SICUREZZA: CANTIERI – FORMAZIONE – SORVEGLIANZA SANITARIA -STRESS LAVORO-CORRELATO – VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO – SICUREZZA IN GENERE
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DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N. 159 - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Il nuovo decreto-legge sulla Sicurezza sul lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 254 del 31 ottobre, introduce diverse novità. Vi elenchiamo quelle salienti:BADGE DIGITALE:
il documento (DL 159/2025) prevede l’utilizzo del Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, integrato con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), per raccogliere e verificare i percorsi formativi e le informazioni contrattuali dei lavoratori. Si tratta di un vero e proprio badge digitale, che accompagna il lavoratore con l’obiettivo di garantire trasparenza, prevenire falsificazioni e centralizzare in un unico sistema dati oggi frammentati. Potrà essere utilizzato in sede di controlli.FORMAZIONE:
– viene rafforzato il controllo sulla qualità della formazione, con criteri più stringenti per gli enti formatori e l’obbligo di garantire standard elevati nella didattica.
– la formazione del preposto dovrà svolgersi esclusivamente in presenza, per assicurare efficacia ed evidenza documentale.
– previsti anche interventi formativi aggiuntivi, finanziati attraverso fondi interprofessionali, in particolare nei settori a più alto rischio come edilizia, logistica e trasporti.
– obbligo di aggiornamento formazione RLS anche per imprese sotto i 15 dipendenti.
– è inoltre prevista una campagna informativa nelle scuole per diffondere la cultura della sicurezza fin dall’età più giovane.VALUTAZIONE DEI RISCHI:
– il Dl promuove l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.STRESS LAVORO-CORRELATO:
– Le linee guida sullo stress lavoro-correlato, ferme al 2010, saranno aggiornate per rispondere ai cambiamenti del lavoro contemporaneo, come lo smart working e l’uso intensivo delle tecnologie digitali.VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO:
– viene inserita nel Testo Unico la disciplina relativa alla prevenzione di violenza e molestie sul lavoro, estendendo la tutela della persona oltre i rischi tradizionali.INCENTIVI PER PMI VIRTUOSE
– le PMI saranno sostenute con incentivi economici se adotteranno modelli organizzativi e sistemi di gestione della salute e sicurezza (MOG e SGSL) certificati
– previsti sostegni per l’acquisto dei DPI da parte delle micro, piccole e medie imprese.COPERTURE ASSICURATIVE
– prevista la stabilizzazione dell’assicurazione Inail per studenti in PCTO e personale docente, così da evitare interruzioni nella copertura assicurativaSPAZI CONFINATI
– è definita una cornice di riferimento per gli spazi confinati, demandando ai decreti attuativi la disciplina di dettaglio.SORVEGLIANZA SANITARIA:
il decreto aggiorna anche la disciplina sulla sorveglianza sanitaria, introducendo nuove tipologie di visite per le attività ad alto rischio infortuni dei lavoratori
SICUREZZA: ELETTRICO
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NUOVA NORMA CEI 11 27:2025: RIDEFINITE LE FIGURE PROFESSIONALI
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la sesta edizione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, che è entrata in vigore il 1° novembre 2025. La precedente edizione del 2021 resta applicabile fino al 29 maggio 2026 per un periodo transitorio. La norma costituisce il riferimento tecnico‐normativo per la sicurezza dei lavori su impianti elettrici, includendo anche attività non elettriche effettuate in prossimità di impianti.RUOLI E DEFINIZIONI: NUOVE DENOMINAZIONI E RIDEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
Tra le modifiche più rilevanti figura la ridefinizione delle figure professionali coinvolte: vengono introdotti nuovi acronimi e ruoli descrittivi per chiarire responsabilità e flussi decisionali nell’ambito dei lavori elettrici.
In particolare, la nuova versione della norma sostituisce alcuni degli acronimi utilizzati nella precedente versione, modificando la descrizione dei ruoli:
- GI (Gestore dell’Impianto Elettrico): corrisponde sostanzialmente all’URI definito nell’edizione 2021, ossia è la persona, ad esempio il proprietario, il datore di lavoro o un soggetto delegato, che assume la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico durante il normale esercizio. Pianifica e programma la manutenzione per garantire che l’impianto elettrico sia efficiente e sicuro.
