Sicurezza

SICUREZZA: ARGOMENTO AGENTI CHIMICI

  • Agenti Chimici

    Il modello MoVaRisCh per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro è stato aggiornato al 28 febbraio 2026 e reso disponibile dall’AUSL della Romagna. Validato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia nell’ambito dell’applicazione delle Linee guida relative al Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008, il modello rappresenta un riferimento tecnico interregionale utilizzabile come guida per la valutazione del rischio chimico su tutto il territorio nazionale. La versione 2026 recepisce le più recenti novità normative, tra cui il D.Lgs. 135/2024, il Regolamento (UE) 2020/878 sull’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza (SDS), il Regolamento delegato (UE) 2021/979 relativo al biossido di titanio e il Regolamento delegato (UE) 2023/707, che introduce nuovi pericoli, compresi gli interferenti endocrini. Lo strumento permette di classificare i lavoratori esposti secondo il rischio per la salute, distinguendo tra condizioni di rischio irrilevante e non irrilevante, con conseguenti obblighi in termini di misure preventive, sorveglianza sanitaria e adempimenti previsti dal TUS.

    Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE

  • Sicurezza sul lavoro, bando Isi 2025 Inail: domande entro il 28 maggio 2026

    Dal 13 aprile le imprese interessate a realizzare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono presentare domanda di finanziamento nell’ambito del Bando Isi 2025 promosso dall’Inail. Il termine per l’invio delle istanze è fissato alle ore 18 del 28 maggio 2026.

SICUREZZA: ARGOMENTO CANTIERI – SICUREZZA IN GENERE

  • Patente a crediti, INL definisce commissioni e procedure di recupero

    L’INL ha diffuso il decreto di costituzione delle Commissioni territoriali finalizzate al recupero dei crediti della patente a punti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento attua le modifiche introdotte dai decreti-legge n. 19/2024 e dal decreto del Ministro del lavoro 132/2024 fornendo indicazioni operative sull’intera rete territoriale nazionale. Le Commissioni, costituite presso ciascun ambito regionale, sono composte da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con il compito di valutare le istanze di recupero dei crediti da parte di imprese e lavoratori autonomi. La partecipazione dei rappresentanti delle ASL e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è prevista senza diritto di voto.
    Il decreto disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione delle istanze, che dovranno avvenire in via telematica, corredate di documentazione e, se necessario, di un Piano di recupero dei crediti e richiesta di audizione. Le Commissioni potranno richiedere l’adempimento di specifici percorsi formativi e la realizzazione di investimenti in sicurezza, con l’obiettivo di permettere il recupero dei crediti decurtati fino al raggiungimento del punteggio minimo di 15.

    Decreto Ministeriale 6 marzo 2026, n.24

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Milleproroghe 2026, in Gazzetta la legge di conversione: rinviato l'obbligo del FIR digitale

    È entrata in vigore il 1° marzo 2026 la legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026.
    Tra le principali novità
    – rinvio al 15 settembre 2026 dell’obbligo di utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale. Contestualmente, l’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI è differita alla stessa data, tramite l’introduzione del comma 10-bis all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
    – Requisiti tecnici per il trasporto di rifiuti pericolosi: la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi, condizione per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, diventa obbligatoria a partire dal 30 giugno 2026. All’Albo spetterà definire tempi e modalità di installazione.
    – Ulteriori proroghe riguardano il riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura: le regioni e province autonome potranno autorizzare tali pratiche per impianti già in esercizio al 15 aprile 2023 fino al 31 dicembre 2026. Contestualmente, il DM 12 giugno 2003, n. 185, recante norme tecniche sul riutilizzo delle acque reflue, sarà abrogato all’entrata in vigore del nuovo regolamento previsto dall’art. 99 del D.Lgs. 152/2006.
    – Prorogata al 31 dicembre 2026 l’efficacia della norma transitoria che consente agli impianti di produzione di cemento autorizzati al recupero energetico di rifiuti (R1) di considerare vincolante solo il quantitativo massimo annuo, in deroga ai limiti riferiti a periodi inferiori all’anno.

    Legge 27 febbraio 2026, n.26

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo il DPCM che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2025. In base all’art. 6 della Legge n. 70/1994, il termine per la presentazione è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione; pertanto, la scadenza è prorogata al 3 luglio 2026.

    Sul sito del sistema RENTRI sono state pubblicate nuove FAQ per chiarire le procedure operative relative alla gestione dei rifiuti, aggiornando le indicazioni per il trasporto in cisterna, il trasporto intermodale con tratta marittima, la sostituzione del destinatario durante il trasporto e la pulizia delle reti fognarie.
    qui il link di dettaglio alla FAQ Portale Supporto
    – Per quanto riguarda il trasporto in cisterna, i rifiuti pericolosi non possono essere trasportati alla rinfusa ma devono essere conferiti in contenitori dedicati. Di conseguenza, nel Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), al campo 6 va indicata la voce “n. colli/contenitori”, e nel campo 17 (Annotazioni) deve essere specificato che si tratta di trasporto in
    – Per i trasporti intermodali che comprendono una tratta marittima, le FAQ precisano che il campo “Tratta marittima – Gestore Marittimo” del FIR non deve essere compilato fino alla pubblicazione di ulteriori disposizioni.
    – In caso di sostituzione del destinatario durante il trasporto, è prevista una procedura transitoria. Per il FIR cartaceo, il trasportatore compila il campo 16 indicando il nuovo destinatario e le motivazioni nel campo 17. Per il FIR digitale, il trasportatore emette un nuovo formulario riportando le informazioni originali e indicando la nuova destinazione, con annotazioni sul numero del FIR sostituito e sulla ripartenza del trasporto. Il nuovo destinatario trasmette quindi copia completa al produttore, al trasportatore e al RENTRI
    – Aggiornate le indicazioni per le attività di pulizia delle reti fognarie. I soggetti che svolgono queste attività devono iscriversi al RENTRI come trasportatori e produttori di rifiuti. Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, è consentito continuare a utilizzare il modello cartaceo previsto dall’art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, vidimato tramite l’applicazione VIVIFIR. Dal 13 febbraio 2026, per il trasporto da raggruppamento temporaneo a impianto di destino, è obbligatorio l’utilizzo del FIR digitale per i rifiuti pericolosi e per quelli non pericolosi con più di 10 dipendenti.

    Rottami metallici, nuove soglie per l’esportazione
    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto che introduce nuove soglie quantitative per le operazioni di esportazione dei rottami metallici, ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 21/2022, come modificato dal decreto-legge n. 84/2024. In particolare, il provvedimento dell’11 febbraio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo, stabilisce che le esportazioni dei rottami identificati dai codici 7404, 7602 e 7902 sono ora soggette a notifica obbligatoria quando superano le seguenti quantità:
    • codici 7404 e 7602 (rame, alluminio): oltre 75 tonnellate per singola operazione o 150 tonnellate nel mese solare;
    • codice 7902 (zinco): oltre 50 tonnellate per singola operazione o 100 tonnellate nel mese solare.
    Il provvedimento entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta.

