Sicurezza

SICUREZZA: VERIFICHE PERIODICHE

  • Aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

    Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Direttoriale n. 53 del 7.7.2022, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. Il trentunesimo elenco, allegato al Decreto n. 53 del 7/7/2022, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 40 del 19 maggio 2022.
    Decreto Direttoriale n° 53, del 07/07/22

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Covid-19, aggiornamento protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

    Il 30 giugno 2022, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
    Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
    Il protocollo, come i precedenti, si articola nei seguenti 13 punti:
    1-INFORMAZIONE
    2-MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
    3-GESTIONE APPALTI
    4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA
    5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
    6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
    7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
    8- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
    9-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
    10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
    11-LAVORO AGILE
    12-LAVORATORI FRAGILI
    13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
    Il Protocollo non prevede l’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, ma sottolinea come questi dispositivi siano un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individui particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
    È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
    Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, le Parti ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia
    Protocollo SARS-COV-2/COVID-19 ambienti di lavoro

    Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19
    Circolare del Ministero della Salute 11 luglio 2022
    A seguito della nota dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), pubblicata l’11 luglio 2022, anche in Italia è arrivato il via libera alla seconda dose di richiamo per tutti gli over 60 e per tutte le persone (a partire dai 12 anni) con elevata fragilità motivata dalle patologie indicate nella precedente fase della campagna vaccinale.
    Preso atto del parere della CTS di AIFA, in considerazione dell’attuale ripresa dell’epidemia COVID-19 e dell’aumentata incidenza di ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva, il Ministero della Salute ha firmato la Circolare “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19” che raccomanda la somministrazione della seconda dose booster a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).
    Si ricorda che la seconda dose di richiamo (second booster) è, altresì raccomandata alle persone (a partire dai 12 anni) con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, purché, anche in questo caso, sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).
    Si ribadisce, infine, la priorità assoluta di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata.
    Circolare 11 luglio 2022

    Sorveglianza sanitaria eccezionale, prorogati i termini
    L’INAIL proroga fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
    Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
    Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 (si veda, inoltre, quanto disposto dall’art. 10, comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24) prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Prorogato al 31 luglio 2022 il termine entro il quale definire la tassa rifiuti

    Con il DM 28/6/2022, è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine ultimo entro il quale i Comuni devono definire i bilanci di previsione per il triennio 2022/2024. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 43 del cosiddetto “Decreto Aiuti” (DL 50/2022) viene posticipato al prossimo 31 luglio anche il termine entro il quale i Comuni dovranno approvare delibere e regolamenti riguardanti la tassa rifiuti.

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI

  • Formatori degli addetti antincendio e addetti antincendio: un documento interno dei vigili del fuoco per definire le modalità di formazione, abilitazione e aggiornamento.

    Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato un documento non protocollato e ad uso interno, per fornire indicazioni in merito all’applicazione del DM 2 settembre 2021, relativamente ai corsi di formazione antincendio. Il documento è diviso in due parti:
    1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO
    2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
    Il documento stabilisce che i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio sono organizzati dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l’effettuazione dei corsi di formazione.
    L’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.
    L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021.
    Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati. L’aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell’arco dei 5 anni, è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.
    Il documento poi specifica che l’allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, pertanto, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell’allegato III, individuerà il percorso formativo degli addetti antincendio.
    Aggiunge che al fine di una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi.
    Indicazioni applicative del Decreto del Ministero dell’Interno 02/09/21

AMBIENTE E SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE, RIFIUTI IMBALLAGGI

  • Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito in legge il DL 36/2022

    La Legge 29 giugno 2022, n. 79 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 29 giugno 2022, n. 150 ha previsto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
    Diverse tematiche sono oggetto del provvedimento, tra le più rilevanti:
    Art. 20 – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il PNRR promuove l’attivazione di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza mirati a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori, progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche, sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi.
    Art. 23 – Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
    Art. 23-bis – Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse
    Art. 25 – Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
    Art. 25-bis – Modifica all’articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: l’accordo di programma quadro tra Conai, consorzi di filiera e produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private.
    Art. 26-bis – Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali: quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato.
    Art. 27 – Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici: il SNPS, mediante l’applicazione dell’approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l’adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

    Legge 29 giugno 2022 n°79

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI

  • Inquinanti organici persistenti, il PFHxS verso il bando

    Una nuova sostanza chimica “Pop” (Persistent Organic Pollutants) potrebbe aggiungersi alla lista di quelle “messe al bando”. Con la pubblicazione – lo scorso 27 giugno – della decisione (UE) n. 2022/997, la Commissione europea ha, infatti, ufficializzato il suo sostegno ad includere l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato A (“Eliminazione”) della convenzione di Stoccolma (conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/507/CE) sugli inquinanti organici persistenti. «Al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente da ulteriori emissioni di acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati», – si legge nel documento – «è necessario ridurre o eliminare la produzione e l’uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione negli elenchi dei relativi allegati della convenzione». Si ricorda che la conferenza delle parti della convenzione ha la facoltà di includere sostanze chimiche negli allegati A (“Eliminazione”), B (“Limitazione”) e/o C (“Produzione non intenzionale”) dell’accordo (e precisare le misure di controllo relative a tali sostanze chimiche), e che in occasione della decima riunione della conferenza stessa si deciderà in quale allegato inserire la sostanza in esame.

    Decisione CEE/CEEA/CECA del 7 aprile 2022 n° 997