Sicurezza

SICUREZZA: VERIFICHE PERIODICHE

  • Decreto Interministeriale n. 76 del 20 giugno 2023 e Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

    Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20/06/2023, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. L’elenco allegato a tale Decreto, il quarantunesimo, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 60 del 7 giugno 2023.
    Decreto Direttoriale n° 76 del 20/06/2023

SICUREZZA: MACCHINE

  • Regolamento macchine, nuova tempistica

    Sarà applicabile dal 20 gennaio 2027 (anziché 14 gennaio) il regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE. Sulla Gazzetta n. L169 dello scorso 4 luglio è comparsa, infatti, una rettifica del nuovo “Regolamento macchine” da parte dell’Ue.
    Il differimento dei termini non riguarda solo il calendario di efficacia dell’intero regolamento ma l’applicazione anche di specifiche disposizioni elencate nell’art. 54 del documento. Ricordiamo che la conversione della direttiva in regolamento permette di ridurre i ritardi nel recepimento e le differenze di interpretazione tra gli Stati membri (quindi un’attuazione più uniforme e una maggiore certezza del diritto), e che tra le novità sostanziali del nuovo regolamento (si veda news di Ars del 29/06/2023) ci sono l’applicazione della disciplina non solo alle macchine nuove ma anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, la presentazione della documentazione in formato digitale, e l’estensione dei soggetti obbligati al rispetto della normativa.
    Regolamento CEE/UE 14 giugno 2023, n° 1230

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE

  • Il Decreto Lavoro è legge: le novità in materia di sicurezza

    È in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. n. 48/2023 (il c.d. Decreto lavoro 2023). Il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi rientra tra i punti cardine della disposizione, che interviene modificando il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza).
    Tra le principali novità introdotte figurano:
    • l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (fondo che la legge di conversione ha incrementato di 5 milioni);
    l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
    la richiesta, da parte del medico competente, della copia della cartella sanitaria relativa al precedente rapporto di lavoro, salvo che ne sia «oggettivamente impossibile il reperimento»;
    • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri
    • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza;
    • disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza.
    Sul fronte lavoro agile risulta prorogato fino al 30 settembre 2023 il diritto allo “smart working” per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) rientranti nelle condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022, mentre è fino al 31 dicembre il diritto per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14 di richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in tale modalità semplificata.
    Legge 3 luglio 2023, n°85

    INTERPELLO 4/2023: CHIARIMENTI SUL NUMERO DEGLI RLS
    Con interpello 4/2023, il Ministero richiamando la normativa precisa che la stessa “stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. E specifica che è il Dlgs 81/2008 a prevedere che il numero di RLS, nonché le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva.
    Interpello n°4/2023

    SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, ITALIA RATIFICA LE CONVENZIONI DI GINEVRA
    L’Italia ha ratificato le Convenzioni internazionali sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio è stata, infatti, pubblicata la Legge 8 giugno 2023, n. 84, di ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Le Convenzioni si applicano a tutte le branche di attività economica e hanno l’obiettivo di prevenire gli infortuni e i danni alla salute «che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro», e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, riducendo al minimo le cause di rischio. Il provvedimento che autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica entra in vigore il 4 luglio.
    Legge 8 giugno 2023, n° 84

SICUREZZA: MICROCLIMA -TUTELA DEI LAVORATORI SUL RISCHIO LEGATO AI DANNI DA CALORE

  • Ondata di calore, nota INL sulla tutela dei lavoratori

    In ragione delle condizioni climatiche in atto, l’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) ha ritenuto opportuno diramare una nota, la n. 5056 del 13 luglio, per richiamare l’attenzione sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore. Il documento fa riferimento sia alla fase di vigilanza ispettiva, sia all’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.
    Nota Ministeriale 13 luglio 2023, n°5056

231: WHISTLEBLOWING

  • WHISTLEBLOWING

    In data 10 marzo 2023 il Governo italiano ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo 24/2023 di attuazione della Direttiva U.E. n. 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni normative, nota come Direttiva Whistleblowing.
    Al fine di evitare sanzioni, danni finanziari e reputazionali, le Organizzazioni devono implementare o adeguare il sistema di gestione delle segnalazioni ai nuovi requisiti normativi, che impattano su ruoli e responsabilità, accessibilità, modalità e sicurezza dei canali di segnalazione, nonché sulle misure da adottare per tutelare i segnalanti:
    · le aziende con numero di dipendenti, nell’ultimo anno, pari o superiore a 250 dovevano adeguarsi entro il 15 luglio 2023
    · le aziende con numero di dipendenti, nell’ultimo anno, da 50 a 249 dovranno adeguarsi entro il 17 dicembre 2023

AMBIENTE: ENERGIA E TRASPORTO

  • Veicoli fuori uso. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2023, il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica datato 26 giugno 2023 recante “Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori”.
    Il decreto, al fine di aggiornare le disposizioni nazionali alle modifiche intervenute in sede comunitaria, dispone la sostituzione dell’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.
    Decreto Ministeriale 26 giugno 2023

