Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

  • Aggiornamenti D. Lgs. 81/2008 Marzo 2024

    Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
    (rif.GU n.52 del 02.03.2024 – Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024)

    Ha apportato le seguenti modifiche al D.Lgs 81/08.:
    – Art. 27. Inserita nota (N1)
    – Art. 90 comma 9 lett. b-bis). Inserita nota (N2)
    – Art. 90 comma 9 lett. c). Inserita nota (N3)
    – Art. 157 comma 1 lett. c). Inserita nota (N1)
    Di seguito l’esplicitazione delle modifiche:

    – Art. 27. Inserita nota (N1)  Art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
    Nota(1)
    1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo
    richiedente:
    a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
    b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
    c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
    d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
    e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
    2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
    3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
    4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
    a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

    b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

    c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

    d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    1) la morte: venti crediti;
    2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
    5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.
    6. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.
    7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
    8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
    9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.
    10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
    11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
    Note
    (1) Articolo così sostituito dall’Art. 29 c. 19 lett. a) del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.

    ***
    – Art. 90 comma 9 lett. b-bis). Inserite nota (N2) e nota (N3)  Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
    1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
    a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
    b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
    1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
    2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
    3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
    4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
    5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
    6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
    7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
    8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
    9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
    a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
    b-bis) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA; (2)
    c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16- bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis). (3)
    10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
    11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (1)
    Nota
    (2) Lettera inserita dall’Art. 29 c. 19 lett. b) del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.
    (3) Lettera modificata dall’Art. 29 c. 19 lett. b) del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.
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    Art. 157 comma 1 lett. c). Inserita nota (N1)  Art. 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
    1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
    a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
    b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
    c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b -bis ) e c), e 101, comma 1, primo periodo (1)
    Note
    (1) Lettera modificata dall’Art. 29 c. 19 lett. c) del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.

    Decreto Legge 2 marzo 2024, n°19

    D.Lgs 81/2008 consolidato 2024 Ed. 35.0 Marzo 2024

SICUREZZA: AGENTI CHIMICI – SOSTANZE PERICOLOSE

  • NUOVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PER PIOMBO E DIISOCIANATI

    Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 marzo 2024, la direttiva (UE) 2024/869, che rafforza la tutela dei lavoratori dall’esposizione al piombo e ai diisocianati. Il provvedimento europeo introduce, infatti, a modifica della direttiva 2004/37/CE, nuovi valori limite del piombo e dei suoi composti inorganici nonché un abbassamento del limite di esposizione sul lavoro al piombo.
    In particolare, il limite professionale di esposizione al piombo passa da 0,015 a 0,03 mg/m3.
    Il valore limite biologico, invece, è fissato in 30 Pb μg/100 ml di sangue fino al 31 dicembre 2028 e in 15 Pb μg/100 ml di sangue a partire dal 1° gennaio 2029.

    Tali modifiche alla direttiva del 2004 sono finalizzate alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

    L’Intervento si estende anche alla direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, con introduzione di modiche che per la prima volta fissano un limite complessivo e un limite di esposizione professionale di breve durata ai diisocianati.
    Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2028, il limite complessivo di esposizione ai diisocianati è fissato a 10 μg NCO/m3 (con riferimento all’arco temporale medio di 8 ore) e il limite di breve durata a 20 μg NCO/m3 (per poi passare, rispettivamente, a 6 e 12 μg NCO/m3 dal 1° gennaio 2029).

    L’atto normativo Ue, che entrerà in vigore il prossimo 8 aprile, demanda agli Stati membri l’attuazione tramite l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 9 aprile 2026, con obbligo per gli stessi di immediata informazione della Commissione.
    Direttiva CEE/CEEA/Ce 13 marzo 2024, n°869

SICUREZZA: SPAZI CONFINATI

  • LAVORO IN AMBIENTI INQUINATI E CONFINATI, ULTERIORE CHIARIMENTO INL SULLA CERTIFICAZIONE CONTRATTI

    In materia di obblighi di certificazione nell’ambito dei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011, sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota 7 marzo 2024, n. 1937. Il chiarimento fa seguito alla precedente nota ministeriale protocollata n. 694 del 24 gennaio scorso, proponendo una interpretazione letterale del D.P.R. 177 cit. in merito alla certificazione, «anche al fine di non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione e di evitare possibili contenziosi». A tal fine – si legge nel documento – «l’Ispettorato ha ritenuto opportuno proporre una modifica dello stesso D.P.R. n. 177/2011, la cui attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni».
    Nota ministeriale 7 marzo 2024, n°1937

