SICUREZZA: ARGOMENTO SICUREZZA IN GENERE
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Riduzione tasso medio OT23, pubblicate istruzioni operative e FAQ dell'Inail
La Direzione centrale rapporto assicurativo dell’Inail è intervenuta per fornire alle proprie strutture territoriali e alle aziende importanti chiarimenti in merito all’accesso alla riduzione del tasso medio per prevenzione per il 2027.Con nota del 18 settembre 2026, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito al definitivo superamento del rigido criterio che legava la verifica del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza alla situazione fotografata al 31 dicembre dell’anno precedente.
In linea con le modifiche introdotte dal decreto legge 19/2024, l’Istituto ha confermato che l’eventuale presenza di irregolarità pregresse non preclude in modo automatico il beneficio tariffario, a condizione che il datore di lavoro provveda alla loro regolarizzazione entro i termini prescritti dagli organi di vigilanza.
Qualora si tratti di violazioni amministrative non sanabili, la norma stabilisce comunque un limite alla sanzione, prevedendo che il recupero dei benefici erogati non possa eccedere il doppio dell’importo verbalizzato.
Contestualmente, l’Inail ha reso note le nuove FAQ relative ai singoli interventi del Modello OT23 2027.
Le risposte ufficiali forniscono precisi indirizzi interpretativi: si va dalle condizioni necessarie per la rendicontazione dei sistemi di videosorveglianza sui mezzi d’opera alla validità pluriennale per la presenza di defibrillatori legata alla scadenza degli attestati BLSD, fino all’obbligo di documentare l’effettivo controllo sui modelli organizzativi.
Particolare attenzione viene riservata anche alle competenze dei formatori nei corsi su patologie muscolo-scheletriche e sul contrasto a molestie e violenze nei luoghi di lavoro. Le aziende interessate sono quindi chiamate a verificare puntualmente la documentazione probante necessaria per accedere allo sconto sul premio assicurativo.
SICUREZZA: ARGOMENTO DPI
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DPI
La Commissione europea ha introdotto un importante aggiornamento dell’elenco delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale, di modifica della decisione (UE) 2026/1279. In particolare, con la decisione (UE) 2026/1971, pubblicata in GU il 04.09.2026, la Commissione europea Oltre a introdurre nuovi standard per i guanti di protezione destinati al settore dell’acconciatura contro i rischi chimici e biologici, oltreché sugli indumenti di protezione contro la pioggia, l’aggiornamento tocca inoltre i dispositivi per la protezione del viso e degli occhi per uso professionale, integrando modifiche mirate ai requisiti generali e alle visiere a maglia. Inoltre, la decisione programma il progressivo ritiro dei riferimenti ormai obsoleti e concede al mercato periodi transitori mirati per consentire l’adeguamento delle produzioni. In particolare, per gli elettro respiratori a filtro è stata stabilita una proroga del ritiro delle versioni del 1998 fino all’8 ottobre 2027. Questo rinvio si è reso necessario per permettere agli organismi notificati e ai fabbricanti di organizzare le complesse procedure di prova introdotte dalle nuove versioni del 2023, che prevedono verifiche di tenuta tramite gas SF6, evitando così colli di bottiglia nelle certificazioni senza compromettere la sicurezza dei dispositivi.Entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, la nuova decisione garantisce immediata presunzione di conformità ai fabbricanti che applicano i nuovi standard, rappresentando una guida fondamentale per l’aggiornamento dei certificati e delle procedure di prova nell’intero settore dei DPI.Decreto esecuzione (UE) 3 settembre 2026 n.2026/1971
INOLTRE
•In ambito imballaggi, l’entrata in vigore il Dl 143/2026 impone la compostabilità obbligatoria per gli imballaggi monouso in plastica nel settore ortofrutticolo e della ristorazione.
•In arrivo l’adeguamento delle regole Clp agli ultimi standard Ghs.
