SICUREZZA: ARGOMENTO LAVORO NOTTURNO
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LAVORO NOTTURNO
L’Inail ha pubblicato un nuovo documento dedicato all’impatto del lavoro notturno sulla salute e il ruolo protettivo svolto da una corretta alimentazione. Il documento precisa che svolgere attività lavorativa durante le ore notturne comporta un inevitabile disallineamento dei delicati meccanismi che regolano il ciclo sonno-veglia e l’equilibrio ormonale. Questa alterazione stimola l’appetito e spinge verso un maggior consumo di cibi ultra-processati, zuccheri e caffeina, intaccando la salute del microbiota intestinale. La conseguente disbiosi favorisce l’insorgenza di patologie cardiovascolari, disturbi metabolici come l’obesità e il diabete, fino a un calo dell’attenzione che innalza il rischio di infortuni sul lavoro. Per contrastare questi rischi, il documento identifica nella dieta mediterranea una fondamentale strategia di prevenzione primaria. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, un’alimentazione ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e pesce azzurro aiuta a preservare la salute intestinale e a migliorare la sensibilità insulinica. Diventa tuttavia cruciale la scansione temporale dei pasti: l’Inail raccomanda di consumare il pasto principale prima di iniziare il turno, limitarsi a spuntini leggeri a base di frutta o verdura durante le ore notturne ed effettuare la colazione prima di coricarsi, mantenendo una corretta idratazione durante la giornata. Infine, il report sottolinea come la tutela del lavoratore richieda un impegno diretto anche da parte delle aziende. Le imprese sono infatti invitate a creare ambienti di lavoro favorevoli a scelte alimentari sane, mettendo a disposizione sale ristoro attrezzate con frigoriferi e forni a microonde, e ripensando l’offerta dei distributori automatici a favore di opzioni più nutrienti e bilanciate.
SICUREZZA: ARGOMENTO AMIANTO
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Amianto
Pubblicata la nuova guida dell’Unione Europea per la prevenzione e la gestione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro che rappresenta un fondamentale strumento operativo in materia di tutela della salute nei cantieri e nei contesti lavorativi.Riconoscendo l’amianto come sostanza cancerogena di Categoria 1A priva di un livello di soglia totalmente sicuro, il testo evidenzia come scelta prioritaria la costante predilezione per la rimozione completa dei materiali che lo contengono, superando le semplici strategie di gestione o isolamento in loco. La responsabilità della valutazione del rischio ricade direttamente sul datore di lavoro, che deve effettuare un’analisi approfondita dello stato del materiale, delle modalità operative e dei livelli di esposizione prima dell’avvio delle attività, ricorrendo a competenze specialistiche qualora non presenti all’interno dell’organizzazione.
Ampio risalto viene dato alla gestione della sicurezza nei contesti in cui operano più imprese. La guida sottolinea l’obbligo di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro, valorizzando la figura del Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva.
Infine, il testo richiama l’attenzione sulle diverse dimensioni dell’esposizione. Oltre a quella attiva riguardante chi manipola direttamente la sostanza, le linee guida affrontano la prevenzione dei rischi da esposizione passiva per chi lavora in prossimità di materiali degradati e da esposizione secondaria, potenzialmente pericolosa per l’ambiente domestico dei lavoratori a causa di indumenti o attrezzature contaminate.
Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work
SICUREZZA: ARGOMENTO CANTIERI
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Cantieri
L’Inail ha reso nota una nuova pubblicazione sulla sicurezza nei cantieri stradali e nelle aree operative, proponendo un’analisi integrata che mette in relazione i bisogni di tutela dei lavoratori, il quadro normativo vigente e le dinamiche del mercato tecnologico globale.
SICUREZZA: ARGOMENTO SICUREZZA IN GENERE
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Sicurezza in genere
OT23 INAIL 2027: Rilasciata la modulistica aggiornata e la guida alla compilazione per le istanze relative agli interventi di prevenzione realizzati nel 2026, ai sensi dell’art. 23 del D.M. 27 febbraio 2019.
AMBIENTE: ARGOMENTO RIFIUTI
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Rifiuti
Sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stata pubblicata la Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 23 luglio 2026, n. 8 recante: “Applicazione della Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 e successiva Rettifica 2025/90657, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie”.Applicazione decisione delegata (UE) 2025/934 della commissione del 05 marzo 2025
Sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stata pubblicata la Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 14 luglio 2026, n. 7 recante: “Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti”. La Circolare chiarisce che possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, i Codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti come previsti dall’allegato 1 al DM del 26 marzo 2026. Possono inoltre essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, determinati rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali.
Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti
IMBALLAGGI COMPOSTABILI, NUOVI OBBLIGHI NEL TUA
Nuovi obblighi di compostabilità per alcune categorie di imballaggi destinati al mercato italiano. È quanto prevede un nuovo decreto-legge, in vigore dall’8 agosto, che modifica il D.Lgs 152/2006 introducendo l’art. 226-quinquies.
La disciplina – DL 7 agosto 2026, n. 143 – interessa, tra gli altri, gli imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati inferiori a 1,5 kg, quelli per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali di alberghi, ristoranti e catering, alcune confezioni monouso per condimenti e gli imballaggi flessibili per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo.
