Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Obbligo mascherine: ecco cosa cambia

    Pubblicata sulla GU del 16 giugno 2022 l’Ordinanza Ministeriale 15 giugno 2022 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
    Tale ordinanza prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
    1. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    2. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    3. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    4. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    5. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
    6. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
    L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie persiste per i lavoratori, gli utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
    L’art. 2 dell’ordinanza prevede che tali obblighi siano in vigore fino al 22 giugno 2022, l’art. 11 del Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68 proroga tale obbligo al 30 settembre 2022.
    Ordinanza ministeriale 15 giugno 2022

AMBIENTE: ARIA – GAS SERRA – SUOLO – EMISSIONI – ACQUA

  • ARIA - GAS SERRA – SUOLO – EMISSIONI - ACQUA

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, n. 138 è stata pubblicata la delibera 8 marzo 2022, n. 1 con cui il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) ha approvato il Piano per la transizione ecologica (Pte).
    La disposizione persegue lo scopo di offrire un «inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica italiana», definendo un quadro concettuale anche per gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
    Il Piano, approvato ai sensi dell’art. 57-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) si sviluppa secondo un approccio sistemico, orientato alla decarbonizzazione, ed è caratterizzato da «una visione che include la conservazione della biodiversità e la preservazione dei servizi ecosistemici, integrando la salute e l’economia e perseguendo la qualità della vita e l’equità sociale».
    Come previsto dal disposto normativo pubblicato, il Pte dovrà coordinare le seguenti politiche:
    – riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
    – mobilità sostenibile;
    – contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
    – risorse idriche e relative infrastrutture;
    – qualità dell’aria;
    – economia circolare.
    Si ricorda, inoltre, che il Piano richiama il Green Deal europeo e tutti i suoi diversi macro-obiettivi.

    Delibera (NAZ) 8 marzo 2022, n°1

AMBIENTE: ARIA EMISSIONI- GAS SERRA

  • Emission trading, nuovo questionario direttiva 2003/87/CE

    La Commissione Ue ha aggiornato il questionario sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE, il modello che gli Stati membri devono utilizzare per fornire un resoconto dettagliato sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
    Sulla Gazzetta ufficiale del 14 giugno, n. L159 è stata – infatti – pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2022/919, che sostituisce l’allegato della decisione 2005/381/CE (il quale definisce il questionario in questione).
    La modifica si è resa necessaria dopo l’intervento della direttiva (UE) 2018/410: tale atto normativo, nel modificare la direttiva 2003/87 citata, ha introdotto l’impegno di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990.
    Sono seguiti, poi, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 (di riscrittura delle norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e dei dati di attività nel periodo di scambio di quote iniziato il 1° gennaio 2021), il regolamento 2018/2067/UE (che ha rivisto le disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE), e i regolamenti 2019/331/UE e 2019/1842/UE (di aggiornamento delle norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissione).
    Provvedimenti, tutti, che hanno portato alla revisione del questionario.
    Decisione CEE/CEEA/CECA 8 giugno 2022, n°919

AMBIENTE: RUMORE

  • Inquinamento acustico, definiti i criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici

    Il Decreto Ministeriale 1 giugno 2022, pubblicato sulla GU n. 139 del 16 giugno 2022, Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico, definisce:
    a) le caratteristiche della strumentazione di misura;
    b) i parametri da acquisire con la strumentazione;
    c) i dati da richiedere al gestore dell’impianto eolico;
    d) le postazioni di misura;
    e) i tempi di misura;
    f) le condizioni di misura;
    g) la valutazione dei dati;
    h) l’elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da confrontare con i limiti.
    Inoltre, il DM specifica che, nel caso di superamenti dei valori limite gli interventi finalizzati all’attività di risanamento acustico per il rispetto degli stessi valori limite devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
    1. interventi sulla sorgente rumorosa;
    2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
    3. interventi diretti al ricettore.

    Decreto ministeriale 1 giugno 2022

AMBIENTE: SOSTENIBILITA’

  • Biocarburanti, Ue detta le regole per verificare la sostenibilità

    Sulla Gazzetta Ufficiale europea del 27 giugno, L168 è stata pubblicato il Regolamento (UE) 2022/996 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.
    Dopo il capo I dedicato all’oggetto e alle definizioni, il documento si occupa dei “principi generali su governo, monitoraggio interno, procedura di reclamo e trasparenza dei sistemi volontari” (capo II), del “processo di controllo, ambito d’applicazione del controllo, qualifiche degli esecutori del controllo e vigilanza dell’attività di controllo” (capo III), delle “norme specifiche sull’attuazione del sistema di equilibrio di massa, sulla banca dati dell’unione e sulla determinazione delle emissioni di gas a effetto serra e della frazione biologica dei combustibili” (capo IV), e delle “norme specifiche sulla conformità ai requisiti per la certificazione del basso rischio ILUC” (capo V). Seguono, poi, gli Allegati che riguardano una serie di misure operative.
    Il regolamento entrerà in vigore il 30 dicembre 2023.
    Regolamento CEE/UE 14 giugno 2022 n°996

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AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI

  • Glifosato, classificazione di pericolo immutata

    Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, composto da osservatori di diverse organizzazioni dell’UE che rappresentano la società civile, il mondo accademico e l’industria, concorda che le prove scientifiche disponibili non sono sufficienti per classificare il glifosato come sostanza tossica per organi bersaglio o come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.
    Il comitato ha valutato le proprietà pericolose del glifosato in base ai criteri del regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP). Hanno preso in considerazione un’ampia revisione delle prove scientifiche e centinaia di commenti ricevuti durante le consultazioni.
    Il RAC, pertanto, è concorde nel mantenere l’attuale classificazione del glifosato come causa di gravi danni agli occhi e tossico per la vita acquatica.