- RI (Responsabile dell’Impianto): colui che viene designato dal GI per la conduzione dell’impianto elettrico durante le attività lavorative. È un PES.
- GL (Gestore Programmazione Lavoro): già nella precedente edizione 2021 era l’URL (Unità Responsabile del Lavoro); ora la figura è ridefinita come GL ed è la persona che definisce la programmazione e l’organizzazione del lavoro elettrico. Tra le sue responsabilità c’è quella di verificare la formazione e l’eventuale idoneità degli addetti al lavoro.
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): sostituisce la figura del “Preposto ai Lavori” (PL) della CEI 11-27:2021; è la persona incaricata di gestire operativamente le attività e garantirne lo svolgimento in sicurezza. È un PES e deve possedere approfondita esperienza lavorativa. Deve essere sempre assicurata la sua presenza sul luogo di lavoro durante le attività per poter svolgere la supervisione, è possibile prevedere l’avvicendamento di persone diverse, ma deve essere assicurato il trasferimento di responsabilità tra le diverse persone.
- LAV (Lavoratore): definita come la persona che effettua l’attività lavorativa secondo le indicazioni ricevute dal RLE.
Nelle aziende più piccole, la figura del GL e quella del RLE possono essere svolte dalla stessa persona.
CONFERMATE LE FIGURE DI PES-PAV-PEC-PEI
Nel contesto della nuova edizione CEI 11‑27:2025 della norma, rimangono confermate le figure di PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita), PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione) e PEC (Persona Comune), andando in continuità rispetto all’edizione precedente e chiarendo il ruolo operativo di ciascuna. Spetta al Datore di Lavoro attribuire la condizione di PES/PAV ai propri lavoratori dopo aver valutato la loro istruzione, l’esperienza maturata e le caratteristiche personali. La conoscenza teorica/pratica sul rischio elettrico può essere acquisita anche mediante corsi di formazione. In particolare, la norma 2025 mantiene per PES e PAV la distinzione tra i livelli di competenza richiesti e per la PEI la qualifica specifica per i lavori in tensione (con i moduli formativi 1A/1B e 2A/2B)
SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE – INFORTUNI
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Legge semplificazioni 2025: coordinamento sicurezza lavoratori navi, porti e ferrovie
Il Governo è stato delegato ad aggiornare e coordinare la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario. Lo prevede l’articolo 21 della legge in materia di semplificazione normativa.In particolare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 167/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre, l’Esecutivo dovrà adottare uno o più decreti legislativi che armonizzino le disposizioni già esistenti — tra cui i decreti legislativi sulle attività lavorative a bordo delle navi e in ambito portuale, sul settore delle navi da pesca e sulla prevenzione degli infortuni nel trasporto ferroviario — con il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs, n. 81/2008).
I decreti dovranno garantire livelli di protezione e tutela dei lavoratori già previsti dalla normativa vigente, applicando le regole sia a terra sia a bordo delle navi, nel rispetto del diritto internazionale e delle norme europee. Saranno inoltre definite misure tecniche, organizzative e procedurali per la sicurezza sul lavoro, compresa la pianificazione dell’emergenza, e individuati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.
AMBIENTE: RIFIUTI
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RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 15 ottobre 2025, n. 190663
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia di Campobasso – Operazione di miscelazione dei rifiuti nell’ambito del regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di rifiuti di origine minerale di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.QUESITI:
Chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell’ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
CONCLUSIONI DEL MASE:
… si ritiene che l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.
