Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

  • Il futuro decreto-legge lavoro e le possibili modifiche al Decreto 81

    Articolo 15 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
    1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo “e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;
    b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
    c) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”; dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
    d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
    e) all’articolo 71, il comma 12 è così sostituito: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;
    f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo”;
    g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”;
    h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.
    NB: La bozza di decreto-legge è ancora in attesa di approvazione e può essere soggetta a ulteriori modifiche

SICUREZZA: VDT

  • VIDEOTERMINALISTI: PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DELLA VISTA

    La Corte di Giustizia CEE/CE con Sentenza CE 22 dicembre 2022, n. C-392/21 si è pronunciata in merito l’interpretazione “dell’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali”.
    La Corte ha sentenziato che i dispositivi speciali di correzione (DSCV), previsti dalla direttiva 90/270/CEE, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali dispositivi speciali di correzione non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.
    La Corte di Giustizia, inoltre specifica che l’obbligo, imposto dalle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/270 al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.
    Il 24 marzo scorso L’INAIL ha emesso la Circolare n.11 “Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali”; nel quadro normativo che apre il testo, vediamo citata la Sentenza della corte di Giustizia UE citata, e una disamina che va a dare una interpretazione della ricaduta della stessa per quanto riguarda l’applicazione del titolo VII del D.lgs 81/08 smi per i lavoratori della struttura .
    Va da se che la circolare farà da “linea guida” anche per le altre organizzazioni che si troveranno alle prese con le ricadute della sentenza europea che riapre una questione mai sopita circa i dispositivi di correzione per i lavoratori rientranti negli esposti a videoterminale ( art 173, comma 1 lettera c).

SICUREZZA: LAVORO NOTTURNO

  • DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI DI LAVORO NOTTURNO

    Il D.Lgs. Governo 21 aprile 2011, n. 67 – Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il Datore di Lavoro, direttamente o tramite mandato ad associazioni, comunichi alla Direzione provinciale del lavoro in via telematica, con periodicità annuale “l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi’ come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b”.
    Sul sito del Ministero del lavoro è delle Politiche Sociali è stato reso noto il differimento del termine per la comunicazione di lavoro notturno, che per l’anno 2023 viene fissato al 17 aprile.

SICUREZZA: MACCHINE

  • Adottato dal Parlamento europeo il nuovo regolamento macchine

    Il Parlamento europeo approva il nuovo Regolamento macchine che prenderà il posto dell’attuale direttiva macchine 2006/42/CE. Nei prossimi mesi il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il 18 aprile 2023 la Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha approvato, con 595 voti a favore, 7 contrari e 30 astenuti, il nuovo e atteso “Regolamento Macchine”.
    Il nuovo Regolamento Macchine, che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nei prossimi mesi, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, ma sarà applicabile 42 mesi dopo l’entrata in vigore. Il regolamento, che è un atto legislativo dell’Unione europea direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.
    La trasformazione della direttiva in un regolamento permetterà un’attuazione più uniforme e, dunque, una maggiore certezza del diritto. E l’attuale regolamento terrà conto anche dei nuovi rischi che emergono dalle nuove tecnologie emergenti.
    Il nuovo regolamento macchine ha diversi obiettivi:
    • garantire la sicurezza delle macchine e rafforzare la fiducia degli utenti nelle nuove tecnologie: i fabbricanti dovranno garantire che i prodotti macchina rispettino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel regolamento (RES);
    • ridurre gli oneri amministrativi e i costi per i fabbricanti;
    • promuovere la certezza del diritto; il nuovo regolamento sarà direttamente vincolante in tutta la Ue. Importanti le novità che verranno introdotte sulle “modifiche sostanziali”.
    • istituire una vigilanza del mercato più efficace.