    Decreto Pres. Cons. Ministri 11 febbraio 2026

AMBIENTE: SOSTENIBILITA’ – REATI IN MATERIA AMBIENTALE

  • ARGOMENTO SOSTENIBILITA' - REATI IN MATERIA AMBIENTALE

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto con cui l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2024/825, la “Empowering Consumers for the Green Transition Directive. Il provvedimento modifica il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) per contrastare il cosiddetto “greenwashing” rafforzare la trasparenza delle informazioni su durabilità, riparabilità e impatto ambientale dei prodotti. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026. Nel dettaglio, il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 amplia innanzitutto il quadro definitorio del Codice del consumo introducendo nuovi concetti, come “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “etichetta di sostenibilità”, “durabilità” e “indice di riparabilità”. Vengono inoltre disciplinati i sistemi di certificazione che consentono l’uso di “etichette green”, i quali dovranno basarsi su verifiche indipendenti e su requisiti pubblici e trasparenti.
    Tra le principali novità figurano nuove ipotesi di pratiche commerciali scorrette. Il decreto considera ingannevoli, ad esempio, le dichiarazioni ambientali generiche non supportate da evidenze verificabili, l’uso di etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione riconosciuti e le affermazioni secondo cui un prodotto sarebbe “climaticamente neutro” o “a impatto zero” basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas serra. Viene inoltre vietato presentare come caratteristiche distintive del prodotto requisiti già imposti dalla normativa europea.
    Le modifiche riguardano anche le informazioni da fornire ai consumatori prima della conclusione del contratto, con un rafforzamento degli obblighi di trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti, comprese quelle legate alla circolarità, come durabilità, riparabilità e riciclabilità. Per i beni che includono elementi digitali dovranno essere indicate anche le informazioni sul periodo minimo durante il quale il produttore garantisce gli aggiornamenti software.
    Il decreto introduce anche strumenti informativi armonizzati a livello europeo, come un avviso standard sulla garanzia legale di conformità e, quando previsto, un’etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità, che segnala ai consumatori la presenza di una garanzia del produttore superiore ai due anni.
    Ulteriori disposizioni mirano a prevenire pratiche legate all’obsolescenza prematura dei prodotti. Sono considerate scorrette, tra l’altro, la mancata informazione sugli effetti negativi degli aggiornamenti software sulle prestazioni dei dispositivi, le indicazioni fuorvianti sulla durabilità dei beni o le comunicazioni che spingono il consumatore a sostituire materiali di consumo prima del necessario.
    Secondo il legislatore, le nuove norme intendono rafforzare la fiducia dei consumatori nelle dichiarazioni ambientali e favorire scelte di acquisto più consapevoli, in linea con gli obiettivi europei della transizione ecologica e dell’economia circolare.

    D. Lgs. Governo 20 febbraio 2026, n.30

AMBIENTE: F-GAS SOSTANZE OZONO LESIVE

  • F-GAS - SOSTANZE OZONO LESIVE

    Il 31 marzo 2026 scade il termine entro il quale le imprese devono trasmettere alla Commissione europea i dati relativi alle attività svolte nel 2025 riguardanti le sostanze che riducono lo strato di ozono. L’obbligo interessa, in particolare, le informazioni su produzione, importazione, esportazione, utilizzo e distruzione dei gas disciplinati dalla normativa unionale.

AMBIENTE: CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

  • CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito il programma delle attività per il 2026 relative ai Criteri ambientali minimi (CAM), le disposizioni obbligatorie che devono essere integrate negli appalti pubblici di specifici beni e servizi.
    Le linee guida per l’aggiornamento dei CAM esistenti e l’avvio di nuove istruttorie sono contenute nel decreto direttoriale 12 febbraio 2026, n. 13, pubblicato sul sito del Dicastero a fine marzo. Il decreto introduce anche nuove categorie di CAM in fase di definizione, riguardanti i servizi di disinfestazione e derattizzazione e il trasporto pubblico locale su gomma, inclusi i servizi scolastici e complementari. L’iniziativa rientra nel Piano d’azione nazionale per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione e punta a rafforzare l’integrazione di criteri ambientali negli acquisti pubblici.

    Decreto Ministeriale 12 febbraio 2026, n.13

AMBIENTE: SOSTENIBILITA’ – ENERGIA

  • SOSTENIBILITA' - ENERGIA

    Con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 2026, la Commissione europea ha definito le prime prescrizioni minime di sostenibilità ambientale applicabili alle procedure di appalto pubblico aventi ad oggetto determinate tecnologie a zero emissioni nette, in attuazione del regolamento (UE) 2024/1735. Il provvedimento – regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 – interviene in particolare sul settore dell’energia eolica, introducendo un requisito minimo di riciclabilità per le pale delle turbine, pari al 70% in peso del materiale recuperabile. Il requisito dovrà essere comprovato in fase di esecuzione e considerato dalle amministrazioni aggiudicatrici, che potranno inserirlo come specifica tecnica o clausola contrattuale, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’ambito di applicazione resta, per ora, limitato alle tecnologie eoliche, anche in ragione della disponibilità di metodologie europee di misurazione della sostenibilità. Restano escluse altre tecnologie, come pompe di calore e batterie, già oggetto di discipline settoriali. L’intervento punta a rafforzare la domanda pubblica di tecnologie sostenibili e a favorire soluzioni circolari, in particolare per componenti critiche come le pale eoliche, ancora caratterizzate da rilevanti difficoltà di riciclo.
    Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di appalto avviate a partire dal 30 giugno 2026.

