Sicurezza

SICUREZZA: ELETTRICO

  • Il nuovo elenco per i soggetti abilitati ai lavori sotto tensione

    Adottato dal Ministero del Lavoro il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori.
    Con il Decreto direttoriale n. 63 del 1 agosto 2022 sono stati adottati gli elenchi – di cui al punto 3.4 dell’Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 – dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell’articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
    Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 20 gennaio 2021.

    Decreto direttoriale del 01 agosto 2022 n° 63

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nuova ordinanza ministeriale

    E’ datata 31 ottobre 2022 l’Ordinanza del Ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255, con cui sono state disposte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.”
    Nell’ordinanza si indica che, ritenuto necessario e urgente prevedere misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, viene, dunque, prorogato l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
    Mentre non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a. i bambini di età inferiore ai sei anni;
    b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
    I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni.
    L’ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

    Ordinanza Ministeriale 31 ottobre 2022
    Nuove ordinanze regionali sui dispositivi di protezione individuale
    Sui bollettini regionali degli ultimi giorni sono stati – pubblicati diversi provvedimenti in tema di dispositivi di protezione individuale.
    In particolare, con Ordinanza del Presidente della Regione Campania 31 ottobre 2022, n. 4 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 91 del 31 ottobre 2022), viene confermato l’obbligo, dal 1 novembre al 30 novembre 2022, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
    Tale obbligo riguarda personale, addetti, utenti e visitatori delle strutture.
    Non si parla di obbligo invece ma di raccomandazione, rivolta a tutti i cittadini, di utilizzare i dispositivi di protezione individuale all’interno dei mezzi di trasporto, locale e regionale al fine di scongiurare l’incremento della diffusione del virus connessa alla condivisione di spazi chiusi in assenza di distanziamento.
    Sarà obbligatorio fino al 31 marzo 2023 l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nel Lazio, previsto con Determinazione del Dirigente (reg.) 31 ottobre 2022, n. G14889 pubblicata sul Bollettino n. 92 dell’8 novembre.
    Nel Trentino, invece, lo stesso obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022, così come stabilito dall’ Ordinanza 3 novembre 2022, n. 25.
    Da segnalare che in tutte e tre le regioni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina:
    – i bambini di età inferiore ai sei anni;
    – le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

    DL 162/2022, DAL 1° NOVEMBRE SANITARI SENZA VACCINO
    Stop all’obbligo vaccinale per il personale sanitario dal 1° novembre scorso, novità prevista dal Decreto Legge, n. 162/2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 31 ottobre.
    Quanto al vaccino anti-Covid, il Governo Meloni ha – quindi – deciso di anticipare la scadenza dell’obbligo di completarne il ciclo per tutti gli operatori sanitari (dai medici agli infermieri) dal 31 dicembre al 1° novembre 2022, in considerazione del mutato quadro epidemiologico, che registra una «diminuzione dell’incidenza dei casi di contagio» e una «stabilizzazione della trasmissibilità».
    Decreto Legge 31 ottobre 2022, n°162

AMBIENTE: EMISSIONI ARIA

  • Metalli ferrosi, adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)

    Sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best available technique) per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi.
    Sulla Gazzetta n. L284 dello scorso 4 novembre, infatti, la Commissione Ue ha pubblicato la decisione (UE) n. 2022/2110 che stabilisce le conclusioni a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
    Il documento fa riferimento alle attività indicate nell’Allegato I, tra cui si segnalano:
    – trasformazione di metalli ferrosi mediante:
    a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora;
    c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora; è compreso il rivestimento in continuo e la zincatura discontinua;
    – trattamento di superficie di metalli ferrosi mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3, se il trattamento avviene con laminazione a freddo, trafilatura o zincatura discontinua;
    – trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
    Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ricordano da Bruxelles, «fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT».