•Dal 1° ottobre scattano nuovi divieti di esportazione di sostanze chimiche pericolose
AMBIENTE: ARGOMENTO RIFIUTI
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RIFIUTI
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce le modalità operative da adottare quando i servizi RENTRI per la gestione del FIR digitale risultano temporaneamente degradati. Il nuovo decreto si affianca alle procedure già previste dal D.D. n. 319/2025, relativo all’indisponibilità dei servizi RENTRI, e dal D.D. n. 25/2026, dedicato alle misure di emergenza per il FIR digitale: il D.D. n. 254/2026 interviene invece nei casi di degrado temporaneo, quando il sistema resta operativo ma alcune funzionalità risultano limitate o non pienamente disponibili.Decreto Ministeriale 9 settembre 2026 n.254
Centri di raccolta, nuovi requisiti per l’iscrizione in categoria 1
La gestione dei centri di raccolta comunali richiede nuovi requisiti per personale, formazione, responsabile tecnico e capacità finanziaria. Le modifiche riguardano l’iscrizione in categoria 1 all’Albo nazionale gestori ambientali e prevedono anche un adeguamento della formazione per le imprese già iscritte.
Le nuove regole sono contenute nella delibera 16 settembre 2026, n. 6 del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, che aggiorna i criteri per l’iscrizione delle imprese che gestiscono i centri di raccolta, in attuazione del nuovo quadro regolatorio definito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
La disciplina aggiorna innanzitutto la dotazione minima di personale, con un incremento degli addetti richiesti per alcune classi di iscrizione. Il numero dei lavoratori da assicurare dipende dalla classe attribuita in relazione alla popolazione servita dal centro.
Novità rilevanti riguardano anche la formazione degli addetti. Il percorso iniziale deve avere una durata minima di 12 ore, mentre l’aggiornamento è previsto per almeno 6 ore ogni cinque anni. L’obbligo formativo deve essere assolto anche in relazione a nuove assunzioni, cambi di mansione e introduzione di nuove tecnologie o procedure operative. Il personale privo della formazione richiesta non può essere impiegato nel centro né computato nella dotazione minima prevista per la relativa classe.
I contenuti formativi vengono inoltre adeguati alle attività svolte nei centri di raccolta e comprendono, tra gli altri, gli adempimenti relativi a Rentri, formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico e MUD, oltre alla gestione dei Raee e dei rifiuti di batterie e alle procedure per la movimentazione e lo svuotamento dei contenitori.
Sul piano economico-finanziario, la delibera conferma la capacità finanziaria graduata in relazione alla classe di iscrizione e precisa l’ambito delle garanzie finanziarie, richieste esclusivamente per la gestione dei rifiuti urbani pericolosi. Per le imprese già iscritte non sono dovute ulteriori garanzie quando la gestione del centro non determina una variazione dell’iscrizione.
Il provvedimento disciplina anche il ruolo del responsabile tecnico, nell’ambito dei requisiti previsti per l’iscrizione, e aggiorna le condizioni organizzative che devono essere assicurate dall’impresa per la gestione del centro.
Per le iscrizioni già in essere è previsto un periodo transitorio: restano valide fino alla naturale scadenza e le domande di iscrizione o rinnovo presentate entro la data stabilita dalla delibera continuano a essere esaminate secondo la disciplina previgente. Gli operatori già autorizzati devono, invece, adeguare la formazione del personale ai nuovi requisiti entro un anno.
AMBIENTE: ARGOMENTO F GAS
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F-Gas, deroga per essiccatori d’aria a refrigerazione
La Commissione Ue, con regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975, autorizza una deroga temporanea al divieto di immissione sul mercato per gli essiccatori d’aria a refrigerazione.Il regolamento (UE) 2024/573 introduce divieti, dal 1º gennaio 2027, sull’immissione sul mercato di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati a effetto serra (F‑gas) con GWP ≥ 150, salvo esigenze di sicurezza. Tenuto conto che non esistono ancora alternative tecnicamente praticabili per tutte le applicazioni industriali, la Commissione Ue ha concesso la deroga fino al 31 dicembre 2030 per determinate apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), in particolare:
- Refrigeratori fissi (chillers) fino a 12 kW.
- Apparecchiature autonome di condizionamento d’aria:
- fino a 12 kW,
- oltre 12 kW e fino a 50 kW.
Tutte utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa e contenenti o dipendenti da F‑gas con GWP ≥ 150.
