Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

  • SICUREZZA IN GENERALE

    Pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nella versione di novembre 2023. Le novità generali e l’approfondimento di due Note INL sulla formazione e sulla rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    Il testo coordinato nella versione di novembre 2023: le novità
    • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’art. 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
    • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
    • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
    • Inserito il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
    • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
    • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
    • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
    • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
    • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (link esterno);
    • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’art. 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
    • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

    Nota INL: l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
    Tra le varie novità di questo compendio delle normative in materia di salute e sicurezza correlate al Testo Unico c’è l’inserimento di una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro). La Nota INL del 06 luglio 2023, prot. n. 4817 con oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione. Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;

    Inoltre risulta disponibile la Nota INL: la rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza -Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724.
    Decreto Ministeriale 20 settembre 2023
    Nota Ministeriale 30 ottobre 2023, n°724
    Nota del 06/07/2023, prot. n°4817

AMBIENTE: RIFIUTI

  • TRACCIABILITÀ RIFIUTI, LE MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI

    Definite le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori. Le istruzioni sono contenute nel decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, n. 143.
    Le modalità operative sono presentate in 18 schede, per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario ed articolate nei seguenti raggruppamenti:
    Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3);
    Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo (modalità 4-7);
    Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10);
    Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12);
    Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati median te servizi di supporto (modalità 13-15);
    Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18).
    Decreto Ministeriale 06 novembre 2023, n°143

AMBIENTE: CONSUMI – ENERGIA – GAS SERRA

  • Energie rinnovabili, in Gazzetta la direttiva Red III

    Nuove norme Ue in materia di energie rinnovabili. Sulla Gazzetta dello scorso 31 ottobre è stata, infatti, pubblicata la direttiva (UE) 2023/2413 (Red III, Renewable Energy Directive III) sulla promozione delle energie rinnovabili per portare la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5% entro il 2030.

    Il provvedimento – da recepire entro il 21 maggio 2025 – modifica la precedente direttiva Red II (2018/2001) in linea con il piano REPowerEU, che mira a rendere quanto prima l’Unione indipendente dai combustibili fossili extra Ue.
    Tra le novità introdotte, la direttiva stabilisce che:
    • l’industria dovrà aumentare annualmente dell’1,6% l’uso delle energie rinnovabili (il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 e il 60% entro il 2035);
    • con riferimento al settore dei trasporti, l’Ue si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 14,5% entro il 2030 (grazie all’uso di biocarburanti avanzati e a una quota più ambiziosa di carburanti rinnovabili non biologici, come l’idrogeno);
    • ci sia un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia rinnovabile per gli edifici nel 2030 (gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento aumenteranno gradualmente, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030).
    La direttiva rafforza, poi, i criteri di sostenibilità relativi all’uso della biomassa per l’energia al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia, ed accelera le procedure di autorizzazione per i progetti in materia di energie rinnovabili (in particolare, gli Stati membri dovranno designare “zone di accelerazione” in cui i progetti in materia di energie rinnovabili saranno oggetto di procedure di autorizzazione semplificate e rapide. La diffusione delle energie rinnovabili sarà, inoltre, considerata di “interesse pubblico prevalente”, il che limiterà i motivi di obiezione giuridica ai nuovi impianti).
    Direttiva CEE/CEEA/CE 18 ottobre 2023, n°2413

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • REACH, PROROGA ALL'USO DEL DEPH NEI DISPOSITIVI MEDICI

    La Commissione Ue ha posticipato al 1 luglio 2030 (dal 27 maggio 2025) la data di scadenza, e al 1 gennaio 2029 (dal 27 novembre 2023) la data entro cui devono pervenire le domande per gli usi della sostanza bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei dispositivi medici. È quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2482, pubblicato sulla Gazzetta del 13 novembre.
    Il provvedimento, di modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), si è reso necessario per allineare le date ai nuovi periodi transitori di cui ai regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, consentendo alle imprese «di soddisfare in primo luogo le prescrizioni del quadro normativo sui dispositivi medici, prima di decidere in merito alla necessità di una domanda di autorizzazione, che sarebbe necessaria solo nel caso in cui il dispositivo medico alternativo privo di DEHP non fosse pronto».
    A norma dell’art. 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli usi del DEHP non sono consentiti dopo la data di scadenza (tranne nel caso in cui sia stata concessa un’autorizzazione per un uso particolare o a meno che una domanda di autorizzazione per un determinato uso sia stata presentata prima della data entro cui devono pervenire le domande e non sia ancora stata presa una decisione circa la domanda), e che a norma dell’art. 55 del Reach, il DEHP «deve essere progressivamente sostituito da idonee alternative».
    Regolamento CEE/UE 13 novembre 2023, n°2482

    DIISOCIANATI E POLIURETANI, ISTRUZIONI CIIP SUI RISCHI DA UTILIZZO
    La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ha pubblicato il documento “Diisocianati e Poliuretani” sui rischi connessi all’impiego di tali sostanze.
    L’elemento principale di rischio durante la produzione e l’utilizzo dei poliuretani è la presenza dei diisocianati, in particolare di TDI e MDI, che da sempre sono i più utilizzati. I poliuretani alla fine del ciclo di vita possono diventare fortemente tossici, motivo che ha portato all’inserimento dei diisocianati nella tabella “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” dell’allegato XVII del REACH (attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149) per le opportune restrizioni, e a proporre successivamente limiti di esposizione più severi di quelli del passato.
    LI diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 111 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione determina asma professionale nei lavoratori (secondo le ultime stime della Commissione Ue sono oltre 5 000 i casi annui di questo importante problema di salute sul luogo di lavoro).

    DIISOCIANATI E POLIURETANI