    Il testo approvato nella Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina.
    Regolamento macchine

AMBIENTE: ACQUA, ARIA, RIFIUTI

  • Dichiarazione PRTR 2023

    Ispra fornisce ai Gestori degli stabilimenti obbligati le indicazioni operative per la “Dichiarazione PRTR 2023“ relative alla trasmissione dei dati per l’anno di riferimento 2022, ex art. 4 Dpr 157/2011.
    La dichiarazione PRTR deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2023: la comunicazione dei dati 2022 avviene mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel.
    In sintesi, le indicazioni Ispra per la dichiarazione sono:
    • compilare il modulo in formato excel, un file excel per ciascuno stabilimento relativo a tutti i 12 mesi dell’anno di riferimento;
    • applicare la firma digitale valida al modulo formato excel compilato e salvare il file con estensione .p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata;
    • rinominare il file P7M, come indicato nelle istruzioni;
    • inviare il messaggio di posta elettronica certificata, con allegata la dichiarazione, all’indirizzo pec dell’Ispra e all’Autorità, come da tabella da istruzioni.
    A tal riguardo, si ricorda che il PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) è un registro che contiene le informazioni relative alle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo e del trasferimento di rifiuti.
    I soggetti obbligati alla comunicazione ai sensi dell’allegato I del Regolamento CE n. 166/06 devono dichiarare annualmente l’emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all’allegato II del Regolamento CE n. 166/06.
    Il Dpr 157/2011, in esecuzione del regolamento, all’art. 4 sugli Obblighi dei gestori prevede la trasmissione entro il 30 aprile di ogni anno, con la possibilità entro il 30 giugno dello stesso anno di modificare o integrare la comunicazione.

AMBIENTE: RIFIUTI

  • ALBO GESTORI AMBIENTALI -SCADENZA RESPONSABILI TECNICI

    L’Albo ricorda che il 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità di 13.000 Responsabili tecnici rifiuti che attualmente operano in regime transitorio e che, quindi, per mantenere il requisito devono superare l’esame.
    Tali soggetti, in particolare, operano attualmente in regime transitorio per 16.000 imprese iscritte all’Albo gestori ambientali nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto).
    L’Albo quindi invita le imprese a verificare con congruo anticipo la scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico per poter proseguire nella propria attività, effettuando il controllo attraverso la propria area riservata del sito. Inoltre, ricorda che, al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità previsto dall’art. 13, comma 1, del Dm 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n. 1/2020: decorsi i termini previsti (90 giorni di esercizio provvisorio da parte del legale rappresentante), sarà avviato il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo.

    DIRITTO ANNUALE D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – SCADENZA 30 APRILE 2023
    Scadenza 30 aprile 2023

    NUOVO MUD 2023 – SCADENZA 8 LUGLIO 2023
    Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2023 recante: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”.
    In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

    RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), AGGIORNATI I RAGGRUPPAMENTI
    Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha aggiornato i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) effettuate dai Centri di raccolta. Il regolamento, (decreto 20 febbraio 2023, n. 40, pubblicato sulla gazzetta n. 93 dello scorso 20 aprile) sostituisce l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185) ed entrerà in vigore il 5 maggio 2023. Nell’indicare come i Centri di raccolta devono raggruppare i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche il documento specifica che «indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche».
    Decreto Ministeriale 20 febbraio 2023, n°40