Pertanto
– le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati o da bonifiche non possono essere trasformate in aggregato recuperato ai sensi del DM 127; per questi materiali resta obbligatoria l’autorizzazione “caso per caso” con parere vincolante di ISPRA o ARPA;
– i materiali di riporto non contaminati rientrano nel campo di applicazione del decreto, se rispettano i codici EER ammessi e sono destinati agli scopi specifici previsti dal regolamento;
– la miscelazione di lotti di aggregato recuperato è consentita solo tra materiali già qualificati come “non rifiuto” e destinati allo stesso scopo, per garantire il rispetto dei requisiti ambientali e prestazionali;
– i produttori devono aggiornare comunicazioni o autorizzazioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DM 127/2024, potendo operare nel frattempo in conformità ai titoli già posseduti;
– le autorizzazioni “caso per caso” rilasciate prima dell’obbligo di parere vincolante rimangono valide fino alla scadenza, secondo il principio “tempus regit actum”;– l’uso di rifiuti in discarica per scopi ingegneristici, disciplinato dal DM 5 febbraio 1998, non comporta automaticamente la cessazione della qualifica di rifiuto se non sono rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
DECRETO LEGGE DEL 8 AGOSTO 2025, N. 116 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 3 OTTOBRE 2025, N. 147:
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;
SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA PER REATI AMBIENTALI. Principali novità
- Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (art. 255 TUA)
- Il comma 1: ammenda da € 1.500 a € 18.000 per chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi in violazione degli art. 192 commi 1-2, 226 comma 2, 231 commi 1-2.
- Se l’abbandono o deposito viene effettuato mediante veicolo a motore: il conducente rischia sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
- Il comma 1.1 (nuovo): per i titolari di impresa o responsabili di enti che depositano/abbandonano non pericolosi in modo incontrollato: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da € 3.000 a € 27.000.
- Il comma 1.2 (aggiunto in conversione): per chi abbandona rifiuti urbani accanto a cassonetti lungo strade: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000; se fatto con veicolo: fermo del veicolo per 1 mese (art. 214 CdS)
- Il comma 1-bis: fuori dai casi più gravi, l’abbandono di rifiuti (anche piccoli) prevede sanzione amministrativa da € 80 a € 320
- Il comma 1-ter: l’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata, anche tramite impianti di videosorveglianza comunali.
- Delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi “particolari” (art. 255-bis TUA)
- Comma 1: chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi o li immette in acque superficiali/sotterranee in violazione, nei casi indicati (ad esempio: pericolo per la vita/incolumità, ecosistemi, siti contaminati): reclusione da 6 mesi a 5 anni.
- Comma 2: se il fatto è commesso da titolari d’impresa o responsabili di enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.
- Comma 3: se l’abbandono viene effettuato mediante veicolo: sanzione accessoria della sospensione della patente da 2 a 6 mesi.
- Delitto di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA)
- Comma 1: reclusione da 1 a 5 anni per chi abbandona o deposita rifiuti pericolosi o li immette nelle acque in violazione.
- Comma 2: se ricorrono aggravanti (pericolo per la vita, ecosistemi, siti contaminati ecc.): reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni.
- Comma 3: per titolari d’impresa/responsabili enti che commettono la condotta: reclusione da 1 a 5 anni e 6 mesi; se aggravata: da 2 a 6 anni e 6 mesi.
- Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 TUA)
- Il comma 1 (base): chiunque svolge attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni/titoli: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000. Se rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni.
- Comma 1-bis (aggravanti): se ricorrono condizioni di pericolo per persone o ambiente o siti contaminati, la pena sale: reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) oppure da 2 a 6 anni e 6 mesi (pericolosi).
- Comma 1-ter: se la violazione è commessa mediante veicolo: sospensione della patente da 3 a 9 mesi.
- Comma 1-quater: alla condanna o patteggiamento consegue confisca del mezzo usato per la commissione del reato (salvo che appartenga a persona estranea).
- Comma 3, 3-bis, 3-ter: riguardano discariche non autorizzate (gestione rifiuti pericolosi o non) con pene da 1 a 5 anni, e in ipotesi aggravate da 2 a 6 anni (non pericolosi) e fino a 7 anni/pericolosi; confisca dell’area
- Comma 4: inosservanza di prescrizioni con titoli abilitativi (non pericolosi): ammenda da € 6.000 a € 52.000 o arresto fino a 3 anni.
- Registro di carico/scarico e formulari (art. 258 TUA): tracciabilità dei rifiuti
- Per la violazione tenuta del registro di carico/scarico: sanzione amministrativa da € 4.000 a € 20.000.
- Per trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario (o documenti sostitutivi): reclusione da 1 a 3 anni.
