AMBIENTE: RIFIUTI
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RIFIUTI
Dal 1° al 30 settembre 2025 le forme associate e i sistemi individuali di gestione dei PFU devono trasmettere la comunicazione sull’andamento dell’attività di gestione, consolidando le informazioni già inviate al Ministero entro il 31 maggio 2025. Lo precisa il Ministero dell’Ambiente con un comunicato pubblicato sul sito del Registro nazionale di produttori (RENAP).Interpello MASE: chiarimenti su DM 127/2024 e rifiuti EER 170504
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 sull’applicazione del DM 28 giugno 2024 n. 127 al codice EER 170504 “Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503″) per l’operazione di recupero ambientale (R10) e per le procedure semplificate (R5). Il DM 127/2024 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto ( End of Waste) per i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e altri inerti di origine minerale. Attraverso criteri tecnici specifici (Allegato 1), definisce le condizioni per ottenere lo status di “aggregato recuperato”, utilizzabile secondo scopi definiti nell’Allegato 2 — tra cui recuperi ambientali, riempimenti, colmate.
Quesiti:
1. Se – in virtù del DM 127/2024 – non fosse più possibile effettuare direttamente recupero ambientale (R10) del rifiuto EER 170504, ma fosse invece necessaria una preventiva operazione di recupero (R5) al fine di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto.
2. Se il DM 5 febbraio 1998, che non contempla l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis, consenta comunque l’autorizzazione in procedura semplificata (artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006) per l’industria ceramica e laterizi o per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, escludendo però l’utilizzo per recuperi ambientali. Di conseguenza, se per questi utilizzi fosse necessaria una procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 D.lgs. 152/2006
Con parere n. 138506 del 22 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto chiarendo:
• La normativa vigente non vieta il recupero ambientale (R10) del rifiuto EER 170504 in forma diretta tramite procedure semplificate, ai sensi del DM 5 febbraio 1998—ovvero il percorso R10 diretto rimane valido purché siano rispettate le condizioni tecniche, autorizzative e di test di cessione.
• Il nuovo DM 127/2024 introduce, in alternativa, un percorso differente: la produzione di aggregato recuperato tramite cessazione della qualifica di rifiuto, che richiede una procedura ordinaria (art. 208 D.lgs. 152/2006) per la sua utilizzazione nei recuperi ambientali.
• In sintesi, coesistono due percorsi normativamente validi e distinti:
1. Procedura semplificata (DM 1998) per il recupero ambientale diretto (R10) del rifiuto tal quale.
2. Procedura ordinaria (art. 208) per l’utilizzo dell’aggregato recuperato ottenuto ex DM 127/2024.
Quindi, l’interpretazione dell’istanza — secondo cui l’operazione R10 non sarebbe più consentita e sarebbe necessaria una preventiva R5 — non è ritenuta ammissibile dal MASE, che ha chiarito la compatibilità dei due percorsi normativi.
Implicazioni pratiche
Applicabilità dei due regimi: gli operatori del comparto possono continuare a operare nel regime semplificato (R10 diretto) oppure optare per il nuovo regime End of Waste (aggregato recuperato), a seconda delle esigenze tecniche, economiche e normative.
Procedure chiare e separate:
• R10 diretto (rifiuto tal quale): via semplificata, progetto approvato, test di cessione, compatibilità con caratteristiche ambientali dell’area.
• Aggregato recuperato: esigenza di autorizzazione ordinaria, conformità ai criteri tecnici del DM 127/2024, dichiarazioni di conformità, controlli di qualità, ecc.
Il MASE ha chiarito che non esiste un’esclusione dell’operazione R10 e che entrambi i percorsi (semplificato e ordinario) rimangono validi e applicabili nella rispettiva cornice normativa, consentendo così una duplice possibilità agli operatori del settore.
Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152
AMBIENTE: RIFIUTI
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RENTRI, NUOVE FUNZIONI PER PIATTAFORMA E APP
Dal 18 settembre 2025 sono operative nuove funzionalità nella piattaforma RENTRI e nell’app “RENTRI FIR Digitale”, sviluppate per rendere più semplice e sicura la gestione della tracciabilità dei rifiuti da parte di enti e operatori. Si rimanda alla Nota del Ministero dell’Ambiente disponibile al seguente link: https://www.rentri.gov.it/news/nuovi-rilasci-per-la-piattaforma-rentri
AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE
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SOSTANZE PERICOLOSE
Dal primo settembre è scattato l’obbligo di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 5 gennaio 2024 (disposizioni del 21° ATP al regolamento CLP). Il provvedimento – modificando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 – ha rivisto la classificazione di oltre 50 sostanze , specificatamente, ono state aggiunte 28 nuove voci e aggiornate 24 voci esistenti nella Tabella 3 della Parte 3 dell’allegato. Tra queste, sono state riclassificate le polveri di piombo [diametro delle particelle < 1 mm] e il piombo massivo [diametro delle particelle ≥ 1 mm].
Dal 1° settembre 2025 sono entrate in applicazione le nuove restrizioni all’uso delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). In particolare, diventano applicabili le modifiche alle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato, che hanno inserito diverse sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1B, tra cui diuron, tetrabromobisfenolo-A, 4-metilimidazolo, dimetil propilfosfonato e vari composti organostannici. La modifica all’appendice 11, relativa alla deroga per il cumene (CAS 98-82-8) quando presente come componente di carburanti per l’aviazione conformi a specifici standard internazionali (DEF STAN, ASTM) e destinati ad aeromobili di piccole dimensioni, era invece già direttamente applicabile.
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI
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PREVENZIONE INCENDI
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, il 1 settembre, le Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici.
SICUREZZA E AMBIENTE: AMIANTO
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INL: COMUNICAZIONI AMIANTO ALL'ASL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito le modalità di applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 su controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 13 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 146/2021 e dalla L. 215/2021). La circolare precisa che, in attesa della definizione condivisa delle competenze tra INL e ASL, le comunicazioni relative all’inizio dei cantieri e ai piani di lavoro per la rimozione dell’amianto, previste dagli artt. 250 e 256 del D.Lgs. 81/2008 (protezione dai rischi da amianto), devono essere trasmesse esclusivamente alle ASL competenti. Pertanto, fino a nuove regole operative, restano in capo alle ASL i pareri e le autorizzazioni previsti dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

SICUREZZA ALIMENTARE: FOOD
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Aggiornate le Linee guida per un uso prudente degli antibiotici negli allevamenti suini
La Commissione UE ha adottato il regolamento (UE) 2025/1891 del 17 settembre o che modifica il regolamento 2023/915 sui tenori massimi di contaminanti negli alimenti che, stabilisce limiti specifici di arsenico inorganico per pesci, crostacei, molluschi bivalvi e cefalopodi, con valori differenziati in base alla specie e alla parte edibile. La misura si basa sulle valutazioni scientifiche dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha evidenziato come l’assunzione cronica di arsenico inorganico attraverso l’alimentazione rappresenti un rischio per la salute umana, soprattutto per i tumori di polmone, vescica e pelle.
I principali valori fissati sono:
– pesci: rana pescatrice, pesci piatti, aringa, eglefino, razza e squalo: 0,5 mg/kg; altre specie: 0,1 mg/kg;
– crostacei: granchi e gamberi: 0,1 mg/kg; altri crostacei: 0,2 mg/kg; scampi e aragoste: 1,5 mg/kg;
– molluschi bivalvi: pettinidi: 0,1 mg/kg; altri bivalvi: 0,5 mg/kg;
– cefalopodi: 0,05 mg/kg.
Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (18 settembre 2025). Gli alimenti già legalmente immessi sul mercato prima di tale data potranno rimanere in vendita fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.