AMBIENTE: ARGOMENTO CEM
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Campi elettromagnetici e tutela della salute, interpello Min Ambiente
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito importanti chiarimenti in materia di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, intervenendo sulla corretta individuazione del piano di calpestio per le misurazioni dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003. L’intervento nasce da un interpello ambientale presentato dal Sindaco di Firenze, formulato a seguito del parere espresso dall’ISPRA, con il quale si chiedeva come dovessero essere applicati i limiti sulle superfici esterne degli edifici. In particolare, il quesito mirava a chiarire se le verifiche di conformità dovessero riguardare anche tetti a falda, pareti esterne prive di balconi e coperture piane non praticabili, aree che possono comunque essere aggiunte dagli operatori durante i lavori edili, e quali punti di riferimento specifici occorresse adottare per effettuare i calcoli a 1,5 metri di altezza. Con risposta ad interpello del 15 settembre 2026 n. 190108, il Ministero ha ricordato prima di tutto che i limiti di esposizione fissati dalla normativa hanno portata universale per la tutela della popolazione, estendendosi anche ai lavoratori edili che si trovino ad operare su tali strutture senza una specifica esposizione professionale al campo elettromagnetico. Passando al merito della decisione, il MASE ha chiarito che il concetto di piano di calpestio individua esclusivamente la superficie rispetto alla quale calcolare l’altezza di misurazione di 1,5 metri e va riferito alle sole superfici piane idonee per caratteristiche costruttive al transito o allo stazionamento delle persone. Di conseguenza, i tetti a falda e le pareti esterne non costituiscono un piano di calpestio, neppure se resi accessibili tramite ponteggi o gru, e l’adozione dell’altezza dal colmo rappresenta soltanto una misura cautelativa non direttamente imposta dalla norma. Diversa è la sorte per le coperture piane, che sono da considerarsi piani di calpestio se idonee per struttura, anche qualora l’accesso sia interdetto, imponendo così il rispetto del limite di esposizione a 1,5 metri dalla superficie. In ogni caso, il Ministero ha ribadito la centralità del principio di precauzione, raccomandando che in sede autorizzativa le valutazioni previsionali garantiscano che i volumi di rispetto non intercettino le superfici degli edifici, prevenendo ogni rischio durante le attività di manutenzione esterna.Interpello ambientale ex art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2026
AREA AMBIENTE E 231: ARGOMENTO REATI AMBIENTALI
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Greenwashing, stop ai claim di sostenibilità generici sui prodotti
Dal 27 settembre 2026, d si applicano le nuove regole sulle comunicazioni ambientali e sui claim di sostenibilità previste dal Codice del consumo.Le disposizioni sono state introdotte dal decreto legislativo n. 30/2026, di attuazione della direttiva (UE) 2024/825, già entrato in vigore il 24 marzo 2026. Dal 27 settembre sono quindi operative le misure sulle asserzioni ambientali generiche, sulle etichette di sostenibilità e sulle comunicazioni relative alle future prestazioni ambientali. In particolare, non potrà essere utilizzata un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione o stabilita da un’autorità pubblica. È inoltre considerata ingannevole l’asserzione ambientale generica quando il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione. Le nuove disposizioni riguardano anche le dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future, che devono essere accompagnate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico con obiettivi misurabili e scadenze precise. Il quadro comprende inoltre specifici obblighi informativi relativi a durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti e alle garanzie commerciali di durabilità.
AREA 231: ARGOMENTO TUTTE LE FAMIGLIE DI REATO
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Argomento tutte le famiglie di reato
il Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 ha approvato il disegno di legge di “Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Lo schema del 4 agosto pone espressamente al centro della responsabilità dell’ente la colpa di organizzazione. Il criterio di imputazione viene collocato nel nuovo art. 5, comma 3, mentre l’attuale art. 6 viene espressamente abrogato. La disposizione stabilisce: «La responsabilità dell’ente sussiste se la commissione dei reati è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione […] idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Il reato commesso dall’amministratore, dal dirigente o dal dipendente non può comportare automaticamente la responsabilità della società. Il fatto della persona fisica e la responsabilità dell’ente sono due piani distinti. Occorre quindi provare una carenza propria dell’organizzazione dell’ente. Il progetto interviene anche sull’art. 5 per disciplinare espressamente i reati colposi. Il nuovo art. 7 specifica che esso deve essere costruito tenendo conto della natura dell’attività, dei poteri delegati, delle dimensioni dell’ente, della sua configurazione organizzativa e dell’intensità del rischio. Sono espressamente previsti la mappatura delle attività a rischio, i protocolli decisionali, la segregazione delle funzioni, la gestione delle risorse finanziarie, l’Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, la formazione, il sistema dei controlli interni, il whistleblowing, il sistema disciplinare e l’aggiornamento periodico del Modello.[…omissis….]