- Sospensione della patente: da 1 a 4 mesi (non pericolosi) / 2 a 8 mesi (pericolosi) e sospensione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: 2-6 mesi (trasporto rifiuti non pericolosi) / 4-12 mesi (pericolosi).
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA)
- Il reato diventa “Spedizione illegale di rifiuti” (in luogo di “Traffico illecito di rifiuti”). Pena base: reclusione da 1 a 5 anni. Se rifiuti pericolosi: pena aumentata.
- Inserito art. 259-bis (aggravante per attività d’impresa) e art. 259-ter (delitti colposi): le pene sono aumentate o modulate.
- Sospensione/cancellazione dall’Albo, responsabilità delle imprese e misure accessorie
- Per esempio: all’art. 212 TUA è aggiunto comma 19-ter: l’impresa che esercita autotrasporto di cose per conto di terzi senza essere iscritta all’Albo e commette una violazione del Titolo VI (Trasporto rifiuti) è soggetta, oltre alle sanzioni della violazione, alla sospensione dall’Albo da 15 giorni a 2 mesi; in caso di reiterazione o recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni.
- Le pene previste per molti reati ambientali sono aumentate di un terzo se commessi nell’ambito di attività d’impresa o comunque di attività organizzata.
Decreto Legge 8 agosto 2025, n.116-4
SANZIONI PER LA NON CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI: pubblicata la Legge del 3 ottobre 2025 n. 147; il Decreto‑legge 8 agosto 2025 n. 116 (poi convertito con la Legge 3 ottobre 2025 n. 147) ha reso più rigoroso l’apparato sanzionatorio per la gestione illecita dei rifiuti in Italia.
Novità principali:
- Trasformazione di molte fattispecie da contravvenzioni in delitti, quando ricorrono circostanze aggravanti.
- Estensione delle responsabilità anche ai titolari d’impresa, ai responsabili di enti, e maggiore attenzione alla tracciabilità e all’autotrasporto.
- Inasprimento delle sanzioni accessorie: sospensione patente, fermo veicolo, esclusione e cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali in caso di trasporto illecito senza iscrizione.
RENTRI, DEFINITE LE PROCEDURE IN CASO DI DISSERVIZI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha stabilito le modalità operative da seguire qualora i servizi del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) risultino temporaneamente non disponibili. Le istruzioni sono contenute nel decreto direttoriale 30 ottobre 2025, n. 319, che si applica ai casi di malfunzionamenti non riconducibili a interventi programmati di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel periodo compreso tra la comunicazione di apertura e il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, gli operatori dovranno attenersi alle misure e alle procedure alternative indicate nel decreto.
FIR DIGITALE (XFIR) DAL 13 FEBBRAIO 2026: LE INDICAZIONI DEL RENTRI
Nel sito ufficiale del RENTRI è stata diffusa una serie di nuove schede informative dedicate al D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e alla modalità digitale del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (xFIR) in vista dell’avvio fissato per il 13 febbraio 2026.
In particolare, sono ora disponibili nella sezione “Supporto” del sito RENTRI una pluralità di documenti operativi, utili per le imprese della filiera (produttori, trasportatori, destinatari, intermediari), tra cui:
- Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR);
- Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR);
- Gestione del FIR digitale da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione;
- FIR cartaceo o digitale: modalità di adempimento;
- Restituzione della copia completa del FIR digitale (xFIR);
- Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale nel RENTRI;
- Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI;
- Intermediari e consorzi: il loro ruolo nel FIR digitale;
- Quali dati vanno trasmessi al RENTRI.
AMBIENTE: CAM
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE - AGGIORNATO IL DECRETO “CAM STRADE”.
Decreto Ministeriale 11 settembre 2025 che modifica l’Decreto Ministeriale 5 agosto 2024 (i “CAM Strade”) — ossia i Criteri Ambientali Minimi per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.Le modifiche riguardano in particolare l’Allegato 1 del DM 5/8/2024:
- Viene aggiornata la definizione di “prodotto da costruzione”, richiamando direttamente l’art. 3 del Regolamento (UE) 2024/3110 sul mercato dei prodotti da costruzione.
- Viene esteso l’ambito di applicazione del CAM: le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.
- Vengono introdotte deroghe limitate, ma ben definite: in particolare per procedure contrattuali basate su progetti di fattibilità tecnico–economica non soggetti al DM 5/8/2024, se il bando o l’avviso sono pubblicati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
- Sull’ambito di applicazione (paragrafo 1.1 dell’Allegato 1):
- viene soppresso il capoverso che consentiva al progettista di non applicare criteri ambientali minimi qualora in conflitto con altre normative tecniche di settore.
- viene soppresso anche il capoverso che permetteva al progettista di decidere in corso d’opera la non applicabilità dei CAM per particolari condizioni del sito o per prodotti non previsti dal progetto.
- In “Analisi del contesto e dei fabbisogni” (paragrafo 1.3.1):
- si modifica il riferimento temporale dal livello “progettazione esecutiva” al “progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)”, attribuendo al progettista la responsabilità già in tale fa
- In “Indicazioni per gli studi LCA” (paragrafo 1.3.2):
- viene semplificata la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) nei casi previsti, riducendo il numero delle fasi del ciclo di vita analizzate, ma comunque garantendo i contenuti minimi richiesti dalla relazione di sostenibilità.
- Requisiti tecnici e materiali:
- Revisione delle soglie minime di materiali riciclati nei conglomerati bituminosi.
- Introduzione di un regime transitorio per alcune certificazioni: ad esempio, per calcestruzzi e prodotti prefabbricati, per 36 mesi è ammessa una certificazione che indichi solo il valore % totale di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto, senza dettaglio delle singole frazioni.
- Esenzione del parametro «Indice di Riflessione Solare (SRI)» per pavimentazioni in pietra naturale italiana e per le nuove strade urbane di tipo F-bis.
- Nel materiale da riempimento/rinterro, se derivante da processo “End of Waste” con contenuto riciclato 100%, è sufficiente una dichiarazione del fabbricante + documentazione autorizzativa.
- Maggiore attenzione all’impiego di combustibili a minore impatto, biocarburanti, idrogeno, fotovoltaico nei processi produttivi dei cantieri.
Le modifiche riguardano solo l’Allegato 1 del DM 5/8/2024 — non modificano gli articoli del decreto originario, salvo quanto previsto dal nuovo atto. Per i procedimenti già in corso, le stazioni appaltanti devono assicurare un termine congruo agli operatori per adeguarsi.
AMBIENTE: F-GAS – GAS FLUORURATI
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F-GAS – GAS FLUORURATI
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 ottobre è stato pubblicato un nuovo regolamento che aggiorna le modalità di dichiarazione di conformità e di verifica indipendente per i prodotti e le apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi (HFC). Il provvedimento attua il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas) e sostituisce il precedente Regolamento (UE) 2016/879. Le nuove disposizioni (contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155) definiscono nel dettaglio le informazioni che fabbricanti e importatori devono fornire per immettere sul mercato apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati. Gli operatori sono tenuti a compilare una dichiarazione di conformità, firmata dal rappresentante legale, utilizzando il modello contenuto nell’allegato I, che attesti la contabilizzazione degli HFC nel sistema di quote previsto dal regolamento quadro. Il testo individua anche la documentazione da conservare per ciascuna immissione sul mercato: oltre alla dichiarazione di conformità, dovranno essere archiviati l’elenco dei prodotti o delle apparecchiature, le quantità di gas fluorurati contenute e i documenti commerciali e doganali pertinenti (fatture, bolle di trasporto, attestazioni di provenienza). La verifica delle dichiarazioni spetta a un organismo di controllo indipendente, che accerta la coerenza dei dati e la correttezza delle informazioni trasmesse tramite il portale F-Gas alla Commissione. Il regolamento estende la disciplina anche agli inalatori predosati e definisce criteri più puntuali per la verifica esterna. Le dichiarazioni redatte secondo il regolamento del 2016 restano valide fino al 31 dicembre 2025, consentendo agli operatori di adeguarsi progressivamente al nuovo sistema.
