Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • COVID-19: aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti

    Con Circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.
    La Circolare chiarisce quali sono le modalità della misura di isolamento a cui sono sottoposte le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2:
    -Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
    – In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
    Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2, sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30 marzo2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.
    Circolare Ministeriale 31 agosto 2022 n° 37615

SICUREZZA: RADIAZIONI

  • Radiazioni ionizzanti, nuovi requisiti esperti radioprotezione

    Con decreto ministeriale del 9 agosto 2022 vengono disciplinati i nuovi requisiti per l’iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica contro i pericoli da esposizione a radiazioni ionizzanti, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
    Il decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, disciplina, i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.
    Il decreto prevede tre distinti livelli di abilitazione:
    primo grado
    secondo grado
    terzo grado – sanitario
    Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023; fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina di cui all’allegato XXI del Dlgs 101/2020.

    Gazzetta Ufficiale

    D.lgs. 9 aprile 2008, n°81

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Pannelli fotovoltaici, aggiornate le istruzioni per lo smaltimento

    Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha aggiornato le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”
    La nuova versione delle linee guida è contenuta nel Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, n. 54, che recepisce le direttive della Legge 233/2021 (di conversione del DL152/2021).
    In particolare, il documento fissa il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, definito dal Gestore Servizi Energetici (GSE), e allegato al Decreto stesso.
    Tra le misure previste: il valore della quota trattenuta dal GSE – sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per quelli professionali – a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, e nuove tempistiche e modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli.

    Decreto Ministeriale 8 agosto 2022 n°54

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Antincendio: pubblicate in gazzetta le modifiche al Decreto Controlli

    Come annunciato dalla nota ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 24 settembre 2022, n. 224 il Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.Considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, è stata ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore, posticipate al 25 settembre 2023, delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.
    Decreto Ministeriale 15 settembre 2022
    Leggi Comunicazione

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI

  • AEE, recepite diverse direttive Ue

    Il decreto 4 agosto 2022 del Ministero della Transizione Ecologica modifica una serie di punti all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), in attuazione di diverse direttive Ue.
    In particolare – attraverso la modifica dell’allegato III (Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, comma 1), al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 – sono attuate le direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287.
    Le applicazioni esentate consistono nel dettaglio di deroghe al divieto dell’uso del mercurio nelle lampade: lampade fluorescenti, lampade a sodio ad alta pressione, lampade ad alogenuri metallici, lampade a scarica.
    Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2022.
    Decreto 4 agosto 2022
    Aee, nuove esenzioni al divieto dell’uso del piombo
    Sono state aggiornate le regole sul divieto di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche (Aee). La Commissione Ue ha, infatti, pubblicato le direttive 2022/1631/UE e 2022/1632/UE che, modificando l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducono nuove deroghe al divieto d’uso del piombo.
    In particolare, la direttiva 1631 riguarda il piombo nei cavi, nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili (scadenza della deroga al 30 giugno 2027), mentre la direttiva 1632 bobine non integrate per RMI e dispositivi per RMI (scadenza al 30 giugno 2027).
    Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive, mentre dovranno applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2023.
    Direttiva CEE/CEEA/CE 12 maggio 2022 n° 1631
    Direttiva CEE/CEEA/CE 12 maggio 2022 n° 1632


INOLTRE

  • Inoltre

    Da settembre in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi
    o Decreto Ministeriale 23 giugno n°183
    Decreto Ministeriale 23 giugno n°184
    Decreto Ministeriale 23 giugno n°182
    – Moduli VIA, nuovi aggiornamenti: Sono stati aggiornati il Modulo Istanza VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e il Modulo presentazione integrazioni progettuali. Lo comunica il Ministero della Transizione ecologica (Mite) tramite nota del 26 agosto pubblicata sul proprio sito internet. Il Modulo di istanza VIA recepisce le modifiche all’art. 23, D.Lgs.152/2006 (Codice dell’ambiente), introdotte dal DL.50/2022 (convertito con L. 91/2022).
    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/3359

    – Scade il 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale le SDS conformi al Regolamento (UE) 2015/830, possono continuare ad essere fornite senza dover obbligatoriamente adeguarsi al Regolamento (UE) 2020/878, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento delle SDS conformemente all’Articolo 31 (9) del REACH e l’obbligo di aggiunta alla Scheda dell’UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo quanto previsto nell’Allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento CLP. Ricordiamo che il Regolamento (UE) 2020/878, pubblicato il 26 giugno 2020 ed in vigore dal 16 luglio 2020, è già applicabile dal 1° gennaio 2021. Il nuovo Regolamento modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, ed implementa le revisioni 6 e 7 apportate a livello internazionale nel sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura (GHS) delle Nazioni Unite. Le modifiche prevedono significativi cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni. In alcuni casi sono introdotte nuove sottosezioni, anche se non viene stravolta la struttura a 16 parti delle SDS.