    Decisione CEE/CEEA/CECA 11 ottobre 2022 n°2110

AMBIENTE: IMBALLAGGI

  • Imballaggi, pubblicate nuove Linee Guida etichettatura ambientale

    Pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi. Le linee Guida intendono disciplinare in modo specifico il generale obbligo di etichettatura ambientale previsto dall’art. 219, comma 5, del dlgs 152/2006, nonché gli ulteriori obblighi di marcatura per gli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo. Le informazioni obbligatorie di cui alle Linee Guida in commento sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci. I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi sopra richiamati.
    Il decreto abroga e sostituisce il DM n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” precedenti.
    Come riportato all’interno delle linee guida: “le informazioni necessarie per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, è opportuno considerare che in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web)”.
    Inoltre, le Linee Guida riportano in fondo una tabella – Etichettatura in sintesi – che identifica in maniera sintetica i contenuti rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse:
    • i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati;
    • le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti;
    • le tempistiche;
    Decreto Ministeriale del 28 settembre 2022 n°360

    Gli imballaggi destinati a medicinali ad uso umano o veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sono esclusi dall’obbligo di etichettatura ambientale, in quanto soggetti a specifiche regole settoriali. Lo ha chiarito il Ministero della Transizione Ecologica con la risposta ad interpello 11 novembre 2022, n. 141128.
    Il dicastero è intervenuto a seguito di un quesito di Confindustria che chiedeva se gli imballaggi in questione debbano adempiere, a partire dal 1° gennaio 2023, agli obblighi di etichettatura ambientale dettati dall’art. 219, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Albo Gestori ambientali, provvedimenti su responsabile tecnico

    L’Albo Gestori Ambientali con due provvedimenti, delibera n. 7/2022 e circolare n. 9/2022, dispone rispettivamente sulla dispensa dagli esami per i rappresentanti legali che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni, nonché fornisce indicazioni operative e idoneità del Responsabile tecnico rifiuti.
    La delibera n. 7 del 16 novembre 2022 introduce delle novità relative alla dispensa dagli esami dei legali rappresentanti che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni.
    In particolare, la delibera modifica le precedenti delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019 e ridefinisce, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i criteri per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.
    Deliberazione n°7 del 16 novembre 2022

    La circolare n. 9 del 21 novembre 2022 fornisce indicazioni operative sulla figura del Responsabile tecnico e sulle modalità di accertamento dell’idoneità a svolgere tale ruolo.
    In particolare, l’Albo fornisce chiarimenti su:
    • Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico – tra l’altro, si precisa che la dispensa dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico vale solo per l’impresa dallo stesso rappresentata. Inoltre, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
    • Requisiti del responsabile tecnico – Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
    • Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)
    • Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
    • Disposizioni transitorie

    Circolare 21 novembre 2022 n° 9

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: RADIAZIONI

  • ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE, DAL MINISTERO LE ISTRUZIONI PER L'ABILITAZIONE

    Dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale 9 agosto 2022, dal Ministero del Lavoro arrivano i chiarimenti in ordine ai requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione e le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame di abilitazione. Le istruzioni sono state fornite con la circolare 16 novembre 2022 n. 21, a compendio del Decreto (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023) incentrato su tale figura, che – si ricorda -, secondo l’articolo 7 del D.Lgs. 101/2020, è la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti previsti dall’articolo 130. Il provvedimento stabilisce indicazioni sui titoli di studio e professionali per la domanda (che rimangono quelli ex Allegato XXI del D.Lgs.101 cit.), sugli argomenti indicati dal DM 9 agosto, nonché sulle novità introdotte da quest’ultimo decreto. Con la circolare in questione, il Ministero precisa, poi, che per le sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 2022.
    Circolare Ministeriale 16 novembre 2022, n°21

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • AEE, recepite diverse direttive Ue

    Inquinanti organici persistenti (POP), stretta sull’esaclorobenzene. Con la pubblicazione, infatti, del regolamento (UE) n. 2022/2291 la Commissione europea ha stabilito un valore limite per la presenza dell’esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce (UTC) all’interno di miscele, sostanze o articoli.
    Il documento, intervenendo sull’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti, entrerà in vigore il 13 dicembre 2022.
    L’esaclorobenzene, prevalentemente utilizzato in pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche, era già presente nella lista dell’allegato I cit., ma senza alcun valore limite come contaminante non intenzionale in tracce.
    Al fine, quindi, di adeguare il “regolamento POP” al progresso tecnico e scientifico, di chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione per quanto riguarda l’uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene, la Commissione ha deciso di fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per la sostanza in questione.