AREA 231: ARGOMENTO DELITTI INFORMATICI
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Argomento delitti informatici
Con la pubblicazione del D.Lgs 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, in attuazione dell’AI Act europeo, che porta, nella trasposizione italiana, sono introdotte novità nella responsabilità civile e penale delle imprese. Il decreto introduce nel C.p. l’art. 437-bis che prevede un nuovo reato per l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio o adeguate forme di sorveglianza umana, quando da tali omissioni derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. Chi non adotterà opportune misure di sicurezza rischia, inoltre di incorrere nella responsabilità amministrativa da reato prevista per gli Enti.D. Lgs. Governo 9 settembre 2026 n.160
AREA QUALITA’: ARGOMENTO SISTEMI DI GESTIONE
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Sistemi di Gestione per la Qualità, pubblicata il 16 settembre la sesta edizione della UNI EN ISO 9001
L’Ente Italiano di Normazione ha pubblicato il sesto aggiornamento dello standard di riferimento per la gestione della qualità, UNI EN ISO 9001, che sostituisce la versione 2015.Le Principali novità:
- Leadership, Cultura ed Etica (clausola 5.1)
Per la prima volta viene introdotto un requisito esplicito per l’alta direzione: promuovere attivamente una cultura della qualità e un comportamento etico: si richiede che i valori siano osservabili nei comportamenti concreti del management, con note specifiche su come documentarlo.
- Rischi e Opportunità Separati (clausola 6.1)
Nella versione 2015 vi era la trattazione congiunta di rischi e opportunità in un’unica clausola. La ISO 9001:2026 le separa:
6.1.2 — Azioni per affrontare i rischi
6.1.3 — Azioni per cogliere le opportunità
I rischi devono essere analizzati, valutati e monitorati; le opportunità devono essere pianificate e misurate nella loro efficacia, non basta più un elenco generico.
- Cambiamento Climatico nel Contesto Organizzativo (clausola 4.1)
L’emendamento del 2024 sull’integrazione del cambiamento climatico diventa strutturale nella clausola 4.1. Il climate change diventa a tutti gli effetti un fattore da considerare nell’analisi del contesto dell’organizzazione, al pari di fattori economici, tecnologici o normativi.
- Consapevolezza Ampliata (clausola 7.3)
Accanto alla politica per la qualità, agli obiettivi e al contributo personale, viene aggiunto il requisito di consapevolezza della cultura della qualità e del comportamento etico per tutto il personale sotto il controllo dell’organizzazione.
- Supply Chain (clausole 8.2.1 e 8.4) Focus su Etica e Comunicazione con i Clienti:
I fornitori devono comprendere non solo le specifiche tecniche ma anche i requisiti dei clienti e delle parti interessate, con un’attenzione esplicita a etica e sostenibilità nella catena di fornitura.
I clienti devono essere informati sui piani di contingenza in caso di interruzioni operative (es. guasti, eventi straordinari, pandemia). Un requisito direttamente figlio dell’esperienza COVID-19.
- Pianificazione delle Modifiche più Rigorosa (clausola 6.3)
Le modifiche al SGQ devono ora raggiungere i risultati attesi, essere comunicate formalmente e verificate in termini di efficacia. Il requisito diventa obbligatorio, non più solo una raccomandazione.
- Conoscenza Organizzativa: Conservare, Applicare, Condividere (clausola 7.1.6)
Non è più sufficiente determinare le conoscenze necessarie, ma occorre conservarle, applicarle e condividerle all’interno dell’organizzazione. L’ambito si estende oltre la sola conformità di prodotti e servizi.
- Il Nuovo Annex A (guida supplementare)
Per la prima volta nella storia della ISO 9001, la norma includerà un allegato di guida supplementare di circa 15 pagine che chiarisce struttura, terminologia e clausole dalla 4 alla 10. Una risposta diretta alle critiche di ambiguità interpretativa che hanno accompagnato l’edizione 2015.