    Regolamento di esecuzione (UE) 20 marzo 2026, n.718

    INOLTRE:
    -Segnaliamo una nuova risposta ad interpello con cui il Mase chiarisce che Gli operatori del settore dei rifiuti inerti devono adeguarsi ai criteri del DM 127/2024 per poter utilizzare i materiali a fini di recupero ambientale (R10). Lo chiarisce il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in risposta a un interpello della Provincia di Como.
    -Infine, degna di nota è una recente sentenza del Consiglio di Stato, che stabilisce che il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rileva esclusivamente al momento del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e non è necessario che la certificazione venga mantenuta per tutta la durata del titolo.

    Circolare INL 1/2026 fornisce informazioni su:
    -Riguardo ai dispositivi di protezione individuali si ricorda che l’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Secondo la nuova lettera a) il datore di lavoro ‘mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi’; è dunque, necessario verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI”.
    -Riguardo ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto l’art. 5, comma 1, lett. i), del D.L. n. 159/2025 modifica anche l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008:
    •è ribadito “l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza”;
    •è rivista “la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, il novellato comma 2 del citato art. 115 elenca quattro diverse tipologie di sistemi:
    osistemi di trattenuta;
    osistemi di posizionamento sul lavoro;
    osistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
    osistemi di arresto caduta”.
    Inoltre il nuovo comma 4 dell’art. 115 precisa che “tutti i suddetti sistemi sono ‘costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento’”. E fermo restando che “vanno scelti in base all’idoneità ‘per l’uso specifico’, il comma 3 dell’art. 115 stabilisce che i primi tre sistemi hanno priorità rispetto all’ultimo. Infine, è precisato che, in ogni caso, per i ‘sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi’ di cui alla lett. c), vale quanto dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 111, comma 4, per quanto attiene alle circostanze che ne consentono l’utilizzo e all’art. 116 per tutti i requisiti di sicurezza richiesti”.
    Il DL n. 159/2025, all’art. 5, comma 1, lett. h) “ha riformulato l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, che non fa più riferimento alle ‘scale a pioli’ ma più specificatamente alle scale verticali permanenti, ossia quelle ‘fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso’, aventi ‘altezza superiore a 5 metri’ e ‘inclinazione superiore a 75 gradi’”. Si indica che le scale “devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art. 115 o di una gabbia di sicurezza. La norma prevede che la scelta sia effettuata ‘in base alla valutazione del rischio’, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso)”. Dunque, specie in relazione alle scale già installate, “qualora le stesse siano prive di gabbia, le verifiche ispettive dovranno essere tese ad accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori”.
    La Circolare fornisce informazioni anche sulla notifica preliminare: il contenuto obbligatorio della notifica preliminare di cui all’art. 99 del medesimo decreto, dovrà indicare, il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto. La modifica è immediatamente operativa ed è applicabile alle notifiche preliminari da trasmettere successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025”.
    Il DL n. 159/2025 “modificando l’art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce esplicitamente che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi ‘devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva’”. Inoltre il decreto legge incide anche “sugli obblighi del medico competente di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica ‘promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute’”.
    Si introduce poi la lettera e-quater) all’art. 41, comma 2, che stabilisce “la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope”. E rientra nell’alveo della sorveglianza sanitaria la ‘visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive’.

    Infine, il legislatore ha modificato l’art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 “inserendo l’ulteriore comma 3-quater, prevedendo che ‘Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti’.

    Altre novità trattate nel documento INL:
    •Misure di prevenzione di condotte violente o moleste: si indica che l’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025 “ha modificato l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo l’ulteriore lettera z-bis) per effetto della quale, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche ‘la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62’”. E si evidenzia che “l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008”.
    •Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG): la circolare segnala che con l’art. 10 del D.L. n. 159/2025 “è stato modificato, altresì, l’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 – che disciplina i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – il quale non menziona più il superato British Standard OHSAS 18001:2007, recando correttamente il riferimento alla vigente norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.

SICUREZZA ALIMENTARE: ETICHETTATURA

  • DOP e IGP, chiarimenti MASAF sull'indicazione del produttore in etichetta

    Indicazioni operative per rispettare il nuovo obbligo europeo di etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP Tramite la circolare n. 110473 del 6 marzo 2026. È previsto un periodo transitorio: i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Le etichette già stampate potranno essere utilizzate fino al 14 agosto 2026, limitatamente ai prodotti circolanti sul territorio nazionale.

    Circolare Ministeriale 6 marzo 2026, n.110473