AMBIENTE – AREA 231 – 37001: ANTICORRUZIONE TUTTI

  • CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN GAZZETTA

    Pubblicato sulla Gazzetta il Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023.
    Il provvedimento riscrive il Codice dei Contratti pubblici disciplinato dal dlgs 50/2016 introducendo diverse novità. Per quanto di interesse, si segnala l’ampliamento delle certificazioni, tra cui ambientali, il cui possesso riduce fino al 20% l’importo della garanzia finanziaria da prestare per partecipare alle gare.
    Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, adottato in attuazione dell’art. 1 della L. 78/2022, è composto da 229 articoli raggruppati in 5 libri e vari allegati, in particolare:
    • Libro I (artt. 1-47) – Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione
    • Libro II (artt. 48-140) – Dell’Appalto
    • Libro III (artt. 141-173) – Dell’appalto nei settori speciali
    • Libro IV (artt. 174-208) – Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni
    • Libro V (artt. 209-229) – Del contenzioso e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie.
    A tal riguardo, il libro II dedicato agli appalti è così suddiviso:
    • Parte I (artt. 48-55) – Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
    • Parte II (artt. 56-61) – Degli istituti e delle clausole comuni
    • Parte III (artt. 62-69) – Dei soggetti
    • Parte IV (artt. 70-76) – Delle procedure di scelta del contraente
    • Parte V (artt. 77-112) – Dello svolgimento delle procedure
    • Parte VI (artt. 113-126) – Dell’esecuzione
    • Parte VII (artt. 127-140) – Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari
    Entrata in vigore
    Di seguito, si riportano gli articoli che disciplinano le modalità di entrata in vigore del nuovo Codice.
    Articolo 226.
    Abrogazioni e disposizioni finali.
    1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.
    2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte…
    Articolo 229.
    Entrata in vigore.
    1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
    2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
    Riduzione garanzia finanziaria (Certificazioni processi/prodotti)
    In particolare, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto (art. 106, comma 8):
    • del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata la certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
    • fino al 20 per cento (cumulabile con quella sopra) quando l’operatore economico possegga uno o piu’ delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 “Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia”, tra cui:
    o Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001),
    o Sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001),
    o Sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001),
    o Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (UNI ISO 45001),
    o Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni (UNI/PdR 125),
    o Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS,
    o Gas a effetto serra (UNI EN ISO 14064-1),
    o Gas a effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Carbon footprint (UNI EN ISO/TS 14067),
    o Contenuto di riciclato – ReMade in Italy.
    Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36

AMBIENTE: ACQUA

  • Crisi idrica, in Gazzetta il decreto legge

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 di venerdì scorso è stato pubblicato il D.L. 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, il c.d. “decreto siccità”. Con il provvedimento – in vigore dal 15 aprile – si introducono specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche, prevedendo, tra le altre, l’istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il decreto si occupa, poi, del riutilizzo di acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e dissalatori.
    Previste anche misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
    Decreto Legge 14 aprile 2023, n°39

AMBIENTE ED ENERGIA: VIA – AIA TERRE E ROCCE DA SCAVO ENERGIA RIFIUTI

  • Dl PNRR convertito in legge pubblicato in Gazzetta

    Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-4-2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione del Dl 13/2023 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR che introduce, tra l’altro, misure di semplificazione sul fronte ambientale ed energetico per l’iter delle rinnovabili e lo sviluppo dell’idrogeno verde.
    Legge 21 aprile 2023, n°41

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Dal 20 aprile in vigore il “Regolamento delegato (UE) 2023/707, che modifica il CLP

    In vigore il “Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
    Il Regolamento 2023/707 introduce in Allegato I al regolamento CLP nuove classi di pericolo e corrispondenti criteri di classificazione per sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l’ambiente, così come le proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM).
    Per quanto riguarda l’applicazione della nuova classificazione ed etichettatura, la tempistica varia tra Sostanze e miscele
    • Per le sostanze ci si dovrà conformare al più tardi a partire dal 1° maggio 2025.
    Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l’obbligo di adeguamento alla nuova normativa fino al 1° novembre 2026.
    • Per le miscele ci si dovrà conformare al più tardi a partire dal 1° maggio 2026.
    Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l’obbligo di adeguamento fino al 1° maggio 2028.
    Regolamento CEE/UE 19 dicembre 2022, n°707

    L’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha aggiornato la guida “Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori”.
    L’opuscolo, pubblicato sul sito istituzionale, contiene una sintesi dei regolamenti REACH (1907/2006/CE) , CLP (1272/2008/CE), SDS (2020/878/UE) e fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI (Dispositivi di protezione individuale), la segnaletica di sicurezza, l’informazione, formazione e la sorveglianza sanitaria.
    Il documento è indirizzato alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione degli agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali ad esempio lavoratori e RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), datori di lavoro, personale dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro.
    Guida Agenti Chimici Pericolosi