Gli imballaggi interessati dovranno essere certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo. Il decreto interviene anche sul regime sanzionatorio, prevedendo una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro per le violazioni, compreso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli o elusive. L’importo può essere aumentato fino a quattro volte il massimo nei casi in cui il valore degli imballaggi interessati superi il 10% del fatturato del trasgressore. Le sanzioni si applicheranno dal 1° gennaio 2030.
Decreto Legge 7 agosto 2026 n.143
RENTRI, NUOVE ISTRUZIONI COMPILAZIONE FIR E REGISTRO
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ufficialmente pubblicato un aggiornamento delle istruzioni operative per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto.
Nello specifico, con il decreto direttoriale 31 luglio 2026 n. 210 entrato in vigore lo scorso 5 agosto, il MASE ha, tra le altre novità, definito delle modalità di gestione delle rettifiche nel passaggio dal registro cartaceo a quello digitale.
Inoltre, tra i passaggi di maggior rilievo figurano anche la conferma della possibilità di stampare il FIR cartaceo in modalità fronte-retro e l’introduzione di regole specifiche dedicate al trasporto con tratta unica marittima dal produttore al destinatario.
Da ultimo, sono state messe a disposizione guide per la compilazione dei modelli di cui agli artt. 4 (Allegato 1) e 5 (Allegato 2) del decreto ministeriale 59/2023.
AREA 231: ARGOMENTO TUTTI
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Argomento tutti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge che intende riformare in profondità la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.Il testo della proposta di riforma introduce un chiaro cambio di paradigma elevando la colpa di organizzazione a criterio cardine di imputazione: superata la distinzione tra apicali e sottoposti, l’ente risponderà solo se viene dimostrato il nesso causale tra le sue carenze organizzative e il reato, eliminando l’inversione dell’onere della prova a carico dell’impresa.
Nei reati colposi, l’interesse o vantaggio si presumerà solo a fronte di un apprezzabile risparmio di spesa o aumento di produzione. Per offrire maggiore certezza, i modelli conformi alle linee guida di categoria godranno di una presunzione di adeguatezza superabile dal giudice solo con motivazione puntuale, mentre gli standard UNI ISO avranno efficacia esimente per la sicurezza sul lavoro e per le PMI arriveranno procedure semplificate. Il provvedimento amplia poi le tutele e le opzioni di ravvedimento: l’illecito potrà estinguersi se l’ente corregge tempestivamente le carenze del modello, risarcisce i danni o salda i debiti fiscali nei reati tributari.
Sul piano processuale, l’omessa indicazione delle specifiche carenze organizzative da parte del PM determinerà la nullità degli atti, il sequestro potrà essere evitato offrendo una cauzione e, per le piccole realtà con coincidenza tra ente e persona fisica, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta o annullata. Infine, le decisioni di non punibilità per ravvedimento o tenuità del fatto non compariranno nei certificati del casellario richiedibili dai terzi.
AMBIENTE E SICUREZZA: ARGOMENTO AIA – ANTINCENDIO – ENERGIA – MICROCLIMA
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AIA - ANTINCENDIO - ENERGIA - MICROCLIMA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 è stata pubblicata la conversione in legge del DL n. 107/2026 (legge 7 agosto 2026, n. 152), contenete disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, PNRR e finanza pubblica. Sul fronte ambientale, all’articolo 5, è confermata la nomina di un Commissario straordinario che gestirà tutti i procedimenti pendenti, che confluiranno in un’unica procedura che si concluderà entro 200 giorni dal subentro. Il titolo rilasciato sostituirà tutti i pareri, nulla osta necessari, comprese le valutazioni ambientali eventualmente previste, a cui vengono aggiunte le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito delle disposizioni sugli interventi di carattere strategico e sulle relative procedure autorizzative. Convalidate anche le norme che imprimono uno sveltimento dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto con titolo in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, è stata presentata un’istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione.Novità anche per la sicurezza antincendio relativamente alle strutture sanitarie che devono ancora allinearsi alla normativa avendo aderito al Piano di adeguamento e non hanno completato i lavori entro le precedenti scadenze: il nuovo art. 13-octies proroga di un anno i termini per il completamento degli interventi di adeguamento previsti dal Dm 19 marzo 2015 . Resta fermo l’obbligo di presentare la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio entro il termine ultimo previsto dal decreto, previo adempimento degli obblighi prescritti entro il 31 dicembre 2026. Rilevanti, infine, le misure di potenziamento del PNRR. La legge integra, con il nuovo articolo 13-bis le risorse destinate a investimenti per infrastrutture idriche, comunità energetiche e autoconsumo, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi ed efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica.
Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2029 alcune attività e strutture di supporto alla gestione, al controllo e alla rendicontazione degli interventi del Piano.
Infine, sono confermate le misure di sostegno per le imprese costrette a sospendere l’attività lavorativa a causa di eventi climatici nel periodo dal 1° luglio 2026 fino a fine anno, in particolare il settore edilizio.