Per le aziende che devono pianificare i prossimi passi, l’uscita della norma avvia una fase di transizione che consentirà di integrare gradualmente le nuove indicazioni all’interno dei sistemi di gestione esistenti. Le aziende certificate ISO 9001:2015 avranno circa 3 anni fino a settembre 2029 per completare la transizione alla nuova versione.
AMBIENTE E SICUREZZA: ARGOMENTO PREVENZIONE INCENDI
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Prevenzione incendi
Dal 26 settembre 2026 le attività di manutenzione dei presidi antincendio possono essere svolte esclusivamente da tecnici manutentori qualificati ai sensi del D.M. 1° settembre 2021: il 25 settembre è terminato infatti il regime transitorio previsto per l’adeguamento alla nuova disciplina.
La scadenza è stata fissata dal D.M. 15 luglio 2025, che ha prorogato fino al 25 settembre 2026 il periodo transitorio previsto per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 del cosiddetto Decreto Controlli.Anche i Nulla Osta Transitori (NOT) perdono validità al 25 settembre 2026. La Circolare DCPREV n. 14644 del 10 settembre 2025 ha infatti chiarito che i NOT già rilasciati mantengono validità per un anno dalla loro emissione, ma comunque non oltre tale data.
AREA ALIMENTARE: ARGOMENTO SICUREZZA ALIMENTARE
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Sicurezza Alimentare
La Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato l’edizione 2026 del Food Code, il modello di riferimento per le autorità che disciplinano la sicurezza degli alimenti destinati alla vendita al dettaglio e alla somministrazione negli Stati Uniti. Il codice contiene prescrizioni e indicazioni per prevenire le malattie di origine alimentare e per garantire che gli alimenti siano sicuri, non adulterati e correttamente presentati al consumatore. Tra le principali novità figurano nuovi requisiti per le politiche aziendali sulle malattie degli addetti. Gli esercizi devono prevedere una politica scritta per la gestione delle malattie dei dipendenti e conservarne la documentazione, mentre le procedure relative agli episodi di vomito e diarrea sono state collocate in una specifica sezione del codice. Il nuovo Food Code introduce inoltre, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare un doppio guanto monouso durante la preparazione degli alimenti e aggiorna le disposizioni sul riempimento dei contenitori riutilizzabili. Sono state riviste anche le prescrizioni sul raffreddamento degli alimenti, con l’aggiunta di un’ulteriore modalità e della possibilità di utilizzare metodi alternativi, previa approvazione dell’autorità competente. Le modifiche interessano, poi, le temperature dei disinfettanti, gli avvisi ai consumatori, la definizione degli esercizi alimentari e dei mobile food establishments, nonché la gestione degli allergeni e del cross-contact. Sono state aggiornate anche le disposizioni sulla sicurezza dei funghi speciali, sugli alimenti disidratati e liofilizzati, sulle donazioni di alimenti, sui distributori automatici e sui contenitori dei rifiuti. Il codice aggiorna infine la documentazione utilizzata durante le ispezioni degli esercizi alimentari.
AREA ALIMENTARE: ARGOMENTO MOCA
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MOCA in plastica, dal 16 settembre terminano le disposizioni transitorie
Dal 16 settembre 2026 termina il periodo transitorio previsto per l’adeguamento dei materiali e oggetti in plastica destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) alle nuove disposizioni europee. Da questa data, i prodotti immessi sul mercato dovranno rispettare i requisiti aggiornati.La scadenza riguarda le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/351, applicabile dal 16 marzo 2025, che ha aggiornato il regolamento (UE) 10/2011 sui materiali plastici a contatto con gli alimenti e, per gli aspetti collegati, i regolamenti (UE) 2022/1616 e (CE) 2023/2006 . Tra gli adempimenti interessati rientrano quelli relativi ai simulanti alimentari, alla dichiarazione di conformità e alle prove di migrazione, disciplinati dagli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 10/2011. Particolare rilievo assume la dichiarazione di conformità, che deve tenere conto anche delle sostanze aggiunte non intenzionalmente e delle relative informazioni a supporto della conformità. I materiali e gli oggetti in plastica già immessi sul mercato prima del 16 settembre 2026 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie








