima trasformazione industriale per estendersi ufficialmente a tutti gli altri operatori e fornitori coinvolti nelle deroghe, completando così il quadro del monitoraggio europeo.

    Linee Guida ECHA

    Regolamento (UE) 25 settembre 2023, n. 2055

AMBIENTE E SICUREZZA: ARGOMENTO PREVENZIONE INCENDI

  • SICUREZZA ANTINCENDIO, QUADERNO INAIL SULLA REGOLA TECNICA VERTICALE V.13

    Il  quaderno tecnico si focalizzai sui rischi di propagazione del fuoco lungo gli involucri edilizi, che spesso rischiano di trasformarsi in vettori d’incendio tra i diversi piani ed offre strumenti pratici, abbandonando l’approccio tradizionale.

    Quaderno Tecnico VVFF