    Regolamento CEE/UE 8 settembre 2022 n°2291

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Antincendio, modificati i decreti sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione

    Il Ministero dell’interno, con Decreto 14 ottobre 2022 – pubblicato sulla Gazzetta del 26 ottobre, n. 251 – è intervenuto sui decreti che riguardano la classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione.
    In particolare, il documento modifica il decreto 26 giugno 1984, concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, il decreto del 10 marzo 2005, concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio” e il decreto 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
    Con riferimento al primo decreto si è intervenuti sugli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 11 e sull’Allegato A.2.1, in relazione al dm 10 marzo 2005 sugli artt. 1, 2, 4 e Allegati A e B (questi ultimi abrogati), mentre del terzo è stata modificata la Sezione S1.
    Come specificato dal Ministero, il decreto nasce dalla necessità di «applicare i metodi di prova e di classificazione del sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco del regolamento delegato (UE) 2016/364 anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base “Sicurezza in caso d’incendio” del regolamento (UE) n. 305/2011».
    Decreto Ministeriale 14 ottobre 2022
    Sistemi di sicurezza antincendio. Nuovi chiarimenti Nuovi chiarimenti nella Circolare VVF n. 16579 del 7 novembre.
    La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco, al fine di rispondere ai quesiti inerenti la corretta applicazione del decreto 15 settembre 2022 (Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”), ha emanato, in data 7 novembre 2022, la Circolare n. 16579.
    Il primo elemento chiarito nella Circolare riguarda la proroga prevista all’art. 1 del Decreto oggetto della Circolare stessa: la proroga al 25 settembre 2023 riguarda solo le disposizioni inerenti la qualificazione dei tecnici manutentori. Per tutte le altre disposizioni stabilite nel D.M. 1° settembre 2021, resta confermata la vigenza a far data dal 25 settembre 2022.
    Da tale ultima data quindi si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al D.M. 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il registro dei controlli.
    Per quanto riguarda l’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista dal paragrafo 4 dell’Allegato II al decreto, si specifica che possono essere riconosciuti validi i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
    Le modalità di svolgimento della prova d’esame di cui sopra saranno chiarite con apposita nota.
    Circolare Ministeriale 7 novembre 2022, n°16579


INOLTRE

  • Inoltre

    Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con decreto 13 ottobre 2022, n. 389 ha approvato il nuovo “Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive”. Lo fa sapere lo stesso Dicastero tramite nota pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre.
    Il Piano – in vigore dal 12 novembre 2022 – sostituisce il precedente del 2013 (DM n. 34), ed è consultabile nel suo testo integrale con i suoi allegati – così come il decreto approvativo – presso il sito istituzionale del Ministero.
    Sono previsti 3 livelli di tre livelli di gestione a cui corrispondono altrettanti livelli di pianificazione:
    – livello 1 (inquinamento lieve o di media gravità), regolamentato dai Piani Operativi Locali (POL) dei Compartimenti marittimi e, nel caso di inquinamenti che coinvolgono più Compartimenti, dai Piani di coordinamento delle Direzioni Marittime;
    – livello 2 (inquinamento grave), oggetto di regolamentazione nel presente piano (Piano MiTE);
    – livello 3 (inquinamento gravissimo), regolamentato dal Piano nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (Piano DPC).
    Tutte le attività mirano a garantire «una risposta adeguata alla gravità dell’inquinamento, attraverso un’organizzazione chiara, strutturata, coordinata ed efficace allo scopo di contenere, ridurre e minimizzare gli impatti sull’ecosistema marino».
    Regolamento CEE/UE 8 settembre 2022 n°2211