AMBIENTE: ACQUA

  • TUTELA ACQUE, NUOVI VALORI PER LA CLASSIFICAZIONE

    Nuovi criteri di monitoraggio delle acque. Sulla Gazzetta europea dello scorso 8 marzo è, infatti, comparsa la decisione (UE) n. 2024/721, che aggiorna i criteri che gli Stati membri devono utilizzare per classificare lo stato ecologico delle acque, al fine di comparare i risultati.
    Il provvedimento – che abroga e sostituisce la decisione (UE) 2018/229 -, nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo ambientale del “buono stato ecologico” dei corpi idrici, prevede una procedura di valutazione e raffronto incentrata su una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio presenti in ciascuno Stato e in ciascuna ecoregione dell’Unione.
    Gli Stati membri dovranno, poi, utilizzare i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicate, valori adeguati al progresso scientifico e tecnico dei sistemi di monitoraggio e classificazione.
    Decisione CEE/CEEA/CECA 27 febbraio 2024, n°721

AMBIENTE: RIFIUTI

  • MUD 2024, PUBBLICATO IN GAZZETTA IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52 il DPCM 26 gennaio 2024, contenente il modello unico di dichiarazione ambientale 2024 a sostituzione integrale del modello precedente.
    Il modello e le relative istruzioni sono pubblicate in allegato al citato decreto.
    La Legge 25 gennaio 1994, n. 70 fissa il termine di presentazione della dichiarazione in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto che adotta il modello sostitutivo. Pertanto, il termine per la presentazione del MUD è, per quest’anno, il 30 giugno 2024.
    Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale deve essere inoltrato mediante invio telematico alla Camera di Commercio competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

    DPCM 26 gennaio 2024

    E-WASTE, IN ARRIVO NUOVE REGOLE UE SULLO SMALTIMENTO
    I costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 spetteranno al produttore delle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e la responsabilità estesa del produttore per prodotti AEE contemplati dalla normativa in materia solo dal 2018 si applicherà ai prodotti immessi sul mercato dopo tale data.

    Queste le due novità principali approvate dal Consiglio Ue a modifica della Direttiva 2012/19/UE (“Direttiva RAEE”). Ne dà notizia il comunicato ufficiale del 4 marzo, che spiega come l’intervento normativo in parola si sia reso necessario a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sentenza del 25 gennaio 2022, n. C 181/20), che ha ritenuto parzialmente invalida la direttiva RAEE laddove prevede che la responsabilità estesa del produttore ai suddetti rifiuti si applica retroattivamente per quelli immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

    https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/03/04/e-waste-council-adopts-amendments-to-clarify-who-pays-for-management-costs/

    RIFIUTI SANITARI INFETTIVI, SE STERILIZZATI SONO URBANI SENZA VINCOLI NELLO SMALTIMENTO
    I rifiuti sanitari infettivi, se assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani senza condizionamenti nelle modalità di smaltimento. Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente con la risposta all’interpello n. 43348 dello scorso 6 marzo.
    Il quesito, redatto dalla Regione Toscana, è stato presentato per far luce sull’applicazione dell’art. 30 bis del D.L. n. 23/2020 – che assimila i rifiuti sanitari sterilizzati a quelli urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione in impianti di incenerimento – per chiedere se la norma in questione intende modificare implicitamente il DPR 254/2003 (che, invece, condiziona tale assimilazione alla destinazione dei rifiuti), e se sia, inoltre, corretto attribuire ai rifiuti sanitari così assimilati il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”. Il Mase, dopo il consueto excursus normativo di riferimento, specifica che «i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254 cit., presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive». Affermativa anche la risposta al secondo interrogativo, dove viene specificato che «tali rifiuti, una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003».
    Interpello n°43348
    RAEE, UE LIMITA LA RESPONSABILITÀ ESTESA RETROATTIVA DEL PRODUTTORE
    Novità in materia di rifiuti elettronici. Sulla Gazzetta ufficiale del 19 marzo è stata infatti pubblicata la direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il documento mira ad allineare la direttiva RAEE alla sentenza della Corte di giustizia C-181/20 che aveva sancito la parziale invalidità della direttiva a causa dell’applicazione retroattiva ingiustificata della responsabilità estesa del produttore ai rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

    In particolare, con la nuova direttiva viene stabilito che:
    • i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 (data di entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE) spettano al produttore delle AEE;
    • la responsabilità estesa del produttore per i prodotti AEE aggiunti all’ambito di applicazione della direttiva 19 cit. a decorrere dal 15 agosto 2018 (data in cui è terminato il periodo transitorio previsto dalla direttiva stessa) si applica ai prodotti elettronici immessi sul mercato dopo tale data.

    La direttiva prevede, inoltre, una clausola di riesame in base alla quale la Commissione deve valutare, entro il 2026, la necessità di sua revisione, valutando – tra l’altro – se sia il caso di prevedere una categoria di AEE denominata “Pannelli fotovoltaici” al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di AEE esistente denominata “Apparecchiature di grandi dimensioni”.

    Gli Stati membri dovranno conformarsi al provvedimento (in vigore dal prossimo 8 aprile) entro il 9 ottobre 2025.
    Direttiva CEE/CEEA/CE 13 marzo 2024, n°884

AMBIENTE: ENERGIA

  • Piano nazionale per l'energia e il clima, le Raccomandazioni Ue all'Italia

    Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 marzo 2024 la Raccomandazione (UE) 2024/599, che contiene le indicazioni della Commissione all’Italia sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNEC) 2021-2030.

    Raccomandazione CE 18 dicembre 2023, n°599

AMBIENTE: CONSUMI

  • GREENWASHING, PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA (UE) 2024/825 A TUTELA DEI CONSUMATORI

    Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, con nuove disposizioni a tutela dei consumatori, esattamente “sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione” (divieto di c.d. greenwashing). La direttiva aggiunge all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing legate al c.d. greenwashing (ambientalismo di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni, con l’obiettivo di proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.
    5 le pratiche sleali elencate:
    • “esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche”;
    • “formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione” (ad esempio “eco-friendly”, “biodegradabile”, “green”);
    • “formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o dell’attività” (ad esempio prodotto “riciclato”, quando solo una delle materie prime che lo compongono è riciclata);
    • “asserire – sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra -, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra” (ad esempio “impatto zero”);
    • “presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista” (ad esempio “non testato sugli animali” per un prodotto cosmetico).
    La nuova direttiva introduce il divieto riguardo:
    1. indicazioni infondate sulla durata;
    2. inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario;
    3. false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.
    Sono modificate le norme sull’etichettatura dei prodotti, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove (ogni green claim relativo a benefici ambientali futuri dovrà essere supportato da impegni di sostenibilità chiari, concreti e verificati da enti indipendenti).
    Per quanto riguarda i Marchi di sostenibilità, verranno autorizzati solo quelli basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.
    La direttiva entra in vigore il 26 marzo 2024, gli Stati membri devono recepirla entro il 27 marzo 2026 per poi applicare le disposizioni dal 27 settembre 2026.
    Direttiva CEE/CEEA/CE 28 febbraio 2024, n°825

AMBIENTE: AUA

  • L'ABRUZZO PUBBLICA LE ISTRUZIONI

    Informazioni chiare e dettagliate per la presentazione dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale). Questo l’ausilio che la Regione Abruzzo intende fornire, mettendo a disposizione le schede di semplificazione adottate con DGR 7 febbraio 2024, n. 82 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 6 marzo 2024, n. 10, “quale strumento utile alla corretta attivazione di tutti i procedimenti propedeutici e conseguenti al rilascio dell’AUA di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.
    Le schede forniscono dettagliate istruzioni con riguardo a:
    – ambito di applicazione;
    – soggetti obbligati;
    – autorità competenti;
    – modalità, contenuto e tipi di istanza e allegati;
    – disciplina delle autorizzazioni e limitazioni riguardanti le emissioni in atmosfera, sonore e odorigene.
    Delibera giunta regionale 7 febbraio 2024, n°82

    Schede di semplificazione

AMBIENTE: IMBALLAGGI

  • IMBALLAGGI

    Nuove regole per imballaggi senza plastica. Lo scorso 4 marzo la presidenza del Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto, infatti, un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr).
    https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/03/04/packaging-council-and-parliament-strike-a-deal-to-make-packaging-more-sustainable-and-reduce-packaging-waste-in-the-eu/?trk=public_post_comment-text