AMBIENTE: SOSTENIBILITA’
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SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE COSTRUZIONI, UNI AGGIORNA LA PRASSIDal 23 ottobre 2025 è disponibile la nuova edizione aggiornata della Prassi di Riferimento UNI/PdR 13, lo strumento operativo per valutare la sostenibilità ambientale negli edifici, sviluppato con il contributo di ITACA (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale).
RENDICONTAZIONE ESG, NUOVE DEROGHE PER LE GRANDI IMPRESE
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1416 consente di posticipare l’obbligo di rendicontare aspetti come emissioni di gas serra, impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi, estendendo il periodo di esenzione dai precedenti uno-due anni fino a tre anni. Restano comunque previste le comunicazioni minime indicate nell’allegato I, ESRS 2, paragrafo 17, del regolamento 2023/2772.
AMBIENTE – ENERGIA: CONSUMI – ENERGIA
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DELIBERA ARERA 385/25/R/EEL DEL 5 AGOSTO 2025
Ambito di applicazione: impianti di produzione eolici e fotovoltaici, esistenti e nuovi, di potenza uguale o maggiore di 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione.Il 5 agosto 2025 ARERA ha pubblicato la Deliberazione 385/2025/R/EEL, introducendo importanti novità per chi gestisce impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici di taglia uguale o superiore ai 100 kW.
La delibera prevede l’obbligo di installazione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) così come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, per gli impianti esistenti e nuovi. Inoltre, l’obbligo di attivazione della funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” prevista per il CCI, ovvero il CCI deve avere la possibilità di ridurre, fino eventualmente all’azzeramento, la potenza prodotta dall’impianto in cui è inserito in seguito ad un segnale ricevuto dai sistemi di e-distribuzione. I produttori sono responsabili dell’installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione e dell’attivazione dalla funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”.
Nel caso di impianti di produzione nuovi, i produttori devono installare il CCI ed attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione; la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 sopra descritta è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.
Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori:
- se di potenza maggiore o uguale ad 1 MW e già conformi alla Delibera 540/21/R/eel devono attivare la funzionalità PF2, e comunicare tale adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026. Se non ancora conformi alla delibera 540/21/R/eel devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026.
- se di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW, devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2027;
- se di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 31 marzo 2027.
A decorrere dalle date entro cui è previsto l’obbligo di adeguamento ai sensi della deliberazione e fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, in relazione agli impianti di produzione non ancora adeguati è sospesa l’erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
Contributi per gli impianti esistenti
I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:
- a) 1, nel caso di invio entro il 28 febbraio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) 0,75, nel caso di invio tra il 1° marzo 2026 e il 30 giugno 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) 0,50, nel caso di invio tra il 1° luglio 2026 e il 31 ottobre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) 0,25, nel caso di invio tra il 1° novembre 2026 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento, pari al prodotto tra un valore “base” pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:
- a) 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) 0,75, nel caso di invio tra il 1° aprile 2026 e il 31 luglio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) 0,50, nel caso di invio tra il 1° agosto 2026 e il 30 novembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) 0,25, nel caso di invio tra il 1° dicembre 2026 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore, e-distribuzione effettua verifiche da remoto, accompagnate ove necessario da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione esistenti oggetto di adeguamento, al fine di verificare l’avvenuta e corretta installazione dei CCI e la piena operatività della funzione PF2 anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture di e-distribuzione tramite i canali messi a disposizione dalla medesima.
Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili ad e-distribuzione, la medesima ne dà evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione e-distribuzione che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l’esito delle verifiche sia positivo, il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo: ai fini della quantificazione dell’eventuale contributo forfettario, rileva la data di invio della nuova comunicazione di avvenuto adeguamento. Qualora l’esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all’impresa distributrice e qualora siano decorse le tempistiche precedentemente esposte, e-distribuzione inserisce il produttore, in relazione a tale impianto di produzione, tra gli inadempienti alla deliberazione ARERA 385/25. Il produttore perde il diritto al contributo forfettario in relazione a un dato impianto di produzione nei casi in cui, per tale impianto di produzione, sia inserito tra gli inadempienti.
Nel caso in cui le verifiche abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato da e-distribuzione entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.
AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2067 DELLA COMMISSIONE DEL 15 OTTOBRE 2025:
Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione del 15 ottobre 2025 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);SDS E REGOLAMENTO (UE) 2020/878, FACT SHEET INAIL
L’INAIL ha pubblicato un approfondimento tecnico sulle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/878, aggiornamento dell’Allegato II del REACH (Regolamento CE n. 1907/2006), che ridefinisce il formato e i contenuti delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), strumenti fondamentali per la gestione del rischio chimico.
AMBIENTE E SICUREZZA: AMIANTO
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AMIANTO
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 novembre 2025 una rettifica alla direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. La correzione (n. 90864) interviene sul punto 7), art.1 della direttiva 2668, relativo all’art. 8, paragrafo 2, parte introduttiva, della direttiva 148. Originariamente era riportato: «Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:».Ora la formulazione corretta recita: «A partire dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:». La rettifica chiarisce quindi che il nuovo limite di esposizione si applicherà dal 21 dicembre 2029, e non “entro” tale data.
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENTIVO INCENDI
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ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, GUIDA INAIL SULLA REGOLA V.11
L’Inail ha pubblicato il documento “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie – La Regola Tecnica Verticale V.11 del Codice di prevenzione incendi”, dedicato all’applicazione delle nuove norme antincendio nel settore sanitario.L’approccio mira aD offrire strumenti operativi per affrontare in modo consapevole e sistematico le diverse criticità, favorendo una più corretta interpretazione e applicazione del Codice.

AREA 37001 – CORRUZIONE: CORRUZIONE – REATI CONTRO LA PA
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APPALTI PUBBLICI, AGGIORNATO IL MANUALE ANAC PER LAVORI SOPRA 150.000 €
Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato il nuovo Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, adeguato al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il documento, predisposto con delibera n. 413 del 22 ottobre 2025, aggiorna i riferimenti normativi e integra i più recenti orientamenti giurisprudenziali e le indicazioni fornite dall’Autorità in materia di attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione).Tra le principali novità:
- vengono fornite indicazioni sui casi di acquisizione di rami d’azienda, con la precisazione che, se la richiesta di qualificazione avviene oltre sei mesi dalla cessione, l’impresa deve dimostrare di aver maturato propri requisiti nel periodo successivo all’acquisizione;
- sono fissate due condizioni preliminari per il ricorso all’avvalimento ai fini dell’attestazione: il deposito del bilancio dell’impresa ausiliaria entro 18 mesi dalla stipula del contratto e la verifica del primo indicatore di funzionalità/produttività;
- viene stabilito un limite temporale di sette anni per i requisiti che l’impresa ausiliaria può mettere a disposizione dell’ausiliata.
Il nuovo manuale mira ad assicurare omogeneità e trasparenza nei processi di qualificazione, introducendo criteri più rigorosi e coerenti con il principio di effettività dei requisiti.
Manuale qualificazione LLPP SUP 150mila euro
ANAC AGGIORNA IL MODELLO DI BANDO-TIPO
A partire dal 24 ottobre 2025 sarà operativo il nuovo modello di bando di gara che le Amministrazioni pubbliche devono adottare per l’affidamento di servizi e forniture oltre le soglie europee. Il modello è stato approvato con la delibera n. 365 del 16 settembre 2025 dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2025.
https://www.anticorruzione.it/-/del.n.365-16.09.2025.bando.tipo.n.1/2023.agg.dl.31.12.2024.n.209
EDILIZIA EFFICIENTE, UE ANNULLA IL NUOVO REGOLAMENTO 2025/1511
La Commissione europea ha comunicato l’annullamento del Regolamento delegato (UE) n. 2025/1511, che avrebbe introdotto dal 1° gennaio 2026 la nuova metodologia per il calcolo del livello ottimale di prestazione energetica degli edifici. Come previsto dalla rettifica n. 90879, pubblicata sulla Gazzetta del 4 novembre, il provvedimento — adottato in attuazione della direttiva 2024/1275 — non entrerà in vigore, in attesa della definizione di un nuovo testo che tenga conto delle osservazioni presentate da diversi Stati membri e portatori di interesse.





