Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI E BIOLOGICI

  • La Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 di INAIL sulle modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.

    La normativa degli anni novanta in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in primis il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ha previsto flussi informativi riguardanti la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con finalità di prevenzione e ricerca. In particolare, per gli aspetti qui di interesse, sono stati istituiti i Registri in oggetto nei quali il datore di lavoro, per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l’esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, deve riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. […]
    Circolare n°43

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Definite dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali modalità e requisiti per effettuare la cessione temporanea di veicoli per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

    Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito le modalità ed i requisiti per poter effettuare la cessione temporanea di veicoli, per effettuare il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra imprese comunitarie iscritte all’Albo.
    Con questa Delibera vengono stabilite le condizioni e le procedure per effettuare variazioni temporanee della dotazione di veicoli, anche allo scopo di poter verificare puntualmente il titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’azienda utilizzatrice.
    L’utilizzo temporaneo di veicoli per effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti può svolgersi rispettando le seguenti condizioni:
    – entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice, sono stabilite in uno Stato dell’Unione Europea e sono iscritte almeno in una delle categorie 1, 4, 5 o 6 dell’Albo;
    – il veicolo temporaneamente ceduto non rientra in altri procedimenti d’iscrizione o variazione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
    – l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.
    Il veicolo temporaneamente ceduto potrà trasportare rifiuti presenti in entrambe le autorizzazioni dell’impresa cedente e di quella utilizzatrice e potrà essere utilizzato esclusivamente per trasporti transfrontalieri di rifiuti.
    Nella Delibera viene inoltre descritta la procedura di variazione, telematica, e tutta la modulistica necessaria compreso un fac-simile di contratto di cessione temporanea del veicolo, alla scadenza del quale il veicolo tornerà automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente e verrà escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

    Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali 9 ottobre 2017
    Si ricorda inoltre:
    Un nuovo obbligo entra in vigore per il datore di lavoro. Dal 12 ottobre dovrà comunicare anche gli infortuni con assenza di almeno un giorno.
    Comunicazione degli infortuni. Il 12 ottobre è entrato in vigore l’obbligo, per i datori di lavoro, la comunicazione degli infortuni con assenza di almeno un giorno. Infatti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008, ricade in capo al datore di lavoro la comunicazione degli infortuni all’Inali e all’Ipsema, e attraverso i due Istituti, al Sinp, entro le 48 dalla ricezione del certificato medico «a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento». Questa previsione si affianca all’obbligo già esistente, per lo stesso datore, di effettuare la comunicazione infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni.
    Articolo 18, comma, 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008
    «r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»

    Nuova Norma Tecnica UNI/TR n. 11682/2017 sul campionamento dei rifiuti
    Si segnala l’uscita della nuova Norma Tecnica UNI/TR n. 11682 del 7 settembre 2017, che fornisce esempi concreti di piani di campionamento di rifiuti in applicazione della UNI 10802:2013, per particolari tipologie di rifiuti (compresi ad esempio, toner, batterie, RAEE per i quali può non essere necessaria l’analisi al fine della corretta classificazione).

    Il Coordinamento per l’applicazione del Dlgs 105/2015 ha chiarito che le aziende di trasporto che realizzano attività di magazzinaggio delle merci pericolose in sosta “tecnica” sono esclusi dalla disciplina “Seveso III”.

    Il 20 ottobre 2017 si sono ufficialmente aperti i termini di iscrizione alla prima verifica per diventare responsabile tecnico iscritto all’Albo gestori ambientali, ai sensi delle deliberazioni nn. 6 e 7 del 30 maggio 2017.