AMBIENTE: ARIA

  • Emissioni odorigene, indirizzi ministeriali per la limitazione

    Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto 28 giugno 2023, n. 309, ha adottato, come documento tecnico rivolto alle autorità competenti, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.
    Il documento, importante quadro di orientamento che potrà essere utilizzato nei processi istruttori e decisionali, e impiegato inoltre per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale in materia, è composto di 5 allegati così rubricati:
    – Allegato A.1 – Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;
    – Allegato A.2 – Campionamento olfattometrico;
    – Allegato A.3 – Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo;
    – Allegato A.4 – Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene;
    – Allegato A.5 – IOMS (Instrumental Odour Monitoring System).

    Gli “Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Codice ambientale (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga), e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.
    Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
    Nel documento viene confermata, poi, l’autonomia regionale le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.
    Decreto Ministeriale 28 giugno 2023, n° 309

    MODIFICHE AL D.LGS. 152/2006, INSERITO IL LEGNO LAMELLARE IN FORMA DI CIPPATO NELL’ALLEGATO X
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 17 luglio 2023, n. 165 il Decreto Ministeriale 8 maggio 2023, n. 90 Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    È stata più volte rappresentata al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), da enti pubblici e da operatori privati, l’esigenza di valutare l’inserimento dei residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, trattati con colle, tra le biomasse combustibili di cui all’Allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
    Mediante l’esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell’ambito della Commissione, è stato possibile individuare, per i materiali in esame, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l’utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie.
    Nel Decreto, in vigore dal 1° agosto 2023, vengono definite le condizioni per le quali i residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, al fine di essere qualificati come biomasse combustibili:
    1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
    2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
    3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle tredici caratteristiche indicate nella tabella presente nello stesso Decreto.

    Decreto Ministeriale 8 maggio 2023, n° 90

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • APPARECCHIATURE ELETTRICHE (AEE), NUOVA ESENZIONE ALL'USO DEL MERCURIO

    Con la pubblicazione sulla Gazzetta dell’11 luglio, n. L176 della direttiva (UE) n. 2023/1437 la Commissione Ue ha previsto una nuova deroga all’uso del mercurio in alcune apparecchiature elettroniche (AEE). In particolare, è aggiunta una nuova voce (la 49) all’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (“Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’art. 4, paragrafo 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo), consentendo l’utilizzo del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar.
    Al fine, però, di rispettare le future restrizioni sui prodotti con aggiunta di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 il periodo di validità dell’esenzione è limitato al 31 dicembre 2025.
    Direttiva CEE/CEEA/CE 4 maggio 2023, n°1437

    AEE, NUOVA ESENZIONE PER IL PIOMBO
    Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023 l’esenzione relativa all’utilizzo del piombo contenuto nel cloruro di polivinile (Pvc) impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro. La nuova deroga al divieto di questo metallo pesante nei dispositivi medici è contenuta nella direttiva (UE) n. 2023/1526, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale L185 del 24/07.
    Come chiarito nel documento, le ragioni della richiesta di esenzione nascono dal fatto che la tecnologia non è ancora matura per poter fare a meno del materiale in questione; «dalle valutazioni fatte» – spiega, infatti, la Commissione Ue – «il piombo non è ancora stato completamente sostituito in determinati sensori. La disponibilità di sostituti per tali dispositivi non è garantita in quanto gli attuali sostituti del piombo non sono affidabili per tutti i parametri (ad esempio la creatinina e l’azoto ureico ematico) o presentano una scarsa accuratezza per tali parametri. Inoltre […] il respingimento della domanda di esenzione potrebbe avrebbe ripercussioni negative sul servizio sanitario».

    Il documento, quindi, modificando l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, aggiunge la voce 41 bis (“Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi della creatinina e dell’azoto ureico ematico nel sangue intero) all’elenco delle esenzioni dal divieto di uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
    Direttiva CEE/CEEA/CE 16 maggio 2023, n° 1526

    CLP, NUOVE MODIFICHE ALL’ALLEGATO VI SULLA CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA
    Si applicheranno a decorrere dal 1o febbraio 2025 le modifiche apportate all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) da parte del regolamento (UE) 2023/1435, mentre sono direttamente applicabili quelle apportate allo stesso allegato VI da parte del regolamento (UE) 2023/1434 (entrambi i documenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. L176, 11 luglio).
    In particolare, con il primo provvedimento la Commissione Ue è intervenuta sostituendo le voci dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato, mentre con il secondo sono state aggiunte 3 note nell’elenco di quelle che riguardano la classificazione e l’etichettatura armonizzata di talune sostanze pericolose, con lo scopo di chiarire che «la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce», e per consentire un’identificazione più precisa del pericolo di miscele che contengono più sostanze appartenenti alla stessa “voce di gruppo”.
    Regolamento CEE/UE 2 maggio 2023, n° 1435

    PLASTICA A CONTATTO CON ALIMENTI, UE AUTORIZZA NUOVE SOSTANZE
    Novità in tema di materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sulla Gazzetta n. L177 del 12 luglio la Commissione Ue ha, infatti, pubblicato il regolamento (UE) 2023/1442, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 contenente l’elenco delle sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con gli alimenti. Il regolamento, che fa seguito ai nuovi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità sulla sicurezza alimentare, aggiunge nuove sostanze nella lista di quelle utilizzabili per produrre “plastiche alimentari”, aggiorna alcune definizioni, e risolve diverse ambiguità sull’applicazione del regolamento 10 cit. Il provvedimento entrerà in vigore il 1o agosto 2023, ma viene specificato che i materiali e gli oggetti nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore e che siano stati immessi sul mercato prima del 1o febbraio 2025 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte, mentre rispettando alcune condizioni i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1o febbraio 2025.
    Regolamento (UE) 2023/1442
    REACH, RESTRIZIONI SU FORMALDEIDE
    Dal 26 agosto 2026 è vietata l’immissione sul mercato di articoli che non rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide stabiliti dal regolamento (ue) n. 2023/1464. Dal 6 agosto 2027 scattano, invece, i limiti per la stessa sostanza nei veicoli stradali.
    In particolare, il documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 17 luglio, n. L180 e che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach), prevede nello specifico limiti corrispondenti a:

    0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
    0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli.
    Sono previste diverse deroghe che riguardano, ad esempio, agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, gli articoli da costruzione utilizzati al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore, gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono presenti in natura.
    Ricordiamo che la formaldeide è una sostanza presente in natura negli organismi viventi. Essa può essere rilasciata dalla decomposizione di sostanze presenti in natura nei materiali utilizzati per produrre un articolo, come nel caso della degradazione della lignina nel legno massiccio.
    La formaldeide, inoltre, è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.
    Regolamento CEE/UE 14 luglio 2023, n°1464

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Antincendio, nuova modulistica valutazioni progetti e Scia

    Da oggi, 3 luglio, è in vigore la nuova modulistica di prevenzioni incendi così come previsto dal Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) per il rilancio dell’economia dopo il periodo pandemico e per lo sviluppo del Paese attraverso la transizione ecologica e le infrastrutture per una mobilità sostenibile e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
    Nella Circolare Ministeriale 23 giugno 2023, n. 9663 emanata dal Ministero dell’Interno si legge che: “la nuova modulistica, rispettivamente denominata PIN 1-2023 PNRR e PIN 2- 2023 PNRR, è del tutto identica a quella attualmente vigente nelle parti sostanziali ma presenta unicamente una sezione integrativa ove il richiedente indicherà, ai soli fini statistici, alcune informazioni relative allo specifico procedimento, come ad esempio, la tipologia di piano utilizzato (PNRR, PNC o ZES) e se l’intervento progettuale ha riguardato alcune specifiche tipologie di attività, di particolare rilevanza nel contesto attuale, come quelle relative all’idrogeno, al GNL/GNC, ai rifiuti o alle chiusure d’ambito degli edifici.”
    Viene inoltre sottolineato che le attività che non sono ricomprese nei particolari regimi fissati dal PNRR, PNC o ZES, continueranno ad utilizzare la vigente modulistica di presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni.
    Circolare Ministeriale 23 giugno 2023, n° 9663

    PUBBLICATA LA REGOLA TECNICA DA ADOTTARE PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 21 luglio 2023, n. 169 il Decreto Ministeriale 7 luglio 2023 – Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.
    Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
    a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
    c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
    d) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

    Il decreto entra in vigore a partire dal 21 agosto 2023.

    Decreto Ministeriale 07 luglio 2023

INOLTRE

  • INOLTRE

    – I NUOVI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 2020/1149 per poter continuare a manipolare i diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%, entro il 24 agosto 2023, tutti gli utilizzatori industriali e professionali devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati

    – CONAI, RIMODULATI CONTRIBUTI AMBIENTALI: Il Conai, sul proprio sito comunica la rimodulazione del contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi in carta, legno e vetro. Per approfondimenti, si rimanda al comunicato stampa del Conai

    – DECRETO TRASPARENZA: Il D.Lgs 97/2016 del 25 maggio 2016 (noto come DECRETO FOIA) ha rivisto e semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e sostegno della trasparenza, così come indicate nella legge 190 del 6 novembre 2012 e nel D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 ai sensi dell’articolo 7 della legge 124 del 7 agosto 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Punto focale dell’argomento è il dichiarato coinvolgimento degli Enti di Diritto Privato così come precisato nelle FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) Pubblicate sul sito ANAC, dove si legge:
    o “ 3.20. Gli enti di diritto privato accreditati del servizio sanitario nazionale sono tenuti all’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013
